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Atto:LEGGE REGIONALE 21 aprile 1990, n. 24
Titolo:Modificazione della L.R. 6 giugno 1988, n. 19 relativa a norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt.
Pubblicazione:(B.u.r. 26 aprile 1990, n. 54)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ENERGIA
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della L.R. 6 giugno 1988, n. 19, è sostituito dal seguente:
"2. Il provvedimento di autorizzazione, relativo ad impianti aventi tensione compresa tra 1.000 e 30.000 volt, attribuisce al richiedente la facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 30.000 volt che si diramino dall'impianto autorizzato o preesistente entro un raggio di duemila metri, sempre che non insorgano opposizioni da parte di amministrazioni pubbliche o di privati interessati."


Art. 2

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 19/88, è sostituito dal seguente:
"1. La concessione edilizia necessaria per la realizzazione di stazioni o cabine elettriche, stazioni radio ripetitrici e altre opere necessarie all'impianto o all'esercizio della trasmissione di energia elettrica, viene rilasciata ai sensi dell'articolo 9, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10."


Art. 3

1. Nel comma 3 dell'articolo 11 della L.R. 19/88, le parole: "secondo quanto previsto dal D.P.R. 21 giugno 1968, n. 1062, e successive modificazioni" sono soppresse e sono sostituite dalle parole: "secondo quanto previsto dalle norme tecniche attuative della legge 28 giugno 1986, n. 339, contenute nel decreto del ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988".

Art. 4

1. La lettera c2) del comma 1, dell'articolo 17 della L.R. 19/88, è così modificata:
"c2) ad un decimo del valore dell'area: se la servitù interessa terreno seminativo, orto, vigneto, frutteto o comunque terreni con colture compatibili con la linea".

2. All'articolo 17 della L.R. 19/88 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"1bis. Nel caso di bosco di alto fusto o di altra coltura incompatibile con la linea dovendosi procedere al taglio o all'estirpazione degli stessi per la larghezza della striscia da asservire e destinare quindi tale striscia di terreno ad altra destinazione agricola, si calcola la differenza di valore fra le due colture e ad essa si aggiunge la quota relativa alla servitù sulla seconda coltura."


Art. 5

1. Nel comma 1 dell'articolo 20 della L.R. 19/88, le parole "aventi tensione inferiore a 30.000 volt" sono soppresse e le parole: "entro due anni dalla data predetta" sono sostituite dalle parole: "entro quattro anni dalla data predetta".

Art. 6

1. Il comma 5 dell'articolo 12 della L.R. 19/88 è sostituito dal segunte:
"5. Per i collaudi di importo fino a lire 1.500 milioni gli onorari del collaudatore sono determinati in ragione della durata delle operazioni e sono computati a vacazione in base alle vigenti tariffe per le prestazioni professionali."