Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 21 aprile 1990, n. 24 |
Titolo: | Modificazione della L.R. 6 giugno 1988, n. 19 relativa a norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 26 aprile 1990, n. 54) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | ENERGIA |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della L.R. 6 giugno 1988, n. 19, è sostituito dal seguente:
"2. Il provvedimento di autorizzazione, relativo ad impianti aventi tensione compresa tra 1.000 e 30.000 volt, attribuisce al richiedente la facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 30.000 volt che si diramino dall'impianto autorizzato o preesistente entro un raggio di duemila metri, sempre che non insorgano opposizioni da parte di amministrazioni pubbliche o di privati interessati."
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 19/88, è sostituito dal seguente:
"1. La concessione edilizia necessaria per la realizzazione di stazioni o cabine elettriche, stazioni radio ripetitrici e altre opere necessarie all'impianto o all'esercizio della trasmissione di energia elettrica, viene rilasciata ai sensi dell'articolo 9, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10."
1. Nel comma 3 dell'articolo 11 della L.R. 19/88, le parole: "secondo quanto previsto dal D.P.R. 21 giugno 1968, n. 1062, e successive modificazioni" sono soppresse e sono sostituite dalle parole: "secondo quanto previsto dalle norme tecniche attuative della legge 28 giugno 1986, n. 339, contenute nel decreto del ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988".
1. La lettera c2) del comma 1, dell'articolo 17 della L.R. 19/88, è così modificata:
"c2) ad un decimo del valore dell'area: se la servitù interessa terreno seminativo, orto, vigneto, frutteto o comunque terreni con colture compatibili con la linea".
2. All'articolo 17 della L.R. 19/88 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"1bis. Nel caso di bosco di alto fusto o di altra coltura incompatibile con la linea dovendosi procedere al taglio o all'estirpazione degli stessi per la larghezza della striscia da asservire e destinare quindi tale striscia di terreno ad altra destinazione agricola, si calcola la differenza di valore fra le due colture e ad essa si aggiunge la quota relativa alla servitù sulla seconda coltura."
1. Nel comma 1 dell'articolo 20 della L.R. 19/88, le parole "aventi tensione inferiore a 30.000 volt" sono soppresse e le parole: "entro due anni dalla data predetta" sono sostituite dalle parole: "entro quattro anni dalla data predetta".
1. Il comma 5 dell'articolo 12 della L.R. 19/88 è sostituito dal segunte:
"5. Per i collaudi di importo fino a lire 1.500 milioni gli onorari del collaudatore sono determinati in ragione della durata delle operazioni e sono computati a vacazione in base alle vigenti tariffe per le prestazioni professionali."