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Atto:LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 34
Titolo:Finanziamento delle spese di funzionamento delle Comunità Montane per il 1990.
Pubblicazione:(B.u.r. 30 aprile 1990, n. 59)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

1. La Regione concorre in via straordinaria al finanziamento delle spese di funzionamento delle comunità montane per l'esercizio finanziario 1990 in aggiunta al contributo previsto dalla L.R. 23 gennaio 1982, n. 2.
2. Il contributo regionale è ripartito dalla giunta regionale tra le comunità montane secondo i criteri previsti dall'articolo 2 della L.R. 23 gennaio 1982, n. 2.

Art. 2

1. Per la concessione dei contributi straordinari previsti dall'articolo 1 è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 700.000.000.
2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede per l'anno 1990 mediante equivalente riduzione delle disponibilità recate dal capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per il detto anno all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita n. 13 dell'elenco n. 1.
3. Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dalla presente legge sono iscritte per l'anno 1990 a carico del capitolo 2241103 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno con la denominazione "Contributo straordinario una tantum alle comunità montane per spese di funzionamento di cui alla L.R. 2/82" e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 700.000.000.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione dells spesa del bilancio per l'anno 1990 sono ridotti di lire 700 milioni.

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.