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Atto:LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 35
Titolo:Rifinanziamento dell'articolo 34 della L.R. 28 febbraio 1985, n. 6 "Incentivazione all'occupazione giovanile nelle attivitŕ artigianali".
Pubblicazione:(B.u.r. 30 aprile 1990, n. 59)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 34 della L.R. 28 febbraio 1985, n. 6 č autorizzata per il triennio 1990/1992 l'ulteriore spesa di lire 6.365.750.000 cosě suddivise:
a) lire 2.315.750.000 per l'anno 1990 di cui lire 465.750.000 per la copertura degli oneri relativi alle assunzioni avvenute nel periodo dall'1 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988 e lire 1.850.000.000 per la copertura degli oneri relativi alle assunzioni avvenute nel periodo dall'1 gennaio 1989 al 31 dicembre 1989 (primo anno);
b) lire 3.050.000.000 per l'anno 1991 di cui lire 2.050.000.000 per la copertura degli oneri relativi alle assunzioni avvenute nel periodo dall'1 gennaio 1989 al 31 dicembre 1989 (saldo) e lire 1.000.000.000 per la copertura degli oneri relativi alle assunzioni dell'anno 1990 (primo anno);
c) lire 1.000.000.000 per l'anno 1992 per la copertura degli oneri relativi alle assunzioni dell'anno 1990 (saldo).

2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede mel modo che segue:
a) alla spesa di lire 2.315.750.000 relativa all'anno 1990 mediante equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 11 dell'elenco n. 1;
b) alle spese di lire 3.050 milioni e di lire 1.000 milioni relative, rispettivamente, agli anni 1991 e 1992, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando il medesimo apposito accantonamento.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono inscritte:
a) per l'anno 1990, in aumento dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 3223101 dello stato di previsione della spesa di detto anno;
b) per gli anni 1991, 1992, a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1990 sono ridotti di lire 2.315.750.000.