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Atto:LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 40
Titolo:Contributo all'Istituto Adriano Olivetti per il restauro di un complesso immobiliare da destinare alla promozione professionale dei quadri per le aziende.
Pubblicazione:(B.u.r. 30 aprile 1990, n. 59)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Adesione a enti, fondazioni associazioni e organismi vari
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

1. In conformità agli articoli 5 e 6 dello Statuto, la giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo all'istituto Adriano Olivetti (ISTAO), al quale la Regione ha aderito ai sensi della L.R. 22 luglio 1977, n. 28, per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, nonchè di restauro e risanamento conservativo del complesso immobiliare denominato "Villa Favorita", sito in Ancona, quale struttura funzionale polivalente da destinare alla formazione professionale di quadri per le aziende ed in particolare per le aziende artigiane e cooperative.

Art. 2

1. La concessione del contributo è subordinata alla sostituzione da parte del legale rappresentante dell'Istituto Adriano Olivetti e alla trascrizione nei registri immobiliari di un atto unilaterale di obbligo che preveda:
a) l'impegno a non trasferire la proprietà dell'immobile oggetto dell'intervento o di una parte di esso, per la durata di cinquanta anni;
b) l'attribuzione alla Regione ed in via subordinata al Comune di Ancona del diritto di prelazione, a parità di condizioni, esercitabile nel caso in cui la proprietà dell'immobile stesso sia trasferita dopo la scadenza del termine stabilito dalla lettera a);
c) l'impegno a destinare l'immobile per le finalità previste dall'articolo 1.

2. In ogni caso la violazione dell'obbligo di cui alla lettera a), comma 1, comporta la decadenza del contributo concesso dalla Regione e l'obbligo della restituzione alla stessa delle somme corrispondenti, aumentate sulla base dell'incremento del costo della vita accertato dall'ISTAT, nonchè sulla base di un tasso di interesse semestrale pari al tasso ufficiale di sconto con riferimento al periodo interessato.

Art. 3

1. All'erogazione del contributo provvede il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, in ragione:
a) del dieci per cento dell'importo del contributo, all'inizio dei lavori, dichiarato dal legale rappresentante dell'Istituto ed accertato dal Comune di Ancona;
b) di un ulteriore ottanta per cento, proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa;
c) del residuo dieci per cento, dopo l'ultimazione dei lavori accertata dal Comune di Ancona.


Art. 4

1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 23 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per il triennio 1990-1992 in ragione di lire 1 miliardo per ciascun anno.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede:
a) per l'anno 1990, mediante riduzione, per l'importo di lire 1 miliardo, delle disponibilità del "Fondo globale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi recanti spese per investimenti" capitolo 5100202, partita 6 elenco 4, iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 1990;
b) per gli anni 1991 e 1992, mediante utilizzazione delle disponibilità ascritte, ai fini del bilancio pluriennale 1990/1992, sul capitolo 5100202, partita 6 elenco 4.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte:
a) per l'anno 1990, a carico del capitolo 3211108 che con la presente legge viene istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno con la denominazione "Contributo all'Istituto Adriano Olivetti per il restauro di un complesso immobiliare da destinare alla formazione professionale dei quadri per le aziende", con la dotazione di compentenza e di cassa di lire 1 miliardo;
b) per gli anni 1991 e 1992, a carico dei capitoli corrispondenti.