Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 42
Titolo:Celebrazione del IV Centenario della elezione del Papa Sisto V.
Pubblicazione:(B.u.r. 30 aprile 1990, n. 59)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attività culturali – Celebrazioni
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

1. La Regione nel quadro delle iniziative volte alla migliore conoscenza e alla divulgazione dell'opera di illustri marchigiani e di grandi avvenimenti storico-culturali, partecipa con proprie iniziative alle celebrazioni in onore di papa Sisto V.

Art. 2

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione istituisce un comitato denominato "Comitato per le onoranze a Sisto V".

Art. 3

1. Il comitato per le onoranze a papa Sisto V è composto:
a) dal presidente della giunta o dall'assessore alla cultura da lui delegato, che lo presiede;
b) da tre consiglieri regionali eletti dal consiglio regionale;
c) dai sindaci dei comuni di Grottammare, Montalto Marche e Fermo o da loro delegati;
d) dal direttore della pinacoteca della Santa Casa di Loreto;
e) dal vescovo di San Benedetto del Tronto, Montalto e Ripatransone e dall'arcivescovo di Fermo o da loro delegati;
f) dal sovrintendente ai beni ambientali ed architettonici delle Marche;
g) al dirigente del servizio beni e attività culturali della Regione Marche;
h) dal ministro provinciale dei frati minori conventuali delle Marche.

2. Il comitato promuove manifestazioni in onore di papa Sisto V nel territorio marchigiano, in stretto coordinamento con le iniziative del comitato nazionale per le onoranze al suddetto pontefice.
3. Il comitato è assistito da un ufficio di segreteria i cui membri sono scelti dalla giunta regionale tra il personale della Regione.
4. I lavori del comitato si concludono con un documentato rendiconto alla giunta regionale delle spese sostenute con il finanziamento della Regione.

Art. 4

1. Il presidente della giunta regionale entro venti giorni dalla elezione dei tre consiglieri di cui alla lettera b) dell'articolo 3, provvede con proprio decreto alla costituzione del comitato.

Art. 5

1. La giunta regionale provvede all'erogazione dei fondi autorizzati ad avvenuto insediamento del comitato di cui all'articolo 3.
2. Entro il 31 dicembre 19991 il comitato di cui all'articolo 3 deve presentare alla giunta regionale una relazione sulle attività ed iniziative svolte, nonchè il rendiconto completo delle spese sostenute.

Art. 6

1. Per l'atttuazione delle iniziative previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 100 milioni.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita n. 8 dell'elenco n. 1.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte, per l'anno 1990, a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la denominazione "Finanziamento al comitato per le onoranze a Papa Sisto V" e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 100 milioni.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990 sono ridotti di lire 100 milioni.