Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 42 |
Titolo: | Celebrazione del IV Centenario della elezione del Papa Sisto V. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 30 aprile 1990, n. 59) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | BENI E ATTIVITA’ CULTURALI |
Materia: | Attività culturali – Celebrazioni |
Note: | Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10. Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa. |
Sommario
1. La Regione nel quadro delle iniziative volte alla migliore conoscenza e alla divulgazione dell'opera di illustri marchigiani e di grandi avvenimenti storico-culturali, partecipa con proprie iniziative alle celebrazioni in onore di papa Sisto V.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione istituisce un comitato denominato "Comitato per le onoranze a Sisto V".
1. Il comitato per le onoranze a papa Sisto V è composto:
a) dal presidente della giunta o dall'assessore alla cultura da lui delegato, che lo presiede;
b) da tre consiglieri regionali eletti dal consiglio regionale;
c) dai sindaci dei comuni di Grottammare, Montalto Marche e Fermo o da loro delegati;
d) dal direttore della pinacoteca della Santa Casa di Loreto;
e) dal vescovo di San Benedetto del Tronto, Montalto e Ripatransone e dall'arcivescovo di Fermo o da loro delegati;
f) dal sovrintendente ai beni ambientali ed architettonici delle Marche;
g) al dirigente del servizio beni e attività culturali della Regione Marche;
h) dal ministro provinciale dei frati minori conventuali delle Marche.
2. Il comitato promuove manifestazioni in onore di papa Sisto V nel territorio marchigiano, in stretto coordinamento con le iniziative del comitato nazionale per le onoranze al suddetto pontefice.
3. Il comitato è assistito da un ufficio di segreteria i cui membri sono scelti dalla giunta regionale tra il personale della Regione.
4. I lavori del comitato si concludono con un documentato rendiconto alla giunta regionale delle spese sostenute con il finanziamento della Regione.
1. Il presidente della giunta regionale entro venti giorni dalla elezione dei tre consiglieri di cui alla lettera b) dell'articolo 3, provvede con proprio decreto alla costituzione del comitato.
1. La giunta regionale provvede all'erogazione dei fondi autorizzati ad avvenuto insediamento del comitato di cui all'articolo 3.
2. Entro il 31 dicembre 19991 il comitato di cui all'articolo 3 deve presentare alla giunta regionale una relazione sulle attività ed iniziative svolte, nonchè il rendiconto completo delle spese sostenute.
1. Per l'atttuazione delle iniziative previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 100 milioni.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita n. 8 dell'elenco n. 1.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte, per l'anno 1990, a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la denominazione "Finanziamento al comitato per le onoranze a Papa Sisto V" e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 100 milioni.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990 sono ridotti di lire 100 milioni.