Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1974, n. 29
Titolo:Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale.
Pubblicazione:(B.u.r. 8 novembre 1974, n. 44)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Strutture ricettive
Note:Abrogata dall'art. 22, l.r. 31 agosto 1999, n. 23.

Sommario





Ai fini della presente legge sono complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale, in genere, gli allestimenti che non posseggono le caratteristiche e i requisiti previsti dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, recante norme sulla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande:
a) sono alberghi od ostelli per la gioventù quei complessi ricettivi attrezzati per ospitare, per un periodo limitato di tempo e senza fine di lucro, i giovani turisti in transito e i loro accompagnatori, che risultino soci di enti costituiti per contribuire al miglioramento morale, intellettuale e fisico della gioventù attraverso la pratica del turismo e del viaggio individuale o collettivo;
b) sono campeggi i parchi cintati, dotati di impianti igienico - sanitari adeguati, e accessoriamente di mensa o di spaccio anche alimentare, che sono attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tende o di altri mezzi di pernottamento autonomi. I suddetti complessi sono classificati in 4 categorie con le qualifiche di sufficiente, buono, molto buono, ottimo.
L'assegnazione a una categoria è obbligatoria e deve essere fatto entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. La classificazione, che opera per un biennio, è assegnata dall'ente provinciale per il turismo competente per territorio unitamente a 2 rappresentanti della Federcampeggio e a 2 rappresentanti della Faita, uno della provincia e due del comune competenti.L'ente provinciale per il turismo darà comunicazione dell'avvenuta classificazione agli interessi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e alla giunta regionale.
Contro la classificazione da parte dell'ente provinciale per il turismo è ammesso ricorso alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data della ricevuta di cui al capoverso precedente.
La giunta regionale, sentito l'ente provinciale per il turismo e il comune di competenza, decide con provvedimento definitivo;
c) sono villaggi turistici quei centri di ospitalità per turisti organizzati per il soggiorno in tende o in allestimenti stabili minimi che rappresentino un complesso unitario di servizi;
d) sono case per ferie quei complessi ricettivi stabili attrezzati per ospitare, senza scopo di lucro, in periodi determinati, i dipendenti di amministrazione o aziende pubbliche o private e i soci di associazioni e organizzazioni aventi esclusivo fine di assistenza sociale;
e) sono autostelli i posti di sosta istituiti lungo le vie di comunicazione per permanenze di riposo e ristoro e assistenza tecnica a favore dei turisti motorizzati in transito.



L'apertura e l'esercizio di uno dei complessi indicati nell'articolo precedente sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione, da richiedersi preventivamente, rilasciata dalla giunta regionale dietro motivato parere dell'ente provinciale per il turismo e della giunta comunale competenti per territorio, in relazione alle caratteristiche dell'iniziativa, all'ubicazione del complesso, alla disposizione e al funzionamento dei servizi comuni.


Il parere dell'ente provinciale per il turismo è espresso entro il termine perentorio di giorni trenta con deliberazione motivata del consiglio dell'ente alle cui sedute sono chiamati a partecipare, a pena di nullità , il sindaco del comune nel quale deve sorgere il complesso, il provveditore agli studi, il sovrintendente ai monumenti, il medico provinciale, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste e il comandante dei vigili del fuoco o loro rappresentanti. Entro lo stesso termine è espresso il parere della giunta comunale.


Entro trenta giorni dalla comunicazione del parere dell'ente provinciale per il turismo competente per territorio, la giunta deve decidere sulla richiesta di autorizzazione e provvedere, entro quindici giorni, alla pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale della Regione.
Qualora l'attività dei complessi abbia durata stagionale, nell'autorizzazione di cui all'art. 2 dovrà essere indicato il periodo di apertura.
Contro il provvedimento della giunta è ammesso ricorso, entro trenta giorni, agli organi regionali di giustizia amministrativa.


Salva la competenza riservata dalla legge alle autorità di pubblica sicurezza e alle autorità sanitarie, alla giunta regionale compete la vigilanza dei complessi elencati all'art. 1 che la delega all'ente provinciale per il turismo competente per territorio; alla stessa compete, inoltre, disporre il ritiro temporaneo o la revoca dell'autorizzazione di cui al precedente art. 2 quando l'attività del complesso sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui venne riconosciuta o abbia dato luogo a gravi irregolarità di ordine tecnico o amministrativo o, comunque, si siano modificate le condizioni originarie sulla cui base venne rilasciata l'autorizzazione.
L'autorizzazione è revocata anche nel caso di scioglimento dell'ente, associazione, azienda o istituto promotore delle iniziative.


L'autorizzazione di cui all'art. 2 della presente legge è soggetta, all'atto del rilascio e, successivamente, per ciascun anno solare, al pagamento entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, in modo ordinario, della tassa di concessione governativa nelle seguenti misure previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
a) alberghi e ostelli per la gioventù L. 2.000;
b) campeggi, villaggi turistici, case per ferie, autostelli e altri allestimenti che non abbiano le caratteristiche volute dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, numero 2671 e successive modificazioni L. 8.000.



L'autorizzazione a favore di enti, organizzazioni, associazioni o aziende può concedersi solo quando sia dagli stessi designato un gestore dell'esercizio che deve essere indicato nell'atto di autorizzazione.
Il titolare o il gestore dell'esercizio possono nominare un proprio rappresentante, che deve esprimere assenso scritto, notificando la nomina stessa alla giunta che ne prende atto.
Il titolare, il gestore e il rappresentante, ove esista, devono presentare, unitamente alla richiesta di autorizzazione e all'atto di assenso, il loro certificato penale e sono responsabili dell'osservanza, nel complesso ricettivo, delle disposizioni previste nelle leggi e nel regolamento di pubblica sicurezza e in ogni altra legge o regolamento dello Stato o di enti pubblici territoriali; sono, altresì , soggetti alle disposizioni di cui all'art. 109 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Una copia a ricalco delle schede di notifica delle persone ospitate viene conservata presso l'esercizio per un triennio e sostituisce il registro indicato nel terzo comma dell'art. 109 del predetto T.U..
Per i complessi situati in località isolate, le schede di notifica devono pervenire all'autorità di pubblica sicurezza entro tre giorni dall'arrivo dell'ospite.


Le domande intese a ottenere l'autorizzazione prevista all'art. 2 della presente legge dovranno essere trasmesse in carta legale alla giunta regionale per il tramite dell'ente provinciale per il turismo competente per territorio, che ne cura l'istruttoria, e dovranno essere corredate:
a) della pianta planimetrica dei locali ove si tratti di alberghi per la gioventù , case per ferie o autostelli;
b) della pianta planimetrica dell'area da adibirsi a campeggio o villaggio turistico, con l'indicazione dei vari servizi;
c) della relazione tecnica e sanitaria contenente la descrizione degli impianti e dei servizi nonchè la precisa ubicazione degli stessi;
d) di una nota esplicata contenente, oltre alle complete generalità del richiedente, ogni utile notizia atta a illustrare la natura del complesso e la sua massima capacità ricettiva.
Dovranno altresì essere precisati il periodo di apertura e le tariffe dei vari servizi che, successivamente, dovranno essere esposte al pubblico in modo ben visibile;
e) all'atto comprovante la libera disponibilità del suolo sul quale il campeggio sorge o dovrà sorgere;
f) della prova dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'art. 6 della presente legge.



L'autorizzazione di cui all'art. 2 non abilita il titolare dell'esercizio alle attività di spaccio, mensa, autorimessa o alla vendita - pur limitatamente agli ospiti - di bevande analcooliche, alcooliche e superalcooliche o alle attività di commercio per l'esercizio delle quali il titolare è tenuto a munirsi di idonee licenze rilasciate dalle competenti autorità.


La presente legge si applica anche ai complessi in funzione all'atto della sua entrata in vigore.
Per tali complessi deve essere chiesta, non oltre tre mesi dalla data anzidetta, l'autorizzazione di cui all'art. 2.
Qualora l'autorizzazione non abbia carattere stagionale, il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea del complesso ne deve informare, indicandone la durata, la giunta regionale e l'ente provinciale per il turismo.
Il periodo di chiusura non può essere superiore a sei mesi; è tuttavia ammessa una sola proroga fino a sei mesi per fondate ragioni da vagliarsi dalla giunta regionale.


A chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati dalla presente legge senza averne ottenuto l'autorizzazione o comunque contravvenga alle disposizioni previste dall'art. 10, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326.


Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge verrà emanato il decreto del presidente della giunta per l'approvazione del regolamento di esecuzione.