Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 44
Titolo:Celebrazione del IV centenario della nascita del pittore forsempronese Giovan Francesco Guerrieri.
Pubblicazione:(B.u.r. 30 aprile 1990, n. 59)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attività culturali – Celebrazioni
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto, nella ricorrenza del IV centenario della nascita del pittore forsempronese Giovan Francesco Guerrieri, promuove, di intesa con il ministero dei beni culturali, un programma di iniziative volte alla conoscenza ed alla divulgazione della personalità e dell'opera dell'artista nonchè dell'ambiente e del tempo in cui visse.

Art. 2

1. Per attuare il programma di iniziative di cui alla presente legge è costituito il "comitato promotore per la celebrazione del IV centenario della nascita del pittore Giovan Francesco Guerrieri". Il comitato promotore che ha sede presso la giunta regionale è così composto:
a) dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato, che lo presiede;
b) da tre consiglieri regionali eletti dal consiglio;
c) dal presidente della provincia di Pesaro o da un assessore da lui delegato;
d) dal sindaco di Fossombrone o da un assessore da lui delegato;
e) da tre consiglieri comunali nominati dal consiglio comunale di Fossombrone;
f) dal soprintendente ai beni artistici e storici;
g) dal direttore del centro regionale per i beni culturali.

2. Il comitato pronotore può eleggere, nel suo interno, un esecutivo e un presidente.
3. Il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede con un proprio decreto alla costituzione del comitato promotore.

Art. 3

1. Il comitato promotore, provvede, nella sua prima seduta, alla nomina di un comitato scientifico composto da cinque studiosi, anche locali, dell'artista e del suo tempo. Il comitato scientifico ha il compito di elaborare gli indirizzi culturali e di ricerca per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 e di svolgere la relativa opera di consulenza.
2. Il comitato promotore di cui al precedente articolo 2 promuove:
a) convegno di studi, ricerche, pubblicazioni sul Guerrieri, sulla sua opera, sull'ambiente storico-artistico in cui operò;
b) mostra delle opere del pittore;
c) ogni altra inziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge.

3. All'organizzazione ed attuazione dei programmi e delle attività stabiliti dal comitato promotore e da quello scientifico provvede un ufficio di segreteria.
4. Alla scelta del personale da adibire al suddetto ufficio provvede la giunta regionale d'intesa con il comune di Fossombrone.
5. Il comitato promotore e quello scientifico concludono i lavori entro il 1990.

Art. 4

1. Entro tre mesi dalla sua costituzione il comitato promotore, sulla base delle indicazioni fornite dal comitato scientifico, approva il programma delle iniziative e le modalità per l'attuazione.
2. Alla copertura delle spese per la realizzazione del programma si provvede, oltre che con il contributo regionale, con i fondi messi a disposizione dagli enti promotori e con il contributo degli enti locali e di altri organismi interessati alle inziative.
3. Il comitato promotore rimette alla giunta regionale, entro novanta giorni dal termine delle celebrazioni, un documentato rendiconto delle spese sostenute con i finanziamenti regionali e una relazione delle attività svolte.

Art. 5

1. Per le iniziative previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 90 milioni.
2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 8 dell'elenco 1.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte per l'anno 1990 a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la denominazione "Spese occorrenti per le celebrazione del IV centenario della nascita di Giovan Francesco Guerrieri" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 90 milioni.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990 sono ridotti di lire 90 milioni