Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 47
Titolo:Provvedimenti per la diffusione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari marchigiani.
Pubblicazione:(B.u.r. 30 aprile 1990, n. 59)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale
Note:Abrogata dall'art. 12, l.r. 3 gennaio 1995, n. 5.

Ai sensi del citato art. 12, l.r. 5/1995 rimane comunque ferma l'efficacia degli atti approvati alla data di entrata in vigore della l.r. 5/1995 medesima.

Sommario





1. La Regione attua un programma triennale d'intervento straordinario finalizzato alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici delle Marche ed a incentivare azioni promozionali per i vini marchigiani di origine controllata o garantita.


1. La giunta regionale è autorizzata ad attuare iniziative, direttamente o avvalendosi dell'ente regionale di sviluppo agricolo, per reclamizzare i prodotti agro-alimentari tipici delle Marche per promuovere, nella ristorazione regionale l'offerta di piatti tipici abbinati a vini marchigiani a denominazione di origine controllata e per favorire la creazione di spazi riservati ai prodotti tipici regionali nella rete distribuitiva degli alimentari.


1. Al fine di favorire la costituzione di un consorzio regionale per l'esportazione di prodotti agro-alimentari, di cui all'articolo 10 del D.L. 28 maggio 1981 convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 1981, n. 394, la giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo nelle spese di avviamento e di impianto e primo funzionamento fino all'importo di lire 50 milioni annui.


1. Al fine di favorire la creazione e il potenziamento di enoteche a carattere regionale, anche con la partecipazione dell'ESA, avente lo scopo di individuare e valorizzare vini a doc marchigiani di particolare qualità e pregio la giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo per le spese di impianto, avviamento e primo funzionamento fino all'importo di lire 50 milioni annui.


1. Per l'attuazione di progetti di marketing di durata triennale riguardante i vini marchigiani a denominazione di origine controllata o garantita, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore di aziende enologiche aventi sede legale nel territorio regionale delle associazioni dei prodotturi vitivinicoli riconosciute ai sensi della L.R. 19 dicembre 1981, n. 42; dei consorzi di tutela di cui al D.P.R. 930/63.
2. I contributi regionali non sono cumulabili con altri contributi erogati da province, comuni ed altri enti per l'attività promozionale.


1. I contributi di cui al precedente articolo, sono concedibili fino al limite massimo del 40% a favore di aziende enologiche singole del 50% a favore di cantine, cooperative, cantine sociali o loro consorzi; del 70% a favore di associazioni di produttori e consorzi di tutela.
2. Al fine di favorire il ricorso a servizi di marketing nella fase di progettazione e di attuazione delle iniziative è concesso un contributo aggiuntivo pari al 5% della spesa complessiva ammessa per ciascun progetto.


1. Ai fini della concessione del contributo i soggetti interessati debbono presentare domanda alla giunta regionale entro il 15 settembre dell'anno 1990 corredata del progetto promozionale triennale articolato in stralci annuali.
2. Il progetto deve contenere:
a) gli obiettivi da conseguire;
b) le conseguenti azioni e relativi costi;
c) le notizie sull'attività promozionale svolte nell'anno 1989 e nel corso del 1990.

3. Le aziende enologiche debbono indicare le qualità di vino a doc prodotte e commercializzate nel 1989 e nel corso del 1990, ulteriori specificazioni potranno essere richieste con direttiva della giunta regionale.
4. I consorzi di tutela devono inoltre documentare la esistenza di una propria struttura operativa atta a garantire le finalità istitutive. Devono anche dimostrare di attuare la valorizzazione delle produzioni vitivinicole attraverso specifici progetti.
5. I beneficiari i cui progetti siano stati ammessi al finanziamento debbono presentare entro il 15 settembre di ciascun anno una relazione sullo stato di attuazione del progetto e l'indicazione delle iniziative da svolgere nell'anno successivo.

Art. 8

1. Alla valutazione dei progetti provvede entro sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 7 un apposito nucleo di valutazione formato dal dirigente del servizio pluridisciplinare sviluppo agricolo e sistema agro-industriale-alimentare che lo presiede, dal dirigente dal servizio agricoltura o suo delegato, un dirigente del Servizio valorizzazione della produzione dell'ESA o suo delegato, da due professori universitari della facoltà di economia e commercio dell'università di Urbino e dell'università di Ancona docenti di marketing, nominati dalla giunta.

Art. 9

1. Al fine di ammonizzare le attività promozionali nel settore agro-alimentare, al nucleo di valutazione sono sottoposti anche i progetti di cui al precedente articolo 2 ed il programma di attività promozionale dell'Ente di sviluppo:
a) il nucleo esprime motivato parere sulla validità del progetto e delle singole azioni promozionali;
b) ai componenti il nucleo di valutazione si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, fissando in lire 130.000, l'indennità di presenza per ogni giornata di seduta.


Art. 10

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:
a) per l'anno 1990:
a1) per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 2, lire 150 milioni;
a2) per la concessione del contributo di cui all'articolo 3, lire 100 milioni;
a3) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5, lire 300 milioni a favore delle aziende enologiche singole e associate, lire 150 milioni a favore delle associazioni dei produttori vitivinicoli e 300 milioni a favore dei consorzi di tutela;
b) per gli anni 1991 e 1992 l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci entro il limite massimo di lire 2.000 milioni per il 1991 e lire 1.500 milioni per il 1992, all'uopo utilizzando quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dalle leggi nazionali di rifinanziamento per gli interventi in agricoltura.

2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto della lettera a) del comma 1, pari a lire 1.000 milioni si provvede:
a) quanto a lire 600 milioni mediante utilizzo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, della quota di pari importo rimasta inutilizzata al 31 dicembre 1989, sul fondo globale di cui al capitolo 5100102 del bilancio dell'anno 1989, partita 3 dell'elenco 2;
b) quanto a lire 400 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5100102 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla partita 3 dell'elenco 2.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui allo stesso comma 1, sono iscritte:
a) per l'anno 1990, a carico di appositi capitoli che la giunta regionale è autorzzata ad istituire nel bilancio di detto anno, con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
a1) "Spese per l'attuazione di iniziative volte a reclamizzare prodotti agro-alimentari tipici della regione nonchè promozione piatti tipici e vini doc", lire 150 milioni;
a2) "Contributo al costituendo consorzio regionale per l'esportazione di prodotti agroalimentari", lire 100 milioni;
a3) "Contributi in conto capitale alle azienze enologiche, alle associazioni dei produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della L.R. 41/81 ed ai consorzi di tutela di cui al D.P.R. 930/63", lire 750 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.