Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 51
Titolo:Iniziative culturali di particolare interesse regionale.
Pubblicazione:( B.U. 30 aprile 1990, n. 59 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 26, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4.
Ai sensi dell'art. 25, l.r. 4/2010, fino alla data di esecutività del piano di cui all'art. 7 della medesima l.r. 4/2010, continuano ad applicarsi la presente legge e i relativi provvedimenti attuativi.

Sommario




Art. 1

1. La Regione promuove e sostiene iniziative di particolare rilevanza volte alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e storico delle Marche.

Art. 2

1. Gli interventi previsti dalla presente legge non possono cumularsi ad attività ed iniziative sostenute da altri provvedimenti regionali.
2. Per lo svolgimento delle iniziative di cui all'articolo 1 la Regione attua specifici progetti di iniziative culturali, di seguito indicati con la parola "progetti".

Art. 3

1. La giunta regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, presenta al consiglio regionale, per la relativa approvazione, il programma pluriennale delle iniziative culturali che intende attivare, nonchè il piano dei progetti di massima da realizzare nell'anno finanziario successivo e le relazioni tecnico-economiche sullo stato di avanzamento dei progetti in corso.
2. L'elenco dei progetti da finanziare o delle loro quote annuali è presentato in allegato alla proposta di bilancio annuale che autorizza la relativa spesa.

Art. 4

1. I progetti di massima di cui all'articolo 3, comma 1, devono indicare:
a) gli obiettivi specifici del progetto;
b) altri obiettivi di interesse regionale al cui perseguimento il progetto può concorrere in forma integrata o correlata;
c) le manifestazioni od altre iniziative che si intendono realizzare;
d) gli studi, ricerche, pubblicazioni od allestimenti ritenuti necessari per la realizzazione del progetto;
e) i soggetti, pubblici o privati, eventualmente concorrenti all'ideazione e alla realizzazione del progetto;
f) gli organismi tecnico-scientifici e di partecipazione che si intendono attivare;
g) l'onere complessivo previsto a carico della Regione e degli altri soggetti eventualmente concorrenti e la sua articolazione di massima in riferimento ai punti precedenti;
h) l'ufficio regionale responsabile del progetto.


Art. 5

1. La giunta regionale provvede alla realizzazione dei progetti ricorrendo anche a convenzioni e ad intese con gli altri soggetti concorrenti alla ideazione e realizzazione dei progetti compresi nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Nel caso in cui il progetto coinvolga organismi o enti dell'amministrazione statale, la giunta provvede alla definizione delle opportune intese.

Art. 6

1. Nell'ambito dell'ufficio regionale al quale è affidata la responsabilità del progetto possono essere costituiti appositi gruppi di lavoro con la partecipazione degli altri soggetti interessati, oltre che funzionari di altri uffici regionali.
2. L'ufficio responsabile provvede a trasmettere al servizio beni ed attività culturali tutti i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 113 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, e dell'articolo 3, comma 1, della presente legge.

Art. 7

1. Il piano dei progetti relativi al 1990 è adottato dalla giunta regionale entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ed è sottoposta al parere delle commissioni consiliari competenti.

Art. 8

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per il biennio 1991-1992 la spesa di lire 1.200 milioni di cui lire 550 milioni per l'anno 1991 e lire 650 milioni per l'anno 1992; l'entità della spesa per ciascuno degli anni successivi, sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 550 milioni, relativo all'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa, all'uopo utilizzando l'apposito stanziamento di cui alla partita 8 dell'elenco 1;
b) per l'onere di lire 650 milioni, relativo all'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizando l'analogo accantonamento di cui alla partita 8 dell'elenco 1;
c) agli oneri relativi agli anni successivi, mediante impiego di una quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per l'applicazione della presente legge saranno iscritte a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio dei detti anni con la denominazione "Spese e contributi per iniziative culturali di rilevante interesse regionale".