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Atto:LEGGE REGIONALE 19 novembre 1990, n. 53
Titolo:Abrogazione della L.R. 29 dicembre 1989, n. 31 e modificazioni alla L.R. 7 aprile 1988, n. 10 "Organizzazione Turistica Regionale".
Pubblicazione:(B.u.r. 26 novembre 1990, n. 141)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 26, l.r. 6 agosto 1997, n. 53.

Sommario




Art. 1

1. La L.R. 29 dicembre 1989, n. 31 č abrogata.
2. Torna ad avere applicazione l'articolo 10 della L.R. 7 aprile 1988, n. 10 nel testo originario anteriore alla modificazione introdotta con la predetta legge.

Art. 2

1. La lettera e) comma 1 dell'articolo 12 della L.R. 7 aprile 1988, n. 10 č sostituita dalla seguente: "e) sei esperti in materia turistica designati dal consiglio regionale;".

Art. 3

1. L'articolo 14 della L.R. 7 aprile 1988, n. 10 č sostituito dal seguente:
"1. Il comitato esecutivo č composto dal presidente dell'azienda di promozione turistica e da sei componenti del consiglio di amministrazione eletti dal consiglio stesso nel suo seno di cui uno tra i componenti previsti alla lettera c) dell'articolo 12, due tra quelli previsti dalla lettera e) dello stesso articolo, uno in rappresentanza degli enti locali, due in rappresentanza delle associazioni degli operatori turistici appartenenti alla categoria degli albergatori, imprenditori del settore extralberghiero e agenti di viaggio, uno dei quali con funzioni di vicepresidente, eletto dallo stesso comitato esecutivo".