Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 20 novembre 1990, n. 54
Titolo:Norme integrative della L.R. 19 aprile 1990, n. 22 "Legge Urbanistica Regionale".
Pubblicazione:(B.u.r. 26 novembre 1990, n. 141)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:URBANISTICA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 77, l.r. 5 agosto 1992, n. 34.

Sommario





1. I nuovi limiti alle concessioni in deroga di cui all'articolo 5 della L.R. 19 aprile 1990, n. 22, non si applicano alle richieste di rilascio di nulla osta che i comuni hanno deliberato di presentare alla Regione prima della data di entrata in vigore di detta legge.


1. La giunta regionale in sede di rilascio della dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale delle opere di rilevante trasformazione del territorio, di cui al comma 5 dell'articolo 4 della L.R. 19 aprile 1990, n. 22, provvede anche al rilascio dell'autorizzazione eventualmente necessaria ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
2. E' di competenza della giunta regionale il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione delle opere indicate nel primo comma dell'articolo 45 delle NTA del piano paesistico ambientale regionale (PPAR), quando queste interessano il territorio di due o più comuni e per le loro caratteristiche non sono da considerare di rilevante trasformazione del territorio.
3. Rimane ferma la competenza della giunta regionale ad esprimere il parere previsto dal comma 4 dell'articolo 5 della L.R. 6 giugno 1988, n. 19, per gli impianti elettrici e le relative opere accessorie che interessano zone od immobili soggetti a vincolo paesaggistico.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.