Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1990, n. 59
Titolo:Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi.
Pubblicazione:(B.u.r. 29 dicembre 1990, n. 152 - bis)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale
Note:Abrogata dall'art. 8, l.r. 20 febbraio 1995, n. 17.

Sommario




Art. 1

1. La Regione promuove e attua inteventi per la protezione di specie di particolare interesse scientifico. La Regione concede un indennizzo agli allevatori per i danni causati agli allevamenti bovini, ovini, caprini ed equini, da lupo e cani randagi o ferali.

Art. 2

1. Le specie animali di cui all'articolo 1 sono:
a) il lupo appenninico (Canis lupus italicus);
b) l'aquila reale (Aquila chrysaetos).


Art. 3

1. Per i danni causati al patrimonio zootecnico per uccisione o ferimento dalle specie animali di cui al precedente articolo 1 è concesso un indennizzo pari alla reale entità del danno subito in relazione ai valori determinati come al successivo comma 3.
2. La valutazione deve tener conto anche della condizione dei capi danneggiati (stato di gravidanza, allattamento).
3. La giunta regionale di anno in anno fissa i valori medi per specie, razza, età e caratterizzazioni oggettive (iscrizione albo genealogico), sulla base dei quali verrà effettuata la valutazione.

Art. 4

1. La domanda d'indennizzo è presentata al sindaco del comune ove si è verificato il danno entro le ventiquattro ore successive.
2. In sindaco, entro due giorni dalla presentazione della domanda, provvede all'accertamento del danno da parte del servizio veterinario dell'USL competente. Tale prestazione è da intendersi gratuita per l'allevatore.
3. Il sindaco entro dieci giorni dall'accertamento trasmette alla giunta regionale la relativa istruttoria.
4. La giunta regionale entro i trenta giorni successivi delibera l'approvazione della domanda, la concessione dell'indennizzo e la relativa liquidazione del danno.

Art. 5

1. Annualmente debbono essere realizzati censimenti con metodi adeguiati dei cani randagi, vaganti e ferali e predisposte misure per il contenimento del fenomeno.
2. Per la protezione e conservazione di lupo e aquila la Regione realizza indagini specifiche per accertarne l'entità e la distribuzione delle specie nel territorio regionale.
3. Un decimo della somma annualmente erogata dovrà essere destinato alle misure di cui ai commi precedenti.
4. Per la protezione dell'aquila è fatto divieto, nel periodo di nidificazione, 1° febbraio - 31 agosto, di effettuare pratiche alpinistiche sulle pareti su di una fascia di 300 m. per lato verticale dei nidi di aquila reale.
5. E' inoltre fatto divieto a deltaplani con e senza motore di sorvolare pareti ove non siano presenti nidi di aquila, territori di oasi faunistiche, parchi e riserva naturali regionali.
6. I trasgressori delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 è comminata la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000.

Art. 6

1. Per la corresponsione degli indennizzi previsti dall'articolo 1 è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 500 milioni; l'entità della spesa per ciascuno degli anni successivi sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto della presente legge si provvede:
a) per l'anno 1990, con stanziamento del capitolo 2131101 dello stato di previsione della spesa del detto anno, la cui denominazione è così modificata: "Indennizzi agli allevatori per i danni causati agli allevamenti bovini, ovini, caprini ed equini da alcune specie di animali di particolare interesse scientifico, nonchè per i danni causati da cani randagi";
b) per gli anni successivi, mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dalle leggi nazionali di intervento nel settore dell'agricoltura o del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 15 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 7

1. La presente legge abroga la L.R. 25 agosto 1977, n. 33.

Art. 8

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.