Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1991, n. 1 |
Titolo: | Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato in servizio presso la Regione Marche. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 19 gennaio 1991, n. 5 - bis) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Ordinamento degli uffici e del personale |
Note: | Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20. |
Sommario
Art. 1 (Modalità di inquadramento)
Art. 2 (Decorrenza dell' inquadramento)
Art. 3 (Trattamento economico)
Art. 4 (Riconoscimento dei servizi pregressi)
Art. 5 (Trattamento previdenziale e di quiescenza)
Art. 6 (Disposizioni finanziarie)
Allegati
Art. 2 (Decorrenza dell' inquadramento)
Art. 3 (Trattamento economico)
Art. 4 (Riconoscimento dei servizi pregressi)
Art. 5 (Trattamento previdenziale e di quiescenza)
Art. 6 (Disposizioni finanziarie)
Allegati
1. Il personale di ruolo dipendente da altri enti pubblici comandato presso la Regione a tempo pieno alla data del 30 novembre 1990, purchè in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda nel ruolo unico regionale.
2. Nell'ambito dei posti vacanti della dotazione organica del ruolo unico regionale, la giunta regionale individua centodiciassette posti da ricoprire con le modalità previste dal presente articolo.
3. La domanda di inquadramento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. L' inquadramento, anche ai fini del trattamento previdenziale di quiescenza, ha effetto dal giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione della domanda e viene disposto per la qualifica funzionale corrispondente, secondo la tabella allegata, a quella rivestita nella amministrazione di provenienza, tenuto conto anche delle modificazioni sopravvenute in base ad atti formali successivi, ove questi retroagiscono i propri effetti giuridici anteriormente alla data di inquadramento nel ruolo regionale.
2. Il personale, che riveste nell'ordinamento di provenienza qualifiche non espressamente previste nella citata tabella, viene inquadrato, sentite le organizzazioni sindacali, nella qualifica che risulti equipollente per mansioni e trattamenti economico tabellare a quella posseduta.
1. Al personale inquadrato è attribuito il trattamento economico tabellare iniziale lordo dei dipendenti regionali vigente alla data di inquadramento.
2. Eventuali differenze stipendiali tabellari in godimento nell'ente di provenienza costituiscono assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti.
3. Il personale inquadrato conserva il salario individuale di anzianità maturato nell'ente di provenienza.
1. Ai soli fini di concorsi indetti successivamente alla entrata in vigore della presente legge, il periodo di servizio prestato e/o riconosciuto nell'ente di provenienza, è considerato come effettuato alle dipendenze della Regione stessa.
1. Ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto Nazionale per l'Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali (INADEL), e alla Cassa per le Pensioni dei Dipendenti degli Enti locali (CPDEL).
2. Agli effetti del trattamento di cui al comma 1, l'iscrizione del personale è eseguita con effetto dalla data di inquadramento nel ruolo regionale.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa per l'anno 1991 nel capitolo 1210101 e che verranno stanziate nei bilanci degli anni successivi nei capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.
Tabella
REGIONI | REGIONE VALLE D'AOSTA | ENTI LOCALI | STATO UNIVERSITA' | PARASTATO | UNITA' SANITARIE LOCALI |
CONTR. 88/90 | L.R. 68/89 | CONTR. 88/90 | DPR 44/90/CONTR. 88/90 | DPR 43/90 | CONTR. 88/90 |
1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° |
2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° |
4° | 4° 5° | 4° | 4° | 4° | 4° |
5° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° |
6° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° |
7° | 8° | 7° | 7° 8° | 7° 8° | 7° 8° |
8° | Vice dirigente | 8° | S. 9° N. 9° + 1° e 2° q.f. | 9° 10° | 9° |
1° dir. | Dirigente | 1° dir. | Direttore div.es. 1° dirigente | Dirigente | 10° |
2° dir | 2° dir | Espt. gen. es Dirigente sup. Dirigente gen. | Dirigente sup. Dirigente gen. | 11° |