Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 15 maggio 1991, n. 11
Titolo:Norme concernenti l'applicazione del Piano Regionale per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione e l'esercizio delle relative funzioni amministrative.
Pubblicazione:(B.u.r. 18 aprile 1991, n. 41)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 13, l.r. 24 luglio 2002, n. 15.

Sommario





1. E' approvato il "Piano regionale per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione" per il quinquennio 1990/1994 allegato alla presente legge recante le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle funzioni nel settore da parte della Regione e dei comuni.
2. La distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, in quanto pubblico servizio, è soggetta a concessione amministrativa ed è regolamentata, oltre che dalle disposizioni della legislazione statale e dalla presente legge, anche dai regolamenti comunali di polizia urbana, annonari, igienico-sanitarie e, per quanto di loro competenza, dagli strumenti urbanistici generali e particolareggiati.
3. Il piano di cui al comma 1 detta norme anche per il rilascio delle concessioni relative agli impianti di distribuzione ad uso privato.


1. Si intende per rete di distribuzione di carburanti per autotrazione l'insieme dei punti di vendita eroganti ogni tipo di benzina, le miscele di benzine e olio lubrificante, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione ed il gas metano per autotrazione.


1. Si intende per impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione un complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione del carburante e dai prodotti erogabili con le relative attrezzature e accessori.
2. Gli impianti che costituiscono la rete sono classificati nel modo seguente:
a) stazione di servizio: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o doppia erogazione dei carburanti con relativi serbatoi e comprendente locali per lavaggio, grassaggio o altri servizi all'autoveicolo che può disporre eventualmente di altri servizi accessori;
b) stazione di rifornimento: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi che dispone di attrezzature per servizi accessori vari esclusi locali per lavaggio, grassaggio o altri servizi all'autoveicolo;
c) chiosco: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburanti con relativi serbatoi e di un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti e accessori per autoveicoli;
d) punto isolato o appoggiato: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.

3. Gli impianti definiti alle lettere a), b) e c) devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari per il gestore e per gli utenti.


1. Si intende per apparecchio di erogazione l'insieme di attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti. Esso è composto da:
a) una pompa o un sistema di adduzione;
b) un contatore o un misuratore;
c) una pistola o valvola di intercettazione e dalle tubazioni che li connettono.



1. Per impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso privato si intende l'impianto ubicato all'interno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili, destinato all'esclusivo rifornimento degli automezzi dell'impresa.
2. Tale impianto può erogare gasolio e benzina super e detenere olii lubrificanti in confezioni regolamentari.
3. L'erogazione del carburante può avvenire sia con apparecchiature automatiche, sia per aspirazione, a caduta o con qualsivoglia altro mezzo non automatico.


1. Sono di competenza della giunta regionale:
a) il rilascio di nulla-osta, sentita la commissione di cui al successivo articolo 11, per i provvedimenti comunali concernenti il GPL e il metano, nonchè le nuove concessioni per impianti ubicati su strade a scorrimento veloce a due o più corsie munite di spartitraffico centrale comunque realizzato;
b) la verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi del piano regionale;
c) ogni altra funzione non espressamente riservata ai comuni dalla presente legge.

2. I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 1, devono essere adottati entro novanta giorni dalla ricezione del parere della commissione consultiva regionale di cui all'articolo 11 ovvero dal termine di scadenza fissato per il parere stesso.


1. Ferme restando le competenze regionali di cui al precedente articolo 6, i comuni, ai sensi del secondo comma dell'articolo 7, lettera a) dell'articolo 52 e lettera f) dell'articolo 54 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 esercitano le funzioni amministrative concernenti:
a) il rilascio di nuove concessioni, il rinnovo delle autorizzazioni o concessioni scadute relative agli impianti stradali di distribuzione di carburante non riservate allo Stato;
b) il rilascio delle autorizzazioni per i potenziamenti, le modifiche, i trasferimenti e le concentrazioni di uno o più impianti su altro già preesistente;
c) il rilascio di concessioni relative a concentrazione di più impianti su nuove aree;
d) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento di concessioni;
e) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea del servizio;
f) il rilascio della autorizzazione al prelievo e trasporto di carburanti in recipienti-contenitori;
g) la revoca della concessione;
h) il rilascio delle concessioni per gli impianti di distribuzione ad uso privato, per natanti da diporto ad uso pubbico, avio per uso pubblico sulla base dei criteri fissati dalla giunta regionale.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per i potenziamenti e l'installazione di self-service pre-pagamento, per le modifiche, per le concentrazioni ed i trasferimenti, è soggetto al parere della commissione regionale di cui all'articolo 11.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adottati entro novanta giorni dalla ricezione del parere della commissione consultiva regionale di cui all'articolo 11 ovvero dal termine di scadenza fissato per il parere stesso.


1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 59 dello Statuto, su proposta della giunta regionale, approvata dalla competente commissione consiliare, il presidente della Regione emana entro contoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le direttive generali cui devono attenersi gli enti nell'esercizio delle funzioni ad essi subdelegate a norma della presente legge.
2. La funzione di vigilanza spetta alla giunta regionale.


1. Nei casi di accertata inerzia degli enti subdelegati, per ciò che attiene agli atti obbligatorri sottoposti a termini fissati dalle leggi o provvisti di scadenze essenziali derivanti dalla natura degli interventi oggetto di subdelega, il consiglio regionale adotta i necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi e ne dà immediata comunicazione agli enti interessati.


1. I comuni, ai fini del rilascio di nuove concessioni, delle autorizzazioni alla modifica, al potenziamento, al trasferimento e alla concentrazione di impianti, nonchè al rilascio delle concessioni per gli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato per natanti da diporto ad uso pubblico e avio per uso pubblico, devono acquisire i pareri vincolanti, dei seguenti enti ed istituti:
a) UTIF;
b) corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) ANAS, provincia o autorità aeroportuale a seconda delle rispettive competenze.

2. Per il rinnovo delle autorizzazioni o concessioni scadute relative agli impianti stradali di distribuzione carburanti, i comuni devono acquisire il parere vincolante del corpo nazionale dei vigili del fuoco.


1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.C.M. 11 settembre 1989, è costituita presso la Regione una commissione consultiva composta come segue:
a) assessore al commercio;
b) dirigente del servizio regionale commercio;
c) due funzionari regionali esperti in materia di pianificazione territoriale, di viabilità e di trasporti individuati dalla giunta regionale;
d) quattro rappresentanti delle compagnie petrolifere operanti nella rete distributiva della regione designati uno dall'ENI, uno dall'Unione Petrolifera, uno dall'Assopetroli e uno dalla Federpetroli;
e) un rappresentante designato dall'associazione nazionale distributori GPL per autotrazione;
f) un rappresentante della federazione nazionale distributori e trasportatori di metano per autotrazione;
g) un rappresentante della SNAM S.p.A.;
h) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentantive a livello nazionale della categoria dei gestori presenti nella regione, designati uno dalla FAIB e uno dalla FIGISC;
i) un rappresentante dell'ANCI;
l) un rappresentante dell'UPI;
m) l'ingegnere capo dell'UTIF o suo delegato;
n) un rappresentante del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
o) un rappresentante dell'ANAS.

2. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.
3. La commissione è presieduta dall'assessore al commercio o suo delegato ed è nominata con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale in base alle designazioni effettuate dai diversi enti o soggetti ivi rappresentati.
4. Qualora le designazioni non siano state effettuate entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione è validamente costituita e può adempiere alle proprie funzioni nella composizione che consegue alle designazioni effettivamente operate, purchè corrispondano ad almeno due terzi dei suoi componenti.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'ufficio commercio.
6. La commissione esprime il proprio parere sui provvedimenti riservati dalla presente legge alla giunta regionale ed ai comuni in materia di distribuzione di carburanti per autotrazione, nonchè su ogni altra questione relativa alla stessa materia che l'assessore ritenga opportuno sottoporre.
7. Le sedute della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Il presidente della commissione, quando ne ravvisi l'opportunità, può consentire la presenza ai lavori della commissione, con voto consultivo, di esperti del settore e disporre l'audizione dei richiedenti interessati al provvedimento in esame.
9. La commissione resta in carica per cinque anni ed è prorogata nei suoi poteri fino al provvedimento di costituzione della nuova commissione.
10. Ai componenti della commissione, estranei all'amministrazione regionale, spetta l'indennità di presenza e il trattamento di missione nella misura e con le modalità previsti dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, per i componenti della commissione regionale per il commercio.


1. Ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, gli impianti, prima di essere posti in esercizio, devono essere collaudati da una commissione costituita da un rappresentante dell'UTIF, da un rappresentante del corpo nazionale dei vigili del fuoco competente per provincia, da un funzionario del comune e da un funzionario della Regione.
2. La nomina della commissione deve essere prevista nell'atto di autorizzazione o concessione.
3. Ai componenti della commissione spetta per ogni collaudo, a prescindere dal numero degli accertamenti richiesti, un compenso forfettario di lire 120 mila comprensivo dell'indennità di missione, del rimborso delle spese di viaggio e di ogni altro emolumento.
4. Il collaudo è obbligatorio anche per le modifiche dell'impianto.
5. La domanda di collaudo corredata dall'attestato di eseguito versamento dell'importo dovuto, va inoltrata dal titolare della concessione o della autorizzazione al sindaco competente per territorio.


1. Per consentire la costante verifica dello stato di attuazione della presente legge ed una adeguata informazione relativamente agli elementi strutturali, commerciali, giuridici, occupazionali e funzionali di ogni impianto, ai suoi rapporti con la rete di rifornimento, con il traffico, con il territorio e alla sua collocazione rispetto al sistema di distribuzione, i comuni trasmettono alla Regione i dati necessari utilizzando appositi modelli forniti dalla giunta regionale.
2. I comuni trasmettono altresì alla Regione copia degli atti amministrativi adottati ai sensi della presente legge.


1. Il dirigente del servizio commercio, fiere e mercati è tenuto a trasmettere al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, una volta all'anno, entro il primo trimestre, l'elenco delle concessioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, di quelle nuove rilasciate e di quelle venute a cessare.


1. Ai fini dell'emanazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge, restano validi gli atti e la documentazione presentati dai soggetti richiedenti la concessione o autorizzazione, nonchè i pareri dei vari enti ed istituti in precedenza acquisiti, purchè compatibili con le norme vigenti in materia.
2. Ai fini dell'emanazione dei provvedimenti relativi a nuove concessioni, potenziamenti o modifiche con self-service pre-pagamento, sono utilizzabili le concessioni riferite ad impianti dei quali i concessionari hanno comunicato la sospensione dell'attività prima dell'entrata in vigore del D.P.C.M. 11 settembre 1989 per la realizzazione di potenziamenti e/o concentrazioni, purchè istallati e funzionanti alla data di presentazione della domanda.
3. Nella prima applicazione della presente legge, le domande di nuove concessioni, potenziamenti, modifiche, trasferimenti e concentrazioni vanno presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge e sono valutate unitamente alle altre già presentate ai sensi del D.P.C.M. 11 settembre 1989. Successivamente le domande vanno presentate e valutate a cadenza mensile.


1. Per quanto non previsto nella presente legge si rimanda alla normativa nazionale vigente in materia.
2. La validità del piano allegato alla presente legge è prorogata fino all'entrata in vigore del nuovo. Tale piano si intende automaticamente adeguato ai contenuti di eventuali nuove direttive dello Stato in materia.


1. Le LL.RR. 6 marzo 1984, n. 6 e 27 novembre 1984, n. 37 sono abrogate.

Allegati

Piano regionale per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione

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