Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 10 giugno 1991, n. 14
Titolo:Rifinanziamento della L.R. 30 agosto 1986, n. 24 "Norme per la tutela e l'orientamento dei consumatori e per l'attività dei Comitati Provinciali Prezzi".
Pubblicazione:(B.u.r. 13 giugno 1991, n. 69)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Tutela dei consumatori
Note:Abrogata dall'art. 10, l.r. 16 giugno 1998, n. 15.

Sommario




Art. 1

1. Per la concessione dei contributi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della L.R. 30 agosto 1986, n. 24 è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 100 milioni, di cui:
a) lire 5 milioni per il funzionamento della conferenza regionale per la qualificazione e l'ordientamento dei consumi, nonchè per la costituzione e il funzionamento dell'osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi;
b) lire 25 milioni per la realizzazione di iniziative informative e di convegni, nonchè per l'aggiornamento e l'informazione degli insegnanti;
c) lire 70 milioni per progetti finalizzati alla tutela dei consumatori e per la formazione di tecnici.

2. L'entità della spesa per ciascuno degli anni successivi sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto dei commi 1 e 2 si provvede nel modo che segue:
a) per la spesa di lire 100 milioni relativa all'anno 1991, mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101, partita 10 - n. 1;
b) per le spese relative agli anni successivi, mediante impiego di quota parte della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune, di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese per l'attuazione della presente legge sono iscritte a carico dei capitoli 3246101, 3246102 e 3246103 del bilancio per l'anno 1991 con stanziamenti di competenza e di cassa pari rispettivamente a lire 5 milioni, a lire 25 milioni, a lire 70 milioni; per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.