Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 7 novembre 1974, n. 33
Titolo:Norme per il funzionamento dell'organo di controllo della Regione sugli atti degli Enti locali.
Pubblicazione:(B.u.r. 8 novembre 1974, n. 44)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Organi regionali
Note:Abrogata dall'art. 29, l.r. 7 maggio 1982, n. 15.

Sommario




Art. 1

L'organo regionale di controllo previsto dall'art. 130 della Costituzione e dall'art. 61 dello Statuto regionale è strutturato nella Regione Marche in forma decentrata ed è costituito dal comitato regionale avente sede in Ancona e dalle sezioni autonome aventi sede in Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.
Il comitato regionale esercita l'attività di controllo su tutti gli atti delle amministrazioni provinciali, dei consorzi ai quali partecipa la amministrazione provinciale, degli enti ospedalieri regionali e provinciali e di altri enti provinciali e interprovinciali i cui atti siano sottoposti, dalle leggi dello Stato, al controllo dell'organo regionale, a norma dell'art. 61 dello Statuto e della presente legge.
Le sezioni autonome esercitano l'attività di controllo su tutti gli atti dei comuni, dei consorzi ai quali partecipano i comuni, degli enti ospedalieri non compresi nel precedente comma, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, degli enti comunali di assistenza, delle comunità montane e degli enti che amministrano beni di uso civico, a norma dell'art. 61 dello Statuto e della presente legge.

Il controllo sugli atti delle aziende e degli enti di cui al R.D. 15.10.1925, n. 2578 e successive modificazioni è esercitato dal comitato regionale per le aziende ed enti provinciali e dalle sezioni autonome, secondo le rispettive competenze territoriali, per le aziende ed enti comunali.
Il controllo è esercitato nelle forme e nei limiti di cui all'art. 17 del R.D. citato.
I controlli di legittimità e di merito, da parte del comitato regionale e delle sezioni autonome, sugli atti degli enti indicati nei commi precedenti sostituiscono e assorbono ogni e qualsiasi controllo sui medesimi atti anteriormente previsto con qualsiasi denominazione e sotto qualsiasi forma.
L'organo regionale di controllo conforma i metodi della sua attività alle norme della Costituzione e dello Statuto che garantiscono e promuovono l'autonomia degli enti locali.

Art. 2

Il comitato di controllo, costituito nei modi stabiliti dalla legge della Repubblica, è nominato dal presidente della giunta regionale.
Spetta inoltre al presidente della giunta la costituzione delle sezioni autonome del comitato.
I relativi decreti di nomina stabiliscono la data di insediamento.
Il comitato e le sezioni durano in carica quanto il consiglio regionale ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi componenti.

Art. 3

Nella seduta di insediamento il comitato e ciascuna sezione autonoma eleggono, a scrutinio segreto, con distinta votazione e a maggioranza assoluta dei componenti, il presidente e il vice presidente scelti tra i componenti effettivi eletti dal consiglio regionale.
Qualora dopo due votazioni nessun membro abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, è eletto presidente l'esperto che nella successiva votazione ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il mebmro effettivo designato dal consiglio regionale con maggior numero di voti; a parità di voti anche del consiglio risulta eletto il più anziano di età.
Le stesse modalità si applicano per la elezione del vice presidente.

Art. 4

Il comitato regionale e le sezioni sono rappresentati dai rispettivi presidenti. I presidenti del comitato e delle singole sezioni convocano e presiedono le sedute, assegnano le pratiche ai componenti per la relazione, curano l'esecuzione delle decisioni dei rispettivi collegi e i rapporti con il presidente della giunta, con la giunta e con il consiglio regionale.
Il comitato regionale, sentite le singole sezioni, redige una relazione sulla attività svolta nell'anno solare e la trasmette, entro il mese di febbraio, al presidente della giunta e al presidente del consiglio.
Il consiglio regionale può discutere la relazione in apposita riunione.

Art. 5

Il vice presidente del comitato regionale di controllo e delle sezioni autonome sostituisce il rispettivo presidente in caso di loro assenza o impedimento.
In caso di assenza o di impedimento anche del vice presidente, assume le funzioni di presidente il terzo componente elettivo.
In caso di assenza o di impedimento di tutti i componenti elettivi effettivi, assume le funzioni di presidente il componente elettivo supplente più anziano.
L'anzianità si desume dalla data di nomina e, a parità della data di nomina, dal numero di voti riportati; a parità di voti prevale l'età.

Art. 6

Il componente del comitato regionale di controllo o di una sezione autonoma che non intervenga, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive del proprio collegio, decade dall'ufficio.
Le cause sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità , previste da legge della Repubblica, importano egualmente la decadenza a norma dei successivi capoversi.
La causa di decadenza è contestata, dal presidente della giunta regionale, all'interessato, il quale ha facoltà di controdedurre nei dieci giorni successivi.
La decadenza dei componenti elettivi è pronunciata dal consiglio regionale su proposta motivata del presidente della giunta regionale.
La dichiarazione di decadenza dei membri non elettivi è pronunciata e comunicata dal presidente della giunta regionale al commissario di governo o al presidente del tribunale amministrativo regionale o all'amministrazione provinciale per le sostituzioni di rispettiva competenza.
Qualora il componente incorra in una delle ipotesi di incompatibilità , il presidente della giunta regionale gli chiede di optare entro il termine di dieci giorni, trascorsi inutilmente i quali si provvede in conformità a quanto stabilito nel quarto e quinto comma del presente articolo.

Art. 7

Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, dell'organo di controllo sono presentate al presidente del comitato o della sezione di appartenenza.
Il comitato o la sezione ne prende atto nella prima seduta successiva e ne dà immediata comunicazione al presidente della giunta regionale per gli ulteriori adempimenti.

Art. 8

Qualora, per qualunque motivo, uno dei componenti del comitato regionale o delle sezioni autonome abbia cessato di farne parte, si provvede a sostituirlo nei modi seguiti per la nomina, salvaguardando, comunque, per quanto riguarda i membri elettivi, l'iniziale rappresentanza della minoranza.
Il membro subentrante resta in carica fino alla scadenza del mandato del componente da lui sostituito.

Art. 9

Il comitato regionale di controllo e le sezioni autonome possono essere sciolti in caso di accertata impossibilità di funzionamento.
Lo scioglimento è disposto con decreto del presidente della giunta regionale su conforme parere del consiglio che decide con l'intervento di almeno due terzi dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
Con lo stesso decreto il presidente della giunta provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione dell'organo di controllo.

Art. 10

Spetta al consiglio regionale definire l'ordinamento degli uffici e la dotazione organica da assegnare al comitato e alle sezioni autonome.
L'assegnazione del personale, nei limiti della dotazione organica, è effettuata dalla giunta.
Il personale in servizio presso gli uffici dell'organo di controllo è alle dipendenze funzionali del comitato o delle singole sezioni ai quali è assegnato, ferma restando la dipendenza organica dalla giunta e l'unicità del ruolo del personale della Regione.

Art. 11

Il segretario del comitato regionale e di ciascuna sezione è designato dal presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 55 della legge 10.2.1953, n. 62.
Il segretario dipende funzionalmente dal presidente del collegio al quale è assegnato.
Il segretario assiste alle adunanze del collegio, cura l'invio degli avvisi di convocazione, redige e sottoscrive i verbali delle adunanze, sottoscrive le decisioni del comitato o delle sezioni sui singoli atti controllati, è responsabile del corretto e regolare funzionamento degli uffici del collegio.

Art. 12

Il presidente della giunta, con lo stesso provvedimento con il quale viene designato il segretario, designa il funzionario che sostituirà il segretario stesso in caso di assenza o di impedimento.

Art. 13

Il comitato regionale e le sezioni autonome svolgono collegialmente le funzioni di controllo e la relativa attività organizzativa, decidono sul calendario dei lavori, stabiliscono i criteri per la designazione dei relatori.
Le riunioni hanno luogo almeno due volte la settimana in giorni fissati a orario stabilito nella sede del rispettivo collegio e sono convocate dal presidente.
L'avviso delle convocazioni delle adunanze ordinarie è rimesso, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, ai componenti effettivi e supplenti almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.
E' in facoltà dei presidenti di convocare i collegi ogni qualvolta ne ravvisino la necessità mediante avviso telegrafico con le indicazioni dell'ordine del giorno da diramarsi a tutti i componenti almeno 24 ore prima dell'ora dell'adunanza.
In caso di particolare urgenza il collegio può deliberare, all'unanimità , la trattazione, seduta stante, di un oggetto non compreso nell'ordine del giorno.
Il collegio può deliberare, a maggioranza di voti, il rinvio alla successiva adunanza di uno o più oggetti posti nell'ordine del giorno.
La documentazione concernente gli argomenti posti all'ordine del giorno di ciascuna adunanza è a disposizione dei componenti presso la sede del collegio almeno due giorni, non festivi, precedenti la data dell'adunanza, salvo il caso di convocazione d'urgenza.
I componenti supplenti non elettivi sostituiscono i corrispondenti membri effettivi.
In caso di assenza di un membro effettivo eletto dal consiglio regionale la sostituzione avverrà con un membro supplente elettivo rispettando la rappresentanza numerica espressa dalla maggioranza e dalla minoranza consiliare.
I componenti supplenti partecipano alle sedute. Partecipano altresì alle votazioni in caso di assenza o impedimento dei rispettivi membri effettivi e possono essere nominati relatori.
L'ordine del giorno degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo dell'ufficio almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Art. 14

L'adunanza si apre con la verifica del numero legale. Per la validità delle adunanze è necessario la presenza di almeno quattro componenti, siano essi effettivi o supplenti.
Il numero legale dei componenti deve permanere per tutta la durata dell'adunanza; qualora nel corso di essa venga meno il numero legale, il presidente dichiara chiusa l'adunanza facendone inserire menzione nel verbale.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Ai fini del risultato della votazione i voti di astensione non sono computati.
In caso di parità prevale il voto del presidente. I componenti dell'organo di controllo si esprimono a voto palese.
I componenti del collegio debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alle deliberazioni concernenti atti ai quali siano direttamente interessati o che interessino loro congiunti o affini sino al quarto grado civile o il loro coniuge.

Art. 15

Il verbale delle adunanze deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere un cenno sommario delle questioni trattate e delle decisioni adottate.
Nel verbale deve essere fatta menzione anche delle riunioni non tenute o sospese per mancanza del numero legale, con indicazione dei nomi dei componenti assenti o che si sono assentati nel corso della riunione e di quelli che hanno preventivamente giustificato l'assenza.
Ogni componente del collegio ha facoltà di fare inserire a verbale il proprio motivato dissenso. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 16

Il comitato regionale e le sezioni autonome, al fine di attuare una forma di controllo improntato alla più ampia collaborazione con le amministrazioni locali e di acquisire la più completa conoscenza di particolari argomenti, possono invitare alle proprie sedute gli amministratori dell'ente interessato perchè forniscano chiarimenti sull'atto sottoposto a controllo.
Gli amministratori dell'ente interessato devono essere sentiti dal collegio nel caso di loro richiesta. Nei casi di istituzione, modificazione o soppressione di consorzi provinciali o comunali il comitato o la sezione competente sente, in unica seduta, gli amministratori di tutti gli enti interessati al consorzio.
Gli amministratori hanno la facoltà di farsi assistere durante le audizioni, da un funzionario dell'ente.
Le decisioni del comitato e delle sezioni vengono adottate in assenza dei soggetti indicati nei commi precedenti.

Art. 17

Gli atti soggetti a controllo, pubblicati a norma delle vigenti leggi, sono trasmessi al comitato o alla sezione competente in triplice copia autenticata unitamente a un elenco descrittivo.
Agli effetti dei termini previsti dalla presente legge la decorrenza viene desunta dal timbro - data apposto dall'ufficio competente del comitato o della sezione su una copia delle deliberazioni o dell'elenco di esse da restituire immediatamente all'ente interessato.

Art. 18

Il comitato regionale di controllo e le sezioni autonome esercitano, secondo le rispettive competenze, il controllo di legittimità sugli atti degli enti indicati all'art. 1 della presente legge.
Salvo quanto previsto per il controllo di merito, gli atti degli enti soggetti a controllo di legittimità divengono definitivamente esecutivi se nel termine di venti giorni dalla data del loro ricevimento da parte dell'organo di controllo, questo non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato.
La decisione motivata di annullamento deve essere comunicata all'ente interessato anche a mezzo telegramma entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento dell'atto.
Per la deliberazione di approvazione del bilancio il termine di cui ai precedenti commi è di quaranta giorni.
L'organo di controllo può richiedere all'ente interessato, entro i termini stabiliti nei commi precedenti e per non più di una volta per lo stesso atto, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
In tale caso la decorrenza dei termini è interrotta e inizia nuovamente alla data di ricevimento da parte dell'organo di controllo dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti.
Gli esposti presentati all'organo di controllo contro gli atti indicati all'art. 1 della presente legge, non possono essere motivo di sospensione dei termini di cui ai commi precedenti.
Non possono essere adottati provvedimenti condizionanti o modificativi dell'atto sottoposto a controllo.

Art. 19

Il controllo di merito è limitato agli atti per i quali è previsto dalle leggi della Repubblica e in particolare a quelli concernenti:
a) bilanci preventivi e loro variazioni;
b) storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio;
c) atti vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;
d) regolamenti degli enti soggetti a controllo;
e) assunzione diretta di pubblici servizi;
f) rette di degenza degli enti ospedalieri.

Nell'esercizio del controllo di merito sugli atti di cui al comma precedente si tiene conto degli indirizzi fissati dal consiglio regionale.
Il controllo di merito è esercitato nella forma di richiesta motivata di riesame, entro venti giorni dal ricevimento dell'atto.
Per la deliberazione di approvazione del bilancio il termine di cui al precedente comma è di quaranta giorni.
Le deliberazioni diventano esecutive se entro i termini indicati rispettivamente al terzo e quarto comma del presente articolo l'organo di controllo non decida la richiesta di riesame.
I termini di cui sopra sono interrotti se, prima della loro scadenza, l'organo di controllo chiede all'ente interessato, per non più di una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
Ove il consiglio dell'ente interessato confermi, senza modificazioni e a maggioranza assoluta dei componenti, la deliberazione per la quale è stato richiesto il riesame, l'atto confermato diventa esecutivo dopo la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e l'invio della deliberazione di conferma all'organo di controllo entro otto giorni dalla sua adozione.
Resta salva la potestà di annullamento da parte dell'organo di controllo per vizi di legittimità sopravvenuti nell'atto di conferma.
Il provvedimento deve essere adottato entro venti giorni dalla data di ricevimento dell'atto.
Le deliberazioni di totale o parziale modifica, in conformità dei rilievi dell'organo di controllo, sono soggette al solo controllo di legittimità .

Art. 20

Il comitato regionale e le sezioni autonome esercitano in controllo di legittimità e di merito sugli atti degli enti ospedalieri in conformità a quanto stabilito dall'art. 16 della legge 12.2.1968, n. 132.
Per l'esame degli atti degli enti ospedalieri il comitato di controllo è integrato dal medico provinciale del capoluogo di regione, le sezioni dal rispettivo medico provinciale.
Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza di quattro membri del collegio ivi compreso il medico provinciale.

Art. 21

Il potere di controllo sostitutivo sugli enti, già attribuito al prefetto, alla giunta provinciale amministrativa e ad altri organi periferici dello Stato, è esercitato, ai sensi dell'art. 130 della Costituzione, dal comitato regionale di controllo e dalle sezioni autonome, secondo la rispettiva competenza, mediante invito all'ente a compiere l'atto entro un termine determinato.
Gli amministratori dell'ente interessato, invitati a fornire eventuali chiarimenti, provvedono entro il termine di cui al comma precedente salvo richiesta e concessione di breve proroga.
Scaduto il termine, il comitato regionale o la sezione adotta i provvedimenti conseguenti.

Art. 22

I provvedimenti del comitato regionale e delle sezioni autonome sono definitivi.

Art. 23

Gli organi di controllo non possono chiedere pareri tecnici ad altre pubbliche amministrazioni se non nei casi tassativamente previsti dalla legge.
La richiesta di pareri e i pareri espressi devono essere tempestivamente inviati per conoscenza anche all'ente deliberante.
In ogni caso la richiesta dei pareri tecnici non può rappresentare motivo di proroga dei termini previsti dalla legge 10.2.1953, n. 62.

Art. 24

Il comitato regionale e le sezioni rilasciano entro dieci giorni, su richiesta e a spese dei richiedenti, ai sensi del terzo comma dell'art. 57 dello Statuto, copia dei propri atti.
I cittadini hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia autentica degli atti del procedimento amministrativo ai fini della tutela giurisdizionale dei loro diritti e interessi.
I consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, e di ottenere copia dei provvedimenti dell'organo di controllo, anche in carta non legale.

Art. 25

La legge regionale determina la misura delle indennità e del rimborso delle spese spettanti ai componenti dell'organo di controllo.

Art. 26

Il presidente del comitato regionale, d'intesa con il proprio collegio, convoca almeno tre volte all'anno, i membri effettivi e supplenti dell'organo di controllo in assemblea plenaria della quale assume la presidenza.
L'invito di convocazione dell'assemblea, da inviare per conoscenza al presidente della Regione e al presidente del consiglio regionale, deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.
I membri effettivi e supplenti dell'organo di controllo possono proporre, tramite il presidente del proprio collegio, l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno dell'assemblea.
Nell'assemblea sono esaminati eventuali osservazioni avanzate da enti, associazioni o cittadini sul funzionamento del comitato e delle sezioni e i problemi inerenti l'esercizio delle funzioni di controllo.
Il verbale delle adunanze, contenente un cenno sommario delle questioni trattate, è compilato dal segretario del comitato regionale di controllo.

Art. 27

Il presidente della Regione, d'intesa con la giunta o il presidente del consiglio, d'intesa con l'ufficio di presidenza, può promuovere riunioni con i membri effettivi e supplenti dell'organo regionale di controllo o con i componenti il comitato regionale o con i componenti le singole sezioni.
Le riunioni di cui al comma precedente sono promosse dal presidente del consiglio anche su richiesta di una o più commissioni consiliari permanenti o del comitato regionale o da una o più sezioni autonome.

Art. 28

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il comitato di controllo e le sezioni autonome eleggono i vice presidenti con le modalità previste dall'art. 3.
La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Marche.