Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 19 luglio 1991, n. 21
Titolo:Modificazioni della L.R. 20 giugno 1987, n. 32 "Norme di attuazione della Legge 1 dicembre 1986, n. 879" e della L.R. 26 dicembre 1983, n. 41 "Norme di attuazione della Legge 2 maggio 1983, n. 156".
Pubblicazione:(B.u.r. 23 luglio 1991, n. 86 - bis)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:PROTEZIONE CIVILE
Materia:Eventi calamitosi

Sommario




Art. 1

1. Dopo l'articolo 3 della L.R. 20 giugno 1987, n. 32 è aggiunto il seguente articolo 3 bis: "Il Comune di Ancona è autorizzato ad utilizzare una quota, non superiore a 2.500 milioni, dello stanziamento previsto dall'articolo 33 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 per la costruzione o l'acquisto di alloggi da assegnare in locazione, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni agli inquilini degli immobili adibiti a civile abitazione e da demolire al fine della costruzione dell'opera stradale".

Art. 2

1. Il nono comma dell'articolo 3 della L.R. 26 dicembre 1983, n. 41, così come modificato dall'articolo 1 della L.R. 21 gennaio 1988, n. 3 è così sostituito:
"Per superficie dell'unità immobiliare distrutta o da demolire si intende quella effettivamente esistente alla data del 13 dicembre 1982 assentita con licenza o concessione edilizia ove prevista per legge, o concessione in sanatoria rilasciata ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o per la quale sia stata presentata domanda di condono ai sensi e nei termini di cui al capo IV della medesima legge e a condizione che sia stata integralmente versata la somma dovuta a titolo di oblazione".