Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 19 luglio 1991, n. 22
Titolo:Modifica dell'articolo 2 della L.R. 23 luglio 1973, n. 18 e successive modificazioni.
Pubblicazione:(B.u.r. 23 luglio 1991, n. 86 - bis)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari
Note:Abrogata dall'art. 24, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.

Sommario




Art. 1

1. L'articolo 2 della L.R. 23 luglio 1973 n. 18 come modificato dall'articolo 1 della L.R. 9 marzo 1979, n. 13 e dall'articolo 2 della L.R. 5 agosto 1983, n. 19 è sostituito dal seguente:
< Ai consiglieri che abitano entro 25 Km. dalla sede del consiglio regionale è inoltre corrisposto un rimborso forfettario mensile delle spese di trasporto pari al 30% della diaria di cui al comma precedente.
Ai consiglieri residenti in comuni distanti più di 25 Km. dal capoluogo di regione è corrisposto oltre alla diaria prevista al primo comma, un rimborso forfettario mensile delle spese di trasporto determinate sulla base del costo chilometrico in un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, moltiplicato per la percorrenza media mensile calcolata in 17 volte il doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede del consiglio regionale arrotondato per eccesso alla decina di chilometri.
Il rimborso forfettario fissato nel comma precedente è ridotto al 30% quando il consigliere in relazione alla carica ricoperta usufruisce, per disposizione di legge o regolamento regionale dell'autovettura di servizio.
Al consigliere regionale competono inoltre l'abbonamento ferroviario e quello per la circolazione sulla rete autostradale.
La residenza del consigliere, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente terzo comma, si intende sempre acquisita in un comune della regione.
I consiglieri regionali hanno altresì diritto di usufruire gratuitamente dell'autorimessa o del parcheggio per l'autovettura nel capoluogo della regione.
L'ufficio di presidenza del consiglio regionale adotta tutte le misure necessarie per consentire ai consiglieri regionali portatori di handicaps fisici e sensoriali esercizio del mandato. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio del consiglio regionale ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853 limitatamente alle funzioni connesse all'esercizio del mandato stesso>>.

2. Il terzo comma dell'articolo 4 della L.R. 23 luglio 1973, n. 18, come modificato dall' articolo 3 della L.R. 9 marzo 1979, n. 13, è così modificato:
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