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Atto:LEGGE REGIONALE 12 agosto 1991, n. 29
Titolo:Erogazione di contributi ai comitati provinciali dell'associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e alle federazioni provinciali ex combattenti e reduci.
Pubblicazione:(B.u.r. 12 agosto 1991, n. 93 - bis)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Volontariato e associazionismo

Sommario




Art. 1

1. La Regione Marche riconosce le associazioni provinciali delle famiglie dei caduti e dispersi in guerra e le federazioni provinciali ex combattenti e reduci come soggetti che hanno la rappresentanza esclusiva degli interessi morali e materiali degli associati.

Art. 2

1. La Regione concede un contributo annuo di lire 80 milioni ai comitati provinciali dell'associazione nazionale dei caduti e dispersi in guerra e alle federazioni provinciali ex combattenti e reduci, operanti nel proprio territorio, per gli scopi previsti dallo statuto delle associazioni stesse, da ripartirsi in parti uguali fra i comitati provinciali, con provvedimento della giunta regionale.

Art. 3

1. I comitati provinciali delle associazioni di cui all'articolo 1 presentano alla giunta regionale, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui č stato erogato effettivamente il contributo, una dettagliata relazione da cui risulti la destinazione delle somme percepite. La mancata presentazione della relazione nei tempi prescritti, come pure la irregolare destinazione delle somme, comportano la revoca, da parte della giunta regionale, del contributo concesso.

Art. 4

1. Per la concesione dei contributi previsti dalla presente legge č autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 80 milioni; per gli anni successivi la misura del contributo sarŕ stabilita annualmente con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede nel modo seguente:
a) per l'onere di lire 80 milioni, relativo all'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 7, elenco 1;
b) agli oneri relativi agli anni successivi, mediante impiego di una quota parte della assegnazione dei fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 saranno iscritte a carico di apposito capitolo che la giunta regionale č autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1991 con la denominazione "Contributi ai comitati provinciali dell'associazione nazionale dei caduti e dispersi in guerra ed alle federazioni provinciali ex combattenti e reduci" e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 80 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1991 sono ridotti di lire 80 milioni.