Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 20 novembre 1991, n. 35
Titolo:Tutela della professionalità degli Imprenditori Artigiani.
Pubblicazione:(B.u.r. 31 ottobre 1991, n. 121)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 53, l.r. 20 maggio 1997, n. 33, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 52 della medesima l.r. 33/1997 e le spese già autorizzate ai sensi degli artt. 18 e 25, l.r. 2 giugno 1992, n. 19.

Sommario




Art. 1

1. In attuazione dell'articolo 6 dello Statuto, la Regione concorre a tutelare la professionalità degli imprenditori artigiani, intesa come comprovata conoscenza tecnica dei procedimenti e delle materie prime utilizzate per fornire beni e servizi a regola d'arte e a garantirne gli utenti.

Art. 2

1. Qualora le attività artigianali siano esercitate da soggetti privi di iscrizione all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, le commissioni provinciali per l'artigianato sono tenute a raccogliere e verificare le segnalazioni pervenute, richiedendo anche la collaborazione delle amministrazioni statali competenti per l'osservanza delle leggi in materia fiscale e del lavoro.
2. Ove siano rilevate infrazioni alle norme vigenti, le commissioni provinciali, salvo che il fatto non costituisca reato, trasmettono alla giunta regionale gli atti relativi con la proposta di sanzione da adottare.
3. Copia dei medesimi atti è trasmessa, a cura della commissione provinciale, agli uffici competenti per territorio della guardia di finanza, dell'IVA, delle imposte dirette, dell'ispettorato del lavoro, dell'istituto nazionale della previdenza sociale.
4. Se l'infrazione è rilevata a carico di dipendenti di amministrazioni dello Stato, di enti locali o di altri enti pubblici, copia dei medesimi atti è, inoltre, inviata all'amministrazione pubblica di appartenenza.
5. Fatte salve le sanzioni diverse previste dalla normativa statale, e nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità regionale competente applica la sanzione pecuniaria fino al massimo di lire 5 milioni.