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Atto:LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1991, n. 36
Titolo:Procedure per l'accertamento della natura privata e per l'estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Pubblicazione:(B.u.r. 23 dicembre 1991, n. 140 - bis)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Strutture assistenziali
Note:Abrogata dall'art. 25, l.r. 26 febbraio 2008, n. 5.

Sommario



TITOLO I
Accertamento della natura privata delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza



1. In applicazione della direttiva di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 23 febbraio 1990, n. 45, il presidente della giunta regionale provvede al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che ne facciano domanda.
2. A tal fine, il presidente della giunta regionale acquisisce il parere del comune ove ha sede l'istituzione che deve essere espresso nel termine di trenta giorni. Decorso inutilmente il termine, è in facoltà del presidente della giunta regionale di procedere indipendentemente dal parere.
3. Qualora gli elementi della domanda risultino insufficienti ai fini dell'istruttoria, il presidente della giunta regionale, invita, entro un termine non superiore a sessanta giorni, l'istituzione interessata a fornire integrazioni e chiarimenti.
4. Il decreto del presidente è adottato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, nell'ipotesi di cui al comma 3, dalla data di ricevimento degli elementi integrativi e dei chiarimenti.


1. Una volta avvenuta la pubblicazione del decreto del presidente della giunta regionale nel bollettino ufficiale della Regione, l'istituzione interessata richiede l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'articolo 33 del codice civile e alla stessa si applica la disciplina della lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 e lettera c) del comma 1 e comma 2 dell'articolo 45 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43.
TITOLO II
Procedure per l'estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza



1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aventi sede e operanti nel territorio regionale, il cui fine sia venuto a mancare o che non abbiano più mezzi sufficienti per il raggiungimento dei loro scopi, sono dichiarate estinte dalla giunta regionale qualora non siano applicabili le norme del capo VI della legge 17 luglio 1890, n. 6972.


1. Il procedimento per la dichiarazione di estinzione si instaura con la proposta:
a) dell'organo di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
b) del comune nel cui territorio si trova la sede dell'istituzione.

2. Il procedimento può essere altresì promosso d'ufficio dalla giunta regionale.
3. Prima di dichiarare l'estinzione, la giunta regionale richiede i pareri degli enti di cui al comma 1 che non abbiano presentato la proposta, nonchè degli enti destinatari dei beni e del personale dell'istituzione, se diversi dal comune.
4. I pareri devono essere espressi entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, è in facoltà della giunta regionale di procedere indipendentemente dai pareri.


1. L'organo di amministrazione dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, mediante l'atto con il quale promuove il procedimento di estinzione o unitamente al parere di cui all'articolo 4, provvede altresì:
a) alla rilevazione, ai sensi degli articoli 22 e seguenti del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, dei singoli elementi che compongono il patrimonio dell'istituzione;
b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, evidenziando distintamente le situazioni debitorie nei confronti di istituti di credito, enti pubblici, fornitori;
c) alla ricognizione del personale dipendente di ruolo e non di ruolo, in servizio alla data dell'atto di ricognizione stessa, mediante la formazione di un elenco dal quale risultino, per ciascun dipendente, la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la qualifica e il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assistenziale in atto.

2. In mancanza dell'organo di amministrazione o in caso di sua inadempienza, anche parziale, per le rilevazioni e ricognizioni di cui al comma 1, la giunta regionale nomina un commissario.


1. Con il provvedimento di estinzione la giunta regionale dispone il trasferimento del personale e dei beni al comune ove ha sede l'istituzione ovvero, quando sussistano particolari ragioni di opportunità, ad altro o altri enti pubblici i quali subentrano in tutti i rapporti giuridici preesistenti.
2. Nel caso in cui i beni della istituzione estinta siano destinati a più enti, gli oneri passivi gravanti sul patrimonio sono ripartiti tra gli enti stessi, in ragione del valore dei beni ricevuti.
3. Gli enti subentranti, ove i fini dell'istituzione soppressa siano ancora attuali, utilizzano i beni e gli eventuali proventi da essi derivanti per perseguire tali fini; qualora questi non siano più attuali utilizzano i beni e i proventi per altri fini assistenziali.


1. Il provvedimento di estinzione, divenuto esecutivo a termini di legge, è comunicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al legale rappresentante dell'istituzione estinta e agli enti interessati ai trasferimenti previsti dagli articoli precedenti.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il legale rappresentante dell'istituzione effettua la consegna dei beni agli enti destinatari mediante appositi verbali da redigere con l'intervento, il contradditorio, dei legali rappresentanti dei predetti enti.
3. I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore degli enti competenti, da eseguirsi a cura e spesa degli stessi.


1. Il personale di ruolo o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato presso l'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, individuato ai sensi degli articoli precedenti, è assegnato agli enti ai quali sono attribuiti i beni dell'istituzione.
2. Gli enti subentrano altresì negli eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato in corso alla data del trasferimento del personale di cui la comma 1, limitatamente alla durata del rapporto stesso.
3. Al personale di cui al comma 1 continuano ad applicarsi provvisoriamente, fino all'inquadramento nei ruoli organici del personale degli enti di rispettiva destinazione, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico vigenti nell'istituzione di provenienza alla data del trasferimento.


1. Quando gli enti destinatari del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte sono i comuni, oltre a quanto disposto dall'articolo 8, si applica la disciplina che segue.
2. Dalla data di assegnazione il personale è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) e all'istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali (INADEL).
3. Per assicurare la continuità del rapporto di impiego ai soli effetti del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, l'iscrizione del personale proveniente dagli enti soppressi è eseguita con effetto dal giorno successivo a quello dell'estinzione dell'ente di provenienza.
4. Entro novanta giorni dalla data di assegnazione, i comuni provvedono all'inquadramento nei propri ruoli organici del personale indicato al comma 1 con i criteri e le modalità previsti dalla disciplina nazionale del rapporto di lavoro del personale degli enti locali, sulla base della posizione giuridica acquista nell'istituzione di provenienza alla data di estinzione e con effetto dalla stessa data.
5. I comuni assegnano, di norma, al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 8 il profilo professionale corrispondente a quello posseduto nell'istituzione di provenienza.
6. Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi, i comuni possono dar luogo all'ampliamento delle piante organiche, tenendo conto anche di quanto disposto dal sesto comma dell'articolo 4 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.


1. I beni e il personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, estinte ai sensi della presente legge, utilizzati per le attività che rientrano tra le funzioni del servizio sanitario nazionale, sono trasferiti con le procedure previste dalla L.R. 24 aprile 1980, n. 24, purchè tali attività siano svolte in convenzione con le unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e siano previste come scopo dagli statuti delle istituzioni medesime.
2. L'individuazione dei beni e del personale destinato a funzioni o servizi di carattere sanitario è eseguita dalla giunta regionale con il provvedimento di estinzione, sentito il parere del comune interessato. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le modalità di trasferimento del personale di cui al comma 1.