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Atto:LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1991, n. 38
Titolo:Utilizzo graduatorie dei concorsi pubblici, per titoli e prove pratiche, per posti vacanti della V qualifica funzionale.
Pubblicazione:(B.u.r. 23 dicembre 1991, n. 140 - bis)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario




Art. 1

1. Le graduatorie degli idonei ai concorsi pubblici, per titoli e prova pratica, espletati per posti e profili professionali della quinta qualifica funzionale, in attuazione della L.R. 26 giugno 1986, n. 18, sono utilizzate per il periodo di tre anni dalla loro approvazione per i posti risultanti vacanti, istituiti con L.R. 26 aprile 1990, n. 30 per i servizi della giunta regionale, secondo i criteri previsti dai rispettivi bandi, nonchè secondo le modalità e i limiti di cui ai seguenti commi.
2. La giunta regionale provvede preliminarmente all'inquadramento nel ruolo unico del personale regionale nell'ambito della quinta qualifica funzionale del personale in posizione di comando avente i requisiti previsti dalla L.R. 17 gennaio 1991, n. 1.
3. Effettuati gli inquadramenti di cui al precedente comma 2, gli ulteriori posti vacanti sono coperti mediante utilizzazione delle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo nei seguenti limiti:
a) sino ad un massimo di 50 unità per il profilo professionale 5.01 OPERATORE DEI SERVIZI GENERALI;
b) sino ad un massimo di 5 unità per il profilo professionale 5.02 OPERATORE TECNICO;
c) fino ad un massimo di 50 unità per il profilo professionale 5.03 OPERATORE DI ELABORAZIONE DATI;
d) sino ad un massimo di 5 unità per il profilo professionale 5.05 OPERATORE MAGAZZINIERE

4. La presente legge non si applica per i posti vacanti del contingente del personale assegnato al consiglio regionale così come determinato dal comma 2 dell'articolo 8 della L.R. 30/1990, in conformità alla L.R. 4/1989.

Art. 2

1. L'onere per l'attuazione della presente legge grava sul capitolo 1210101 già istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1991 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.