Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 12 novembre 1974, n. 35
Titolo:Statuto della Comunità montana del San Vicino - Zona G.
Pubblicazione:(B.u.r. 14 novembre 1974, n. 45)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 31, l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, con effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto della comunità montana, e dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

E' approvato, ai sensi dell'art. 5 - ultimo comma - della legge regionale 6.6.1973, n. 12, lo statuto della comunità montana del S. Vicino - Zona «G» nel testo allegato alla presente legge.

Allegati

ARTICOLO 1

Costituzione e sede della comunità montana

Tra i comuni di Apiro, Cingoli, Cupra Montana, Poggio San Vicino, Staffolo, i cui territori - classificati montani in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25.7.1952, n. 991 e dell'articolo unico della legge 30.7.1957, n. 657 - ricadono nella zona omogenea «G» delimitata con legge regionale n. 12 del 6.6.1973 ai sensi dell'art. 3 della legge 3.12.1971, n. 1102, è costituita la comunità montana del San Vicino, ente di diritto pubblico a norma dell'art. 4 della citata legge n. 1102. La comunità ha sede in Cingoli.


ARTICOLO 2

Norme che regolano la comunità


La comunità montana è regolata dalla legge nazionale 3.12.1971, n. 1102;

dalle altre leggi nazionali in vigore per la montagna in quanto non in contrasto con detta legge; dalla legge regionale 6.6.1973, n. 12 e da eventuali leggi successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna, nonché dalle norme del presente statuto o da sue modificazioni e integrazioni regolarmente approvate.


ARTICOLO 3

Scopi della comunità


La comunità , soggetto di programmazione, ha i seguenti scopi:

a) contribuire a realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale segnatamente tra le zone montane ed il resto del territorio;

b) predisporre, coordinare ed attuare i programmi di intervento intesi a dotare il territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche o di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

c) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;

d) realizzare un razionale assetto del territorio, anche in relazione alle esigenze di difesa del suolo e di protezione e valorizzazione della natura;

e) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni della zona;

f) organizzare apposite consultazioni con le forze sindacali, economiche, professionali, cooperative, culturali e con le comunanze e università agrarie, presenti nel territorio della comunità , al fine di favorire la loro partecipazione al processo di formazione e attuazione della programmazione.


ARTICOLO 4

Attuazione dei fini istituzionali


Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la comunità montana:

a) esercita tutte le funzioni ad essa attribuite dalle leggi nazionali e regionali;

b) può essere destinataria di deleghe dalla regione, ai sensi dell'art. 7 lettera d) della legge regionale;

c) appronta e attua, con la partecipazione delle popolazioni della comunità stessa, il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della zona e a tale scopo coordina anche l'attività degli enti operanti nel territorio e indirizza l'attività e le iniziative degli operatori privati;

d) redige, a norma dell'art. 23 della legge regionale n. 12, il piano urbanistico per l'assetto del comprensorio, allo scopo di coordinare e orientare l'attività urbanistica dei comuni e degli enti interessati;

e) può assumere le funzioni di consorzio di bonifica montana, nell'ambito delle disposizioni di legge;

f) può affidare ad altri enti operanti nel territorio della comunità , di volta in volta, l'esecuzione di opere attinenti alle loro specifiche funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale;

g) sostituisce, nell'esecuzione di opere, gli enti e le persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della legge 3.12.1971, n. 1102;

h) può acquistare, espropriare o prendere in affitto e gestire terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1102;

i) favorisce lo sviluppo della cooperazione nei diversi settori economici;

l) può costituire apposito consorzio, azienda o ufficio, d'intesa con gli enti interessati e con le altre comunità , per la gestione dei beni pascolivi e boschivi appartenenti alle comunità , ai comuni e a altri enti montani;

m) può assumere le funzioni proprie degli enti che la costituiscono, nonchè degli altri enti che operano nel territorio, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle.

n) concorre alla elaborazione dei programmi e dei piani regionali.


ARTICOLO 5

Organi della comunità


Sono organi della comunità :

- il consiglio comunitario;

- la giunta esecutiva;

- il presidente della giunta;

- il collegio dei revisori dei conti.


ARTICOLO 6

Il consiglio: composizione, ineleggibilità e incompatibilità


Il consiglio della comunità è costituito dai rappresentanti dei comuni associati.

Ciascun comune fino a 5000 abitanti è rappresentato da due consiglieri comunali di maggioranza e da uno di minoranza, eletti dai rispettivi consigli comunali.

I comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti sono rappresentati da cinque consiglieri comunali di cui due delle minoranze.

Sono ineleggibili a consiglieri della comunità i dipendenti della comunità e dei comuni partecipanti.

E' incompatibile con la carica di consigliere della comunità l'essere titolare di ditta o azienda che svolga lavori o abbia appalti per conto della comunità.

La constatazione dell'ineleggibilità o dell'incompatibilità spetta al consiglio che decide nella seduta immediatamente successiva all'avvenuta conoscenza dei casi che la determinano.


ARTICOLO 7

Compiti del consiglio


Il consiglio è l'organo deliberante della comunità.

Il consiglio determina l'indirizzo politico - amministrativo della comunità.

In particolare:

a) approva lo statuto e le sue integrazioni o modificazioni;

b) elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente e i componenti della giunta esecutiva;

c) delibera il piano pluriennale per lo sviluppo economico - sociale della zona, promuovendo allo scopo la partecipazione della popolazione e delle associazioni ed enti interessati;

d) delibera il programma - stralcio da presentare alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno;

e) delibera il bilancio preventivo entro il 30 settembre dell'anno precedente, il conto consuntivo entro il 30 giugno dell'anno seguente, nonchè le variazioni al bilancio;

f) approva la relazione da inviare alla Regione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo e contenente le eventuali modifiche dello stesso;

g) adotta il piano urbanistico;

h) delibera la costituzione, la composizione e il funzionamento del comitato tecnico;

i) delibera le norme che regolano i rapporti tra la comunità e gli altri che operano nel territorio;

l) delibera l'assunzione di funzioni delegate da altri enti;

m) delibera l'istituzione degli uffici e il relativo regolamento nonchè il conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'art. 9 della legge regionale;

n) delibera l'acquisto, l'affitto e l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui; delibera inoltre l'acquisto, l'affitto e l'esproprio dei terreni ai sensi dell'art. 9 della legge 3.12.1971, n. 1102;

o) delibera le norme per organizzare le consultazioni e le norme per dare pubblicità agli atti più importanti, prima della loro approvazione;

p) delibera la partecipazione a consorzi, associazioni o altri organismi di cui alla lettera f) dell'art. 7 della legge regionale;

q) delibera l'istituzione del consorzio, azienda o ufficio di cui alla lettera c) dell'art. 9 della legge regionale;

r) delibera, per valori eccedenti i 40 milioni di lire, l'affidamento delle opere di competenza della comunità agli enti operanti nel territorio;

s) delibera i piani economici per la utilizzazione dei boschi e pascoli montani, sentiti i comuni, le comunanze e gli altri enti interessati;

t) delibera, in base ad apposito regolamento, la costituzione di commissioni consiliari ed eventuali commissioni per lo studio di particolari problemi;

u) elegge, tra i consiglieri, i revisori dei conti, in numero di tre effettivi e due supplenti, dei quali uno effettivo ed uno supplente appartenenti alla minoranza;

v) esprime il parere della comunità su ogni questione a esso sottoposta;

z) delibera l'ammontare dell'indennità spettante al presidente e ai componenti della giunta, nonché l'ammontare del rimborso spese, determinabile anche in misura forfettaria; tali delibere perdono ogni efficacia con il decadere del consiglio che le adotta.


ARTICOLO 8

Validità delle sedute del consiglio


Il consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il consiglio delibera a maggioranza semplice, eccettuati i casi in cui la legge regionale 6.6.1973, n. 12, ovvero il presente statuto, prevedano diverse maggioranze.


ARTICOLO 9

Sedute ordinarie e straordinarie - convocazione


Il consiglio si riunisce in seduta ordinaria quattro volte l'anno:

- entro il mese di marzo, per l'esame dell'esercizio corrente e per l'approvazione di eventuali variazioni al bilancio e spese straordinarie;

- entro il mese di giugno, per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale;

- entro il mese di settembre, per approvare il bilancio di previsione dell'anno successivo;

- entro il mese di dicembre, per approvare il programma stralcio annuale.

Il consiglio si riunisce in seduta straordinaria, ogni qual volta la giunta esecutiva lo ritenga necessario, o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, o da almeno tre consigli comunali dei comuni membri.

Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccetto i casi in cui sia altrimenti stabilito - con deliberazione motivata - dal consiglio comunitario; esse hanno luogo, di norma, nella sede della comunità , salvo sia diversamente stabilito dalla giunta.

In ogni caso viene dato adeguato pubblico preavviso nei comuni della comunità.

Le convocazioni del consiglio sono fatte dal presidente, previa deliberazione della giunta, mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica.

La seconda convocazione potrà aver luogo dopo almeno tre giorni dalla prima e potrà essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.

Sarà comunque inviato avviso scritto ai consiglieri assenti in prima convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.


ARTICOLO 10

Procedimento di discussione nelle sedute del consiglio


Il consiglio è presieduto dal presidente.

In sua assenza o per un suo giustificato impedimento, la presidenza spetta al vice presidente.

Dopo l'appello nominale, il presidente dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia palesi che segrete.

Gli scrutatori assistono il presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

Il presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.


ARTICOLO 11

Prerogative dei consiglieri


Ogni consigliere ha diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione e di ottenere qualsiasi informazione reputi necessaria dalla giunta o dagli uffici della comunità.

La richiesta di iscrizione all'ordine del giorno di argomenti può essere sottoscritta anche da un solo consigliere; gli argomenti stessi debbono essere attinenti agli scopi comunitari.

La richiesta deve pervenire almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la riunione del consiglio.


ARTICOLO 12

Durata in carica del consiglio


Il consiglio dura in carica cinque anni.

Ogni consiglio comunale provvede a confermare o rinnovare i propri rappresentanti in seno al consiglio della comunità nei termini previsti dall'art. 12 della legge regionale 6.6.1973, n. 12. In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione da membro del consiglio della comunità , i consigli comunali provvedono alle relative sostituzioni nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.

In caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale, i rappresentanti di questo, nominati in seno alla comunità montana, restano in carica sino a diversa nomina da parte del nuovo consiglio comunale.

I membri del consiglio decadono dalla loro funzione con il cessare, per qualsiasi motivo, del loro mandato, salvo quanto previsto dal comma precedente.

I consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati nominati.

Qualora i consiglieri siano assenti, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, il loro comportamento viene segnalato al consiglio comunale che li ha eletti perché proceda, se lo ritiene opportuno, a sostituirli.

Il consiglio, nella sua prima seduta, procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.


ARTICOLO 13

La giunta: composizione


La giunta della comunità è costituita:

- dal presidente;

- dal vice presidente;

- da cinque membri in rappresentanza preferibilmente di tutti i comuni.

Vengono eletti dal consiglio con voto palese, votando una o più mozioni sottoscritte da almeno un quinto dei consiglieri.

Le mozioni contengono gli indirizzi programmatici per lo sviluppo economico - sociale e per l'assetto del territorio, ispirati ad una visione unitaria degli interessi della comunità .

Contengono, altresì , l'indicazione dei nomi del presidente, del vice presidente e degli altri componenti la giunta.

Per l'approvazione della mozione è necessaria, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio; in seguito è sufficiente la maggioranza dei votanti.


ARTICOLO 14

Compiti della giunta


La giunta è l'organo esecutivo della comunità e:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio comunitarie e ne risponde a esso;

b) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

c) predispone il piano di sviluppo economico - sociale, il programma stralcio, la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modificazioni dello stesso;

d) redige il piano urbanistico;

e) coordina e attua il programma di intervento. Può affidare ad altri enti, operanti nel territorio, di volta in volta, la realizzazione delle opere non di competenza del consiglio comunitario;

f) dispone i capitolati d'appalto ai sensi del D.P.R. 16.7.1972, n. 1063 e successive leggi;

g) adotta ogni altro provvedimento non esplicitamente affidato dalla legge o dallo statuto ad altri organi della comunità.


ARTICOLO 15

Riunioni della giunta


La giunta si riunisce su convocazione del presidente:

- in sessione ordinaria ogni mese;

- in sessione straordinaria ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei suoi membri.

La giunta è presieduta dal presidente; in sua assenza, dal vice presidente.

La giunta delibera a maggioranza semplice, con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni della giunta non sono pubbliche, salvo eccezione motivata disposta dalla giunta stessa.


ARTICOLO 16

Durata in carica della giunta - revoca


Il presidente, il vice presidente e i componenti della giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del consiglio.

La decadenza dalla carica di consigliere, comporta automaticamente la decadenza da membro della giunta.

La giunta può essere revocata in seguito a mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il consiglio della comunità e approvata a maggioranza assoluta dai componenti.

La giunta decade quando si riduce, per dimissioni o cessazioni dalla carica per qualsiasi causa, a meno della metà dei componenti.

Le dimissioni o la cessazione dalla carica per qualsiasi causa del presidente della giunta comunitaria comportano la rinnovazione dell'intera giunta.

Il consiglio comunitario è convocato entro 15 giorni dal verificarsi di una delle cause di cessazione dalla carica della giunta comunitaria per l'elezione della nuova giunta nelle forme di cui al precedente art. 13. Nel caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di singoli componenti della giunta, salvo il caso previsto dal quarto comma, il consiglio comunitario è convocato entro 30 giorni per la loro sostituzione.


ARTICOLO 17

Il presidente: attribuzioni


Il presidente della giunta:

a) rappresenta la comunità montana;

b) convoca e presiede la giunta e il consiglio comunitario;

c) coordina l'azione amministrativa sulla base delle deliberazioni della giunta e del consiglio;

d) dirige le funzioni amministrative che potranno essere delegate dalla Regione in conformità alle direttive generali e agli indirizzi di cui all'art. 59 dello statuto regionale.


ARTICOLO 18

Collegio dei revisori dei conti


Il consiglio elegge tra i propri membri non facenti parte della giunta, i revisori dei conti in numero di cinque, tre effettivi e due supplenti, dei quali uno effettivo ed uno supplente appartenenti alla minoranza.

L'appartenenza al collegio dei revisori dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica della comunità , nonchè con qualsiasi altra funzione esercitata, in altri organismi, per conto della comunità.

Il collegio dura in carica due anni.

Il collegio dei revisori dei conti vigila e controlla l'andamento della contabilità della comunità montana e ne riferisce al consiglio mediante una relazione annuale nella seduta di presentazione del conto consuntivo.

I revisori dei conti possono essere riconfermati.

La decadenza dalla carica di consigliere e l'elezione a membro della giunta, comportano automaticamente la decadenza da membro del collegio.


ARTICOLO 19

Presentazione di proposte al consiglio


Possono presentare proposte al consiglio comunitario:

la giunta, i consiglieri comunitari secondo le modalità previste dall'art. 11 del presente statuto e ciascun comune membro della comunità.

Il presidente iscrive le proposte ricevute all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data della loro presentazione, nei termini in cui vengono formulate da chi le inoltra.

Per quanto riguarda i comuni, le proposte alla comunità vengono formulate dai consigli comunali e vengono trasmesse dal sindaco, immediatamente dopo la loro adozione, alla presidenza della comunità.


ARTICOLO 20

Partecipazione


Su tutte le questioni rilevanti ai fini della programmazione, dei piani territoriali e della politica generale della comunità , questa, per mezzo della giunta e con il controllo del consiglio, secondo le norme fissate da apposito regolamento, organizza consultazioni con le forze sindacali, economiche, professionali, cooperative, culturali e con le comunanze e università agrarie presenti nel territorio della comunità , al fine di consentire e favorire la loro partecipazione al processo formativo delle scelte di programmazione e di piano e alla loro attuazione.

La comunità rende partecipi le popolazioni, attraverso le associazioni e gli enti di cui al comma precedente, anche sulle scelte e sulle prese di posizione di politica generale che intenda operare e assumere.

Invia, perchè si pronuncino, ai consigli comunali dei comuni membri, informazioni sulle decisioni in corso e congrua documentazione su di esse, quando riguardino le questioni di cui ai commi precedenti.

Tutti gli atti della comunità e dei comuni membri, che rivestono carattere di interesse comune, vengono trasmessi in copia dalla comunità ai comuni e viceversa.

Ogni consigliere comunale di ciascun comune membro, ha diritto di ottenere dalla giunta, dal consiglio comunitario e da ogni altro organo od ufficio della comunità montana, qualsiasi informazione o copia d'atto ritenga opportuno ricevere e senza spese.


ARTICOLO 21

Segretario della comunità


Il segretario della comunità è nominato dal consiglio che ne stabilisce anche il trattamento economico e deve avere i requisiti necessari a svolgere le funzioni di segretario comunale.

Il segretario assiste alle sedute del consiglio e della giunta e redige i verbali sottoscrivendoli col presidente.

Tiene i registri di contabilità della comunità montana.

Sovrintende, secondo le direttive del consiglio e della giunta comunitaria, all'attuazione dei compiti amministrativi propri della comunità.


ARTICOLO 22

Personale della comunità


Per il funzionamento dei propri uffici la comunità montana si avvarrà del personale comandato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 1102 del 3.12.1971, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni.

Può conferire incarichi a tempo determinato a istituti, enti, professionisti, esperti, per l'esecuzione di particolari indagini o studi e per raccogliere gli elementi necessari all'adempimento dei propri compiti in ordine alla programmazione nell'ambito della comunità.


ARTICOLO 23

Rapporti con gli altri enti operanti nel territorio


Il consiglio della comunità, allo scopo di stabilire il necessario coordinamento e collegamento per la redazione e l'aggiornamento del piano di sviluppo zonale, dei programmi stralcio annuali e del piano di sviluppo urbanistico, mantiene stretti contatti in primo luogo con le amministrazioni provinciali, come previsto dall'art. 24 della legge regionale n. 12 del 6.6.1973 e con gli altri enti operanti nel territorio della comunità .

I rappresentanti di tali enti possono altresì essere invitati a partecipare alle sedute del consiglio della comunità , dedicate all'esame e all'approvazione del piano di sviluppo zonale, dei programmi stralcio annuali e del piano urbanistico.

La collaborazione tra la comunità montana e gli enti operanti nel territorio viene attuata, per l'espletamento dei fini istituzionali della comunità medesima, anche mediante quanto previsto alla lettera f) art. 4 del presente statuto.


ARTICOLO 24

Comitato tecnico consultivo


Il comitato tecnico consultivo sovrintende alla elaborazione e attuazione del piano di sviluppo economico-sociale e alle relative modifiche e dà pareri alla giunta esecutiva e ai componenti della comunità.

Il consiglio ha la facoltà di chiamare il comitato tecnico a riferire su quanto di sua competenza.

Fanno parte del comitato tecnico:

a) due funzionari della Regione designati dalla giunta regionale tra i componenti dell'Ufficio del Programma;

b) cinque rappresentanti della comunità eletti dal consiglio comunitario con voto limitato a tre, scelti tra persone aventi i requisiti tecnici necessari e non facenti parte del consiglio comunitario né dei consigli comunali dei comuni membri;

c) due rappresentanti eletti dal consiglio comunitario tra quelli segnalati dai consigli comunali dei comuni membri, che ne indicheranno tre ciascuno di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

d) due rappresentanti degli enti che operano nel territorio con piani e programmi sottoposti all'approvazione della Regione e dello Stato, scelti dal consiglio comunitario tra quelli indicati dagli enti stessi.


ARTICOLO 25

Piano di sviluppo pluriennale e programmi stralcio annuali


Entro un anno dall'approvazione dello statuto, la comunità , attuando la partecipazione della popolazione, appronta un piano pluriennale per lo sviluppo economico - sociale della zona, il quale, sulla base delle indicazioni del piano regionale, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona medesima e tenuto conto degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale e intercomunale o dell'eventuale piano generale di bonifica montana, o dei piani degli altri enti operanti nel territorio con i quali viene stabilito il coordinamento previsto dall'art. 23 del presente statuto, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi e sociali e dei servizi, indicando, a tale scopo, il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati, ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

La giunta promuove, sulla base del piano predisposto, la consultazione degli enti locali, enti, organizzazioni e associazioni cooperative e dei cittadini delle zone e categorie di volta in volta interessati.

La proposta di piano, deliberata dal consiglio comunitario, viene trasmessa alla amministrazione provinciale e ai comuni interessati, che ne curano l'affissione per 30 giorni:

ne viene data pubblica informazione e diffusione, per consentire eventuali reclami e proposte migliorative che dovranno essere presentate entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Il consiglio comunitario, esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano, lo adotta e lo trasmette alla Regione unitamente a tutti gli atti relativi alle osservazioni dei comuni e della provincia, per l'approvazione da parte del consiglio regionale.

Sulla base del piano pluriennale di sviluppo, il consiglio della comunità montana provvede a definire ogni anno un programma - stralcio contenente l'indicazione, in ordine di priorità , delle opere e interventi da realizzare e dell'entità della corrispondente richiesta di finanziamento.

La comunità montana, entro il 30 settembre, deve far pervenire copia del programma stralcio alla Regione.

Il programma stralcio, elaborato dalla giunta, deve essere trasmesso ai comuni, ai consiglieri della comunità e agli altri enti operanti nel territorio, almeno dieci giorni prima della riunione del consiglio della comunità per la sua approvazione.


ARTICOLO 26

Piano urbanistico


Ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, la comunità adotta i piani urbanistici territoriali, di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione che i comuni sono tenuti ad adottare.

Il piano urbanistico della comunità montana deve adeguarsi alle previsioni e alle indicazioni del piano di sviluppo economico-sociale della comunità .

A tal fine, ove lo ritenga opportuno, la comunità può avvalersi dell'ufficio del programma della Regione, secondo le previsioni e nei termini dell'art. 9 - comma IV - della legge 6.6.1973, n. 12.


ARTICOLO 27

Verbali e deliberazioni


I verbali delle riunioni del consiglio debbono essere inviati in copia, entro 15 giorni, a ciascun comune membro e a tutti i componenti del consiglio.

I verbali devono essere inoltre approvati nella prima riunione successiva a quella cui si riferiscono.

Le deliberazioni del consiglio e della giunta debbono essere pubblicate nell'albo pretorio della comunità a termine della legge comunale e provinciale.

Debbono inoltre essere inviate alla competente sezione provinciale del comitato di controllo sulle province, sui comuni e sugli altri enti locali ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 12 del 6.6.1973.

I comuni membri della comunità e gli altri enti operanti nel territorio sono impegnati a inviare in visione alla comunità montana copia delle deliberazioni e degli atti relativi al piano di sviluppo economico - sociale della zona.


ARTICOLO 28

Contabilità e amministrazione


Il regolamento di contabilità, per quanto attiene all'impegno, alla liquidazione e alla ordinazione delle spese si conforma, in quanto possibile, alle vigenti norme sulla contabilità degli enti locali.

Il regolamento di contabilità prevede la nomina - da parte del consiglio comunitario - di un tesoriere il quale provvede al pagamento delle spese, in base a regolari mandati firmati dal presidente.

Il regolamento di amministrazione provvederà alla determinazione di norme di funzionamento degli uffici della comunità e si conformerà - per quanto possibile - ai regolamenti di amministrazione di altri enti pubblici.


ARTICOLO 29

Patrimonio e finanze


La comunità dispone di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della legge 13.12.1971, n. 1102, la cui gestione viene determinata dal consiglio comunitario.

Alle spese necessarie per il funzionamento della comunità montana, si provvede con i fondi costituiti da:

- assegnazione di finanziamenti alla comunità medesima dallo Stato, dalla Regione, da enti o privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;

- dal contributo annuo dei comuni membri della comunità , nella misura fissata dal consiglio comunitario, sentiti i comuni partecipanti e avuto riguardo in ogni caso anche alla consistenza della popolazione residente;

- da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni, redditi, contributi.


ARTICOLO 30

Adesioni a organismi e associazioni


La comunità montana può aderire a organismi e associazioni tra comunità montane, tra comuni, tra associazioni nazionali e internazionali.


ARTICOLO 31

Gonfalone e stemma


La comunità montana può avere un proprio gonfalone e uno stemma adottati con delibera del consiglio comunitario.


ARTICOLO 32

Integrazioni e modifiche allo statuto


Le integrazioni e modifiche al presente statuto devono riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, salvo il caso di modifiche fissate per legge, per le quali basterà la maggioranza semplice.


ARTICOLO 33

Entrata in vigore delle norme statutarie


Il presente statuto e le norme integratrici e modificatrici dello stesso, entreranno in vigore non appena avranno riportato l'approvazione del consiglio regionale.


ARTICOLO 34

Cessazione e devoluzione del patrimonio


In caso di cessazione o scioglimento, per qualsiasi causa, della comunità montana, nella titolarità di tutti i rapporti patrimoniali a esso afferenti subentra l'ente pubblico al quale siano affidate le funzioni e al quale sia commesso il perseguimento delle finalità proprie della comunità montana secondo le disposizioni legislative e del presente statuto.

Ove le funzioni comunitarie siano affidate a diversi enti pubblici, vale il criterio della prevalenza, da applicarsi nel senso della devoluzione dell'intero patrimonio all'ente pubblico al quale siano affidate le prevalenti funzioni comunitarie.

Nel caso in cui le disposizioni di cui ai commi precedenti risultino per qualsiasi causa inapplicabili, il patrimonio della comunità sarà liquidato da tre liquidatori nominati dal presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione del consiglio regionale adottata assicurando la rappresentanza delle minoranze.

Compiuta la liquidazione, il patrimonio sarà devoluto pro quota ai comuni partecipanti, nelle stesse proporzioni stabilite per la partecipazione dei medesimi comuni al finanziamento della comunità.


ARTICOLO 35

Norme transitorie e finali


A) - A norma dell'art. 30 della legge regionale n. 12 del 6.6.1973, entro 15 giorni dall'approvazione dello statuto da parte del consiglio regionale, il consiglio della comunità si riunisce, su convocazione del presidente provvisorio, nel comune ove è stabilita la sede, per l'elezione degli organi previsti dall'art. 5 del presente statuto.

B) - Gli organi eletti, a norma del comma precedente, verranno a decadere in coincidenza con le prime elezioni amministrative interessanti la maggioranza dei comuni compresi nella comunità .

C) - Effettuati gli adempimenti di cui al primo comma, la giunta esecutiva predisporrà , e il consiglio comunitario approverà , in osservanza di quanto previsto dall'art. 25 del presente statuto, un piano stralcio di sviluppo da realizzare in circa un anno e da finanziare con i fondi che la Regione avrà già stanziato e accantonato fino a quella data, ai sensi dell'art. 19 della legge 3.12.1971, n. 1102.

D) - Entro sei mesi dell'approvazione del presente statuto il consiglio comunitario, su proposta della giunta, approva il regolamento di contabilità e il regolamento di amministrazione, nonchè il regolamento per l'attuazione della partecipazione di cui all'art. 20 del presente statuto.

E) - Fino a quando non sarà nominato il tesoriere previsto dall'art. 28 del presente statuto le funzioni di tesoriere provvisorio saranno disimpegnate dall'ente che effettua il servizio di tesoreria per conto del comune ove ha sede la comunità .

F) - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fà riferimento alle norme di legge che regolano la costituzione e il funzionamento dei consorzi di enti pubblici, in quanto applicabili e non in contrasto con lo Statuto della Regione Marche, con la legge 3.12.1971, n. 1102 e con la legge regionale 6.6.1973, n. 12.