Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1992, n. 9
Titolo:Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili.
Pubblicazione:( B.U. 03 febbraio 1992, n. 11 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SPORT - TEMPO LIBERO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 28, l.r. 2 aprile 2012, n. 5.

Ai sensi delle norme transitorie di cui all'art. 27 della l.r. 5/2012 la presente legge è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2013, inoltre fino all'adozione degli atti e dei provvedimenti attuativi della predetta legge n. 5 del 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni legislative abrogate dall'art. 28 della stessa legge e i relativi atti attuativi.
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Sommario





1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive, in favore delle persone disabili, considerando la pratica delle stesse un servizio sociale ed un elemento basilare di formazione psicofisica.
2. Alle società, associazioni, federazioni sportive è riconosciuta primaria importanza nel raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge.
3. In attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 2, la Regione concede, ai soggetti ivi indicati, i contributi previsti negli articoli 2 e 5 della presente legge.


1. I contributi sono concessi alle società sportive e alle associazioni operanti nelle varie attività riconosciute dal CONI, che promuovono la partecipazione di persone disabili alla pratica sportiva, esclusivamente per le seguenti finalità:
a) spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive;
b) spese inerenti le manifestazioni sportive aperte anche ai disabili;
c) spese per istruttori, tecnici e medici specifici agli atleti disabili;
d) spese per interventi per corsi specifici a favore di istruttori di atleti disabili.

2. Sono ammessi ai contributi di cui al comma 1 anche le società e associazioni composte prevalentemente di disabili che partecipano o programmano attività e iniziative sportive riconosciute dal CONI.
3. Sono esclusi dai contributi interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa.


1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, debbono essere inoltrate alla giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Ai fini della concessione dei contributi i richiedenti debbono produrre le seguente documentazione:
a) istanza della società o associazione con la quale si richiede il contributo;
b) atto costitutivo della società o associazione;
c) elenco nominativo dei tesserati con evidenziazione dell'handicap;
d) parere favorevole dell'organo federale competente;
e) documentazione giustificativa delle spese sostenute.

3. Le società e le associazioni possono presentare, per le finalità previste dalla presente legge, più domande di contributo riferite allo stesso anno finanziario.
4. Nella prima applicazione della legge le domande vanno presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.


1. I contributi di cui al precedente articolo 3 sono concessi con deliberazione della giunta regionale che, sentita la commissione consiliare competente, individua i criteri per l'ammissione delle domande, l'assegnazione e l'erogazione dei medesimi contributi.


1. Ai comuni singoli o associati sono concessi contributi pluriennali nelle spese necessarie per l'adeguamento delle strutture sportive alla necessità della pratica sportiva da parte dei disabili, nella misura e per la durata stabilita dalla L.R. 31 maggio 1980, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli impianti sportivi per la cui realizzazione sono richiesti i contributi regionali, devono essere adeguati alle finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.
3. Le provvidenze di cui al presente articolo possono essere concesse, tramite i comuni, anche per l'adeguamento di strutture sportive private, purchè gestite da società affiliate alla competente federazione del CONI e con attività finalizzata esclusivamente per gli atleti disabili.
4. Gli interventi di adeguamento delle strutture sportive private sono realizzati, anche in deroga alle prescrizioni dei regolamenti edilizi comunali, tenuto conto delle prescrizioni tecniche fissate con D.M. 14 giugno 1989, n. 236.
5. Le provvidenze di cui al comma 3 si cumulano con quelle derivanti dal riparto del fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13.


1. Entro l'1 marzo di ogni anno il sindaco del comune interessato presenta alla giunta regionale, anche per le strutture private, domanda tesa alla concessione dei contributi di cui all'articolo 5.
2. Alla domanda deve essere allegata, anche in fase di istruttoria, la seguente documentazione:
a) progetto degli adeguamentii con la relativa relazione tecnica;
b) preventivo delle spese da sostenere e piano finanziario per la copertura della quota non finanziata con il contributo regionale.



1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente, delibera entro il 31 maggio di ogni anno la concessione dei finanziamenti tenendo conto dell'ammontare delle spese riconosciute ammissibili e delle disponibilità di bilancio.
2. Qualora lo stanziamento sopra indicato non risultasse interamente utilizzato alla scadenza dei termini fissati, la giunta regionale potrà disporre la riapertura dei termini per la richiesta dei finanziamenti.
3. La mancata corrispondenza delle opere a quelle risultanti nella documentazione acquisita nella domanda comporta la revoca della concessione del finanziamento e il recupero del contributo eventualmente erogato.


1. Per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 2 è autorizzata, per ciascuno degli anni 1992 e 1993, la spesa di lire 100 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 5 è riservata una quota pari al 5% delle disponibilità recate dalla L.R. 31 maggio 1980, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede:
a) per gli anni 1992 e 1993 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 1991/1993 all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti di cui alla partita 153;
b) per gli anni successivi, mediante impiego dei proventi dei tributi regionali.

4. Le somme occorrenti per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 sono iscritte a carico di apposito capitolo 4122105 da istituirsi nello stato di previsione della spesa con la denominazione "Contributi alle società sportive operanti nelle attività riconosciute dal CONI e che promuovono la partecipazione di persone disabili alla pratica sportiva".