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Atto:LEGGE REGIONALE 12 novembre 1974, n. 36
Titolo:Statuto della Comunità montana dell'Alta Valmarecchia - Zona A.
Pubblicazione:(B.u.r. 14 novembre 1974, n. 45)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 31, l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, con effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto della comunità montana, e dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

E' approvato, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 6.6.1973, n. 12, lo statuto della comunità montana dell'Alta Valmarecchia - zona « A » nel testo allegato alla presente legge.

Allegati

ARTICOLO 1

Costituzione e sede della comunità montana

Tra i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabili, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, i cui territori, classificati " montani" in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25.7.1952 n. 991, e dell'articolo unico della legge 30.7.1957, n. 657, ricadono nella zona omogenea « A » delimitata con legge regionale n. 12 del 6.6.1973 ai sensi dell'art. 3 della legge 3.12.1971 n. 1102, e costituita la comunità montana dell'Alta Valmarecchia, ente di diritto pubblico a norma dell'art. 4 della citata legge n. 1102. La comunità ha sede in Novafeltria.


ARTICOLO 2

Norme che regolano la comunità


La comunità montana è regolata dalla legge nazionale 3.12.1971, n. 1102;

dalle altre leggi nazionali in vigore per la montagna, in quanto non in contrasto con detta legge; dalla legge regionale 6.6.1973, n. 12 e da eventuali leggi successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna, nonchè delle norme del presente Statuto o di sue modificazioni e integrazioni regolarmente approvate.


ARTICOLO 3

Scopi della comunità


La comunità, soggetto di programmazione, si propone i seguenti scopi:

a) formulare, aggiornare e attuare, con la partecipazione delle popolazioni interessate, il piano pluriennale per lo sviluppo economico - sociale della zona, al fine di contribuire e realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale, segnatamente tra le zone montane e il resto del territorio;

b) predisporre, coordinare e attuare programmi di interventi intesi a dotare il territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica monatana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

c) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;

d) fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e in particolare a impedire lo spopolamento del territorio e i fenomeni di disgregazione sociale e familiare a esso conseguenti.

e) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni della zona.

f) redigere a norma dell'art. 23 della legge regionale n. 12 il piano urbanistico per l'assetto del comprensorio, allo scopo di coordinare e orientare l'attività urbanistica dei comuni e degli enti interessati;

g) redigere, secondo le linee della programmazione regionale, il piano regolatore intercomunale previa delega dei comuni interessati.

Per la redazione dei predetti piani, potrà essere compreso tutto o parte del territorio non montano dei comuni partecipanti alla comunità e il territorio non classificato montano, ma intercluso nella zona in cui opera la comunità montana, sempre con delega dei comuni interessati.


ARTICOLO 4

Attuazione dei fini istituzionali


Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la comunità montana:

a) può affidare ad altri enti operanti nel territorio della comunità, di volta in volta, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale;

b) può assumere le funzioni di consorzio di bonifica montana, nell'ambito delle disposizioni di leggi vigenti;

c) sostituisce, nell'esecuzione di opere, gli enti, le persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della legge 3.12.1971, n. 1102;

d) può acquistare, espropriare o prendere in affitto, e gestire terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 1102;

e) verifica che le opere previste dall'art. 2, lettera a) della legge 3.12.1971, n. 1102, di spettanza di enti operanti nel territorio della comunità , anche se non previste nei piani degli stessi enti, non siano in contrasto con il piano quinquennale di sviluppo;

f) può essere destinataria di deleghe dalla Regione ai sensi dell'art. 7, lettera d) della legge regionale;

g) organizza apposite consultazioni con le forze sindacali, economiche, professionali, cooperative, culturali e con le comunanze e università agrarie, presenti nel territorio della comunità , al fine di favorire la loro partecipazione al processo di formazione e attuazione della programmazione;

h) può costituire apposito consorzio, azienda o ufficio, d'intesa con gli enti interessati e con le altre comunità , per la gestione dei beni pascolivi e boschivi appartenenti alle comunità , ai comuni e ad altri enti montani;

i) può assumere le funzioni proprie degli enti che la costituiscono, nonchè degli altri enti che operano nel territorio, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle.


ARTICOLO 5

Organi della comunità


Sono organi della comunità montana:

- il consiglio;

- la giunta esecutiva;

- il presidente;

- il collegio dei revisori dei conti.


ARTICOLO 6

Il consiglio: composizione, ineleggibilità e incompatibilità


Il consiglio della comunità è costituito dai rappresentanti dei comuni associati.

Ciascun comune fino a 5.000 abitanti è rappresentato da due consiglieri di maggioranza e da uno di minoranza, eletti dai rispettivi consigli comunali.

I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono rappresentati da cinque consiglieri, di cui due di minoranza.

Sono eneleggibili a consiglieri della comunità i dipendenti della comunità e dei comuni partecipanti.

E' incompatibile con la carica di consigliere della comunità la partecipazione all'attività , o la dipendenza da enti o aziende che abbiano appalti o svolgano lavori per conto della comunità secondo il testo unico della legge comunale e provinciale.

La constatazione dell'ineleggibilità o dell'incompatibilità spetta al consiglio che decide nella seduta immediatamente successiva al verificarsi dei fatti che le determinano.


ARTICOLO 7

Compiti del consiglio


Il consiglio è l'organo deliberante della comunità montana.

Compete al consiglio la determinazione dell'indirizzo politico-amministrativo della comunità .

In particolare:

a) delibera lo statuto e le sue integrazioni o modificazioni con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità;

b) elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente e i componenti della giunta esecutiva;

c) delibera il piano pluriennale per lo sviluppo economico - sociale della zona;

d) delibera il programma stralcio da presentare alla Regione entro il 30 settembre;

e) delibera il bilancio preventivo;

f) delibera il conto consuntivo;

g) approva la relazione da inoltrare alla Regione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo e contenente le eventuali modificazioni dello stesso;

h) adotta il piano urbanistico;

i) delibera la costituzione, la composizione e il funzionamento del comitato tecnico;

l) delibera le norme che regolano i rapporti tra comunità e gli altri enti operanti nel territorio;

m) delibera l'assunzione di funzioni delegate da altri enti;

n) delibera l'istituzione degli uffici e il relativo regolamento, nonchè il conferimento di incarichi a tempo determinato di cui all'art. 9 della legge regionale;

o) delibera l'acquisto, l'affitto e l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui;

p) delibera le norme per organizzare le consultazioni e per dare pubblicità agli atti più importanti, prima della loro approvazione;

q) delibera la partecipazione a consorzi, associazioni o altri organismi, di cui alla lettera f) dell'art. 7 della legge regionale;

r) delibera l'istituzione del consorzio, azienda o ufficio di cui alla lettera c) dell'art. 9 della legge regionale;

s) delibera l'acquisto, l'affitto e l'esproprio dei terreni ai sensi dell'art. 9 della legge 3.12.1971, n. 1102;

t) delibera, per valori eccedenti L. 15.000.000, l'approvazione dei progetti di lavori e l'affidamento delle opere, di competenza della comunità , agli enti operanti nel territorio;

u) delibera i piani economici per la utilizzazione dei boschi e pascoli montani, sentiti i comuni, le comunanze e gli altri enti interessati;

v) delibera la costituzione di commissioni consiliari ed eventuali commissioni consuntive per lo studio di particolari problemi;

z) elegge tra i consiglieri i revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente appartenenti alla minoranza.


ARTICOLO 8

Validità delle sedute del consiglio


Il consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei componenti.

Il consiglio delibera a maggioranza semplice, salvo quanto previsto per la elezione del presidente e del vice presidente e della giunta, per i quali vale quanto previsto dall'art. 14 della legge 6.6.1973, n. 12. Il consiglio adotta con propria deliberazione le norme che regolano la discussione, l'ordine dei lavori e la disciplina delle sedute.


ARTICOLO 9

Sedute ordinarie e straordinarie - convocazione


Il consiglio si riunisce in seduta ordinaria 3 volte all'anno:

- entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale;

- entro il mese di settembre per approvare il programma stralcio annuale;

- entro il mese di settembre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo.

Il consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta la giunta esecutiva lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri o da due consigli comunali.

Le sedute del consiglio della comunità sono pubbliche, eccetto i casi in cui per legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo di norma nella sede della comunità , salvo sia altrimenti stabilito dalla giunta, nel qual caso viene dato adeguato pubblico preavviso nei comuni della comunità .

Le convocazioni del consiglio sono fatte dal presidente previa deliberazione della giunta, mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonchè l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

I documenti devono essere messi a disposizione dei consiglieri 24 ore prima, nella sede della comunità.

La seconda convocazione potrà avere luogo non prima di tre giorni dalla prima e potrà essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.


ARTICOLO 10

Procedimento di discussione nelle sedute del consiglio


Il consiglio è presieduto dal presidente.

In sua assenza o per un suo giustificato impedimento, la presidenza spetta al vice presidente; in assenza o impedimento di entrambi, la presidenza spetta al componente più anziano della giunta.

Dopo l'appello nominale il presidente dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete.

Gli scrutatori assistono il presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

Il presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.


ARTICOLO 11

Durata in carica del consiglio e prerogative dei consiglieri


Il consiglio dura in carica 5 anni.

Ogni consiglio comunale provvede a confermare o rinnovare i propri rappresentanti in seno al consiglio della comunità entro 60 giorni dalla elezione del consiglio comunale stesso.

In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione da membro del consiglio della comunità , i consigli comunali provvedono alle relative sostituzioni nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.

In caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale i rappresentanti da questo nominati in seno alla comunità montana restano in carica sino a diversa nomina.

I membri del consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare, per qualsiasi motivo, del loro mandato, salvo quanto previsto dal comma precedente.

Qualora i consiglieri siano assenti, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, il loro comportamento viene segnalato al consiglio comunale che li ha eletti perchè proceda, se lo ritiene opportuno, a sostituirli.

I consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati nominati.

Restano comunque in carica fino alla nomina dei successori, salvo il caso di decadenza di cui al precedente terzo comma.

Il consiglio, nella sua prima seduta, procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

Ogni consigliere ha diritto di interrogazione, interpellanza e di mozione, insieme al diritto di fare iscrivere all'ordine del giorno ogni argomento da lui proposto e di ottenere qualsiasi informazione reputi necessaria dalla giunta e dagli uffici della comunità .

La richiesta deve pervenire almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione del consiglio.

Proposte al consiglio comunitario possono anche essere presentate da ciascun comune membro della comunità.

In questo caso le proposte alla comunità vengono formulate dai consigli comunali e vengono trasmesse dal sindaco, immediatamente dopo la loro adozione, alle presidenza della comunità.


ARTICOLO 12

La giunta esecutiva (composizione)


La giunta esecutiva della comunità è costituita:

dal presidente, dal vice presidente e da n. 7 membri in rappresentanza di tutti i comuni.

Vengono eletti dal consiglio con voto palese, votando una o più mozioni sottoscritte almeno da un quinto dei consiglieri.

Le mozioni contengono gli indirizzi programmatici per lo sviluppo economico-sociale e per l'assetto del territorio, ispirati a una visione unitaria degli interessi della comunità .

Contengono altresì l'indicazione dei nomi del presidente, del vice presidente e degli altri componenti la giunta.

Per l'approvazione della mozione è necessario al primo scrutinio la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, in seguito è sufficiente la maggioranza dei votanti.


ARTICOLO 13

Compiti della giunta


La giunta:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio comunitario;

b) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

c) predispone il piano di sviluppo economico - sociale, il programma stralcio, la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale, nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modificazioni dello stesso;

d) redige il piano urbanistico;

e) coordina e attua i programmi di intervento. Può affidare ad altri enti, operanti nel territorio, di volta in volta, la realizzazione delle opere non di competenza del consiglio comunitario;

f) esercita ogni altro compito non attribuito al consiglio comunitario.

La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei voti.


ARTICOLO 14

Riunioni della giunta esecutiva


La giunta si riunisce su convocazione del presidente:

- in sessione ordinaria ogni mese;

- in sessione straordinaria ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario o lo richieda 1/3 dei suoi membri.

La giunta è presieduta dal presidente, in sua assenza dal vice presidente.

La giunta delibera a maggioranza semplice, con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni della giunta non sono pubbliche.


ARTICOLO 15

Durata in carica della giunta - revoca


Il presidente, il vice presidente e i componenti la giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del consiglio e comunque fino alla nomina dei successori. Possono essere rieletti.

La decadenza della carica di consigliere comporta automaticamente la decadenza da membro della giunta.

La giunta decade quando si riduce per dimissioni o cessazione della carica per qualsiasi causa a meno della metà dei componenti.

Il presidente, il vice presidente e i membri della giunta possono essere revocati dalle funzioni con mozione sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri e approvata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunitario.

La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non dopo 20 dalla presentazione.

Il consiglio comunitario è convocato entro 15 giorni dal verificarsi di una delle cause di cessazione dalla carica della giunta o di singoli componenti per la loro sostituzione.


ARTICOLO 16

Il presidente - attribuzioni


Il presidente della giunta:

a) rappresenta la comunità montana;

b) convoca e presiede il consiglio comunitario e la giunta;

c) coordina l'azione amministrativa sulla base delle deliberazioni della giunta e del consiglio;

d) dirige le funzioni amministrative che potranno essere delegate dalla Regione in conformità alle direttive generali e agli indirizzi di cui all'art. 59 dello Statuto regionale.

Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.


ARTICOLO 17

Collegio dei revisori dei conti


Il consiglio elegge tra i propri membri non facenti parte della giunta i revisori dei conti in numero di cinque, tre effettivi e due supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente appartenenti alla minoranza.

Il collegio dura in carica due anni.

Il collegio dei revisori dei conti vigila e controlla l'andamento della contabilità della comunità montana e ne riferisce al consiglio mediante una relazione annuale nella seduta di presentazione del conto consuntivo.

I revisori dei conti possono essere riconfermati.

La decadenza dalla carica di consigliere o la elezione a membro della giunta comportano automaticamente la decadenza da membro del collegio.

I revisori possono essere revocati dall'ufficio quando ricorrono gravi motivi che influiscono sull'espletamento del loro mandato o il regolare funzionamento del collegio, con deliberazione del consiglio comunitario presa a maggioranza assoluta.

In tal caso il consiglio procede immediatamente alla sostituzione dei revisori revocati.


ARTICOLO 18

Segretario della comunità


Il segretario della comunità è un funzionario nominato dal consiglio in base ad apposite norme che saranno stabilite in sede di adozione del regolamento organico del personale dipendente.

In ogni caso la persona che deve svolgere le funzioni di segretario va scelta fra quelle aventi i requisiti per l'appartenenza almeno alla carriera direttiva del personale statale, regionale e comunale.

Il segretario assiste alle sedute del consiglio e della giunta esecutiva e redige i verbali sottoscrivendoli con il presidente.

Tiene i registri di contabilità della comunità montana.

Sovrintende, secondo le direttive del consiglio e della giunta, all'attuazione delle funzioni amministrative proprie della comunità.


ARTICOLO 19

Personale della comunità


Per il funzionamento dei propri uffici la comunità montana si avvarrà del personale comandato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 1102 del 3.12.1971, dalla Regione, provincia e comuni.

Può conferire incarichi a tempo determinato a istituti, enti, professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari indagini o studi e per raccogliere gli elementi necessari all'adempimento dei propri compiti in ordine alla programmazione nell'ambito della comunità.

Il consiglio della comunità decide in merito.


ARTICOLO 20

Comitato tecnico consultivo


Rapporti con gli altri enti operanti nel territorio Partecipazione alla comunità Il consiglio della comunità, allo scopo di stabilire i necessari coordinamenti e collegamenti per la redazione e l'aggiornamento del piano di sviluppo zonale, dei programmi stralcio annuali e del piano di sviluppo urbanistico, può mantenere contatti con l'amministrazione provinciale, come previsto dall'art. 24 legge regionale e con gli altri enti operanti nel territorio della comunità quali il consorzio bonifica montana e l'ente regionale di sviluppo agricolo.

A tale scopo nomina un comitato tecnico consultivo.

I rappresentanti di detti enti possono essere invitati a partecipare alle sedute del consiglio della comunità , dedicate all'esame e alla approvazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio annuali nonchè dell'eventuale piano di sviluppo urbanistico.

La collaborazione tra la comunità montana e gli enti operanti nel territorio viene attuata per l'espletamento dei fini istituzionali della comunità medesima, anche mediante quanto previsto alla lettera b) dell'art. 4 della citata legge regionale.

Gli enti suddetti, nonchè le associazioni e altri eventuali enti portatori delle istanze sociali, economiche e sindacali, operanti nel territorio della comunità, possono essere consultati e informati sulle attività della comunità.


ARTICOLO 21

Piano quinquennale di sviluppo della comunità e programmi stralcio annuali


Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, la comunità appronta un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona, il quale sulla base delle linee generali di programmazione regionale, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona medesima e tenuto conto degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale o dell'eventuale piano generale di bonifica montana, o dei piani degli altri enti operanti nel territorio, con i quali viene stabilito il coordinamento previsto all'art. 20 del presente Statuto, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi e sociali e dei servizi, indicando a tale scopo il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

La giunta esecutiva promuove, sulla base del piano predisposto, la consultazione degli enti locali, enti, organizzazioni e associazioni e dei cittadini delle zone e categorie di volta in volta interessati.

La proposta di piano, deliberata dal consiglio comunitario, viene trasmessa alla amministrazione provinciale e ai comuni interessati che ne curano l'affissione per 30 giorni; ne viene data pubblica informazione e diffusione per consentire eventuali reclami e proposte migliorative che dovranno essere presentate entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Il consiglio comunitario, esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano, lo adotta a maggioranza assoluta e lo trasmette alla Regione, unitamente a tutti gli atti relativi e alle osservazioni dei comuni e della provincia, per l'approvazione da parte del consiglio regionale.

Sulla base del piano pluriennale di sviluppo, il consiglio della comunità montana provvede a definire ogni anno un programma stralcio contenente l'indicazione, in ordine di priorità , delle opere e interventi da realizzare e dell'entità della corrispondente richiesta di finanziamento.

La comunità montana, entro il 30 settembre, deve far pervenire copia del programma stralcio alla Regione.

Il programma stralcio, elaborato dalla giunta, deve essere trasmesso ai comuni, ai consiglieri della comunità e agli enti operanti nel territorio almeno dieci giorni prima della riunione del consiglio della comunità per la sua approvazione.


ARTICOLO 22

Piano urbanistico


Ai sensi dell'art. 23 della legge regionale il consiglio comunitario adotta a maggioranza assoluta i piani urbanistici, di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione che i comuni sono tenuti ad adottare.

Il piano urbanistico della comunità montana deve adeguarsi alle previsioni e alle indicazioni del piano di sviluppo economico - sociale della comunità.


ARTICOLO 23

Verbali e deliberazioni


I verbali delle riunioni del consiglio debbono essere inviati in copia a ciascun comune facente parte della comunità montana e a tutti i membri del consiglio.

I verbali debbono inoltre essere approvati nella prima riunione successiva a quella cui si riferiscono.

Le deliberazioni del consiglio e della giunta debbono essere pubblicate nell'albo pretorio della comunità nei termini di legge.

Debbono essere inoltre inviate alla competente sezione provinciale del comitato di controllo sulle province, sui comuni e sugli altri enti locali ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 6.6.1973, n. 12. I comuni membri della comunità e gli altri enti operanti nel territorio sono impegnati a inviare in visione alla comunità montana copia delle deliberazioni e degli atti relativi al piano di sviluppo economico - sociale della zona, per la cui elaborazione la comunità è a sua volta tenuta a consultare i comuni interessati.


ARTICOLO 24

Tesoriere


Il regolamento di contabilità , per quanto attiene all'impegno, alla liquidazione e all'ordinazione ella spesa si conforma, in quanto possibile, alle vigenti norme sulla contabilità degli enti locali.

Il regolamento di contabilità prevede la nomina - da parte del consiglio comunitario - di un tesoriere, il quale provvede al pagamento delle spese e alla riscossione delle entrate rispettivamente in base a regolari mandati di pagamento e ordini di riscossione firmati dal presidente e dal segretario.

Il regolamento di amministrazione provvede alla determinazione di norme di funzionamento degli uffici della comunità e si conforma - per quanto possibile - ai regolamenti di amministrazione di altri enti pubblici.


ARTICOLO 25

Finanziamento delle comunità


Alle spese necessarie per il funzionamento della comunità montana si provvede con i fondi costituiti da:

a) assegnazioni di finanziamenti alla comunità medesima dello Stato, dalla Regione, da enti e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;

b) contributo annuo dei comuni membri della comunità nella misura fissata dal consiglio comunitario, sentiti i comuni partecipanti e avuto riguardo in ogni caso anche alla consistenza della popolazione residente;

c) eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi.


ARTICOLO 26

Demanio e patrimonio


La comunità potrà disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della legge 3.12.1971, n. 1102.


ARTICOLO 27

Rimborso spese componenti organi comunità


Ai sensi dell'art. 18 della legge regionale, può essere stabilito un gettone di presenza per i componenti della giunta e una indennità per il presidente della comunità.

Al rimborso delle spese ai consiglieri, per la partecipazione alle sedute del consiglio comunitario potranno provvedere i rispettivi comuni.


ARTICOLO 28

Integrazioni e modifiche allo Statuto


Le integrazioni e modifiche al presente Statuto devono riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, salvo il caso di modifiche rese necessarie dall'adeguamento a disposizioni espresse di atti normativi statali o regionali, nel quale basterà la maggioranza semplice.


ARTICOLO 29

Entrata in vigore delle norme statutarie


Il presente Statuto e le norme integratrici o modificatrici dello stesso organo entrano in vigore non appena hanno riportato l'approvazione della Regione.


ARTICOLO 30

Cessazione o scioglimento della comunità


In caso di cessazione o scioglimento per qualsiasi causa della comunità montana, nella titolarità di tutti i rapporti patrimoniali a essa afferenti subentra l'ente pubblico al quale siano affidate le funzioni e al quale sia commesso il perseguimento delle finalità proprie della comunità montana secondo le disposizioni legislative e del presente statuto.

Ove le funzioni comunitarie siano affidate a diversi enti pubblici, vale il criterio della prevalenza, da applicarsi nel senso della devoluzione dell'intero patrimonio all'ente pubblico al quale siano affidate le prevalenti funzioni comunitarie.

Nel caso in cui le disposizioni di cui ai commi precedenti risultino per qualsiasi causa anapplicabili, il patrimonio della comunità sarà liquidato da tre liquidatori nominati dal presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione del consiglio regionale adottata assicurando la rappresentanza delle minoranze.

Compiuta la liquidazione, il patrimonio sarà devoluto pro quota ai comuni partecipanti nelle stesse proporzioni stabilite per la partecipazione dei medesimi comuni al finanziamento della comunità.


ARTICOLO 31

Norma transitoria


A norma dell'art. 30 della legge regionale 6.6.1973, n. 12, entro 15 giorni dall'approvazione dello Statuto da parte del consiglio regionale, il consiglio della comunità si riunisce, su convocazione del presidente provvisorio, nel comune dove è stabilita la sede, per la elezione dei propri organi.

Gli organi eletti, a norma del comma precedente, verranno a decadere in coincidenza con le prime elezioni amministrative interessanti la maggioranza dei comuni compresi nella comunità.

Gli stessi tuttavia rimarranno in carica fino alla nomina dei successori.