Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1992, n. 11
Titolo:Recupero e promozione della struttura archeologica dell'antico Teatro Romano di Falerone.
Pubblicazione:(B.u.r. 4 febbraio 1992, n. 13)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Beni culturali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto, contribuisce, mediante apposito finanziamento, al recupero ed alla valorizzazione a scopi promozionali della struttura archeologica dell'antico teatro romano di Falerone (AP), parte integrante del parco archeologico di Faleria previsto dall'articolo 55 delle NTA del PPAR della Regione Marche, approvato con deliberazione del 3 novembre 1989, n. 197.

Art. 2

1. Per le finalitŕ di cui all'articolo 1, la giunta regionale č autorizzata a concedere, per l'anno 1991, un contributo straordinario di lire 100 milioni al comune di Falerone.
2. All'erogazione del contributo provvede la giunta regionale sulla base di apposita richiesta del comune di Falerone contenente una relazione tecnica sugli interventi di allestimento e promozione dello spazio archeologico.
3. A lavori ultimati il comune di Falerone presenterŕ alla giunta regionale una relazione illustrativa degli interventi effettuati con il finanziamento regionale.

Art. 3

1. Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge č autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 100 milioni.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1991, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 9 dell'elenco 1.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte, ai sensi del terzo comma dell'articolo 59 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1992 con la denominazione "Intervento per il recupero e la promozione della struttura archeologica dell'antico teatro romano di Falerone" con stanziamento di competenza e di cassa di lire 100.000.000.