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Atto:LEGGE REGIONALE 12 novembre 1974, n. 37
Titolo:Garanzia fidejussoria a favore degli Enti ospedalieri della Regione per anticipazione dei fondi.
Pubblicazione:(B.u.r. 14 novembre 1974, n. 45)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

La giunta regionale è autorizzata a concedere, con propria deliberazione, fidejussione fino al 31.12.1974, a garanzia delle anticipazioni che gli enti ospedalieri contrarranno con gli istituti di credito tesorieri fino alla concorrenza dell'importo di L. 7 miliardi.

Art. 2

Le domande per ottenere la garanzia di cui al precedente articolo dovranno essere presentate alla giunta regionale e corredate dei seguenti documenti:
a) deliberazione esecutiva dell'ente ospedaliero per l'assunzione delle anticipazioni;
b) situazione di tesoreria alla data dell'adozione della delibera di cui alla lettera a).


Art. 3

La fidejussione è stipulata, in conformità della deliberazione della giunta regionale, dal presidente della stessa.

Art. 4

In relazione alla garanzia prestata ai sensi dell'art. 1, nel caso di mancato pagamento da parte degli enti ospedalieri, alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debito da parte dell'istituto di credito, la Regione effettuerà il relativo pagamento rimanendo sostituita agli enti ospedalieri in tutte le ragioni di diritto dei loro crediti.

Art. 5

Per il regolamento dei rapporti derivanti dalla concessione della garanzia, il presidente della giunta è autorizzato a stipulare con gli enti ospedalieri e gli istituti di credito interessati apposita convenzione contenente la clausola che autorizzi la Regione ad eseguire quanto previsto all'art. 4.

Art. 6

Per il finanziamento delle spese derivanti dalla presente legge, sono istituiti nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 i seguenti capitoli:
- stato di previsione dell'entrata cap. 62023 "Recupero delle somme pagate a seguito della garanzia fidejussoria sulle anticipazioni di cassa concesse agli enti ospedalieri" per memoria;
- stato di previsione della spesa cap. 4200023 "Oneri derivanti dalla concessione di garanzia a favore degli enti ospedalieri per anticipazioni di cassa" per memoria.

Il cap. 4200023 è aggiunto all'elenco n. 2 (art. 8 legge bilancio) della legge regionale n. 11 del 7.5.1974.