Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 2 giugno 1992, n. 20
Titolo:Interventi per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani regolatori degli orari in applicazione del comma 3 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Pubblicazione:(B.u.r. 11 giugno 1992, n. 51)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 9, l.r. 13 novembre 2001, n. 27.

Sommario




Art. 1

1. La Regione Marche tutela il diritto dei cittadini ad una regolazione degli orari e ad una organizzazione dei servizi pubblici e privati che assicurino la massima fruibilità dei servizi stessi e che tengano conto delle esigenze connesse con le attività lavorative, con il diritto di prestare e ricevere cura e con le aspettative di miglioramento della qualità della vita.

Art. 2

1. La Regione in base alle finalità esposte nell'articolo 1 ed in attuazione a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, adotta le misure idonee a favorire il coordinamento degli orari in ambito regionale per i servizi di sua competenza.
2. La Regione in particolare, tenendo anche conto dei criteri indicati nell'articolo 4 della presente legge, definisce il calendario scolastico ed inoltre i principi per l'articolazione degli orari delle USL, dei trasporti pubblici locali, dei negozi al dettaglio, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonchè degli impianti stradali di distribuzione del carburante.
3. La Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto previsto al comma 2.

Art. 3

1. La Regione in ottemperanza alle finalità perseguite dall'articolo 1, eroga contributi ai comuni singoli o associati che presentino progetti finalizzati a:
a) definizione di "piani regolatori degli orari e di progetti sperimentali di riorganizzazione degli orari dei diversi servizi" e relativi studi di fattibilità;
b) attività di ricerca sull'organizzazione dei tempi nel proprio territorio, propedeutiche alla definizione dei piani di cui alla precedente lettera a), ai fini del coordinamento degli orari di lavoro, della scuola, dei trasporti, dei servizi pubblici, amministrativi, sociali, culturali e dei servizi commerciali ed altre attività collegate;
c) nel piano regionale di formazione professionale dovranno essere previsti specifici corsi per la riqualificazione del personale coinvolto nei progetti previsti nel presente articolo;
d) attuazione di iniziative volte alla documentazione e alla diffusione di informazioni al pubblico riguardanti gli orari e l'organizzazione dei servizi pubblici e privati.

2. Per beneficiare dei contributi di cui al comma 1, i progetti dovranno essere elaborati nel rispetto dei criteri e secondo le modalità indicate, rispettivamente, nell'articolo 4 e negli articoli 5 e 6 della presente legge.

Art. 4

1. Il piano di cui alla lettera a) dell'articolo 3 deve coordinare gli orari dei servizi pubblici e privati in modo da renderli accessibili a tutti i cittadini indipendentemente dalla loro attività lavorativa e, in particolare, deve attenersi ai seguenti criteri:
a) gli orari degli uffici, dei servizi e delle "attività di sportello" dirette al pubblico non devono coincidere, per almeno due giorni alla settimana, con gli orari della maggioranza delle attività lavorative e non devono essere distribuiti nella stessa fascia oraria ogni giorno;
b) gli orari dei servizi alla persona non devono essere inferiori alla media della durata degli orari di lavoro, fatta salva la possibilità di una articolazione che tenga conto delle caratteristiche produttive prevalenti nel territorio;
c) per i servizi pubblici devono essere altresì definite nuove modalità di organizzazione che facilitino la loro utilizzazione e semplifichino le modalità di accesso, avuto riguardo anche alle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso a documenti amministrativi. Tale semplificazione deve essere attuata anche attraverso l'uso di tecnologie informatiche e l'istituzione di uffici di informazione ed orientamento, accessibili a pubblico, che coprano l'intera gamma dei servizi forniti dalla pubblica amministrazione;
d) i servizi di trasporto pubblico devono essere riorganizzati tenendo conto delle effettive esigenze di mobilità urbana degli utenti e creando forme di trasporto che siano in grado di fronteggiare specifiche necessità ed in particolare, la mobilità dei portatori di handicap, il trasporto di persone anziane malate, gli spostamenti d'urgenza, la mobilità delle persone con bambini nonchè la mobilità delle donne nelle ore notturne;
e) gli orari dei servizi privati commerciali, turistici, ricreativi e professionali devono essere coordinati, in accordo con le organizzazioni di categoria e sindacali al fine di renderli più facilmente accessibili.
In particolare, gli orari delle attività commerciali devono essere regolati in modo tale da non far coincidere i tempi di chiusura, apertura e turno di riposo di tutti gli esercizi che svolgono uno stesso tipo di attività.

2. Tali orari devono essere garantiti senza pregiudizio dell'orario di lavoro degli addetti anche mediante appropriate riorganizzazioni.

Art. 5

1. I comuni in fase di predisposizione del piano contemplato dall'articolo 4, tengono conto delle osservazioni e delle proposte formulate dalle organizzazioni rappresentative degli utenti dei servizi, promuovendo anche opportune iniziative di informazione e di consultazione della popolazione, con particolare riguardo alle organizzazioni delle donne.
2. I piani urbanistici comunali ed i piani commerciali tengono conto del piano regolatore degli orari di cui all'articolo 3 per quanto influente sull'organizzazione funzionale e spaziale della città.

Art. 6

1. Al fine di essere coadiuvati nella predisposizione del piano regolatore degli orari e dell'organizzazione dei servizi pubblici e privati, i comuni con popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti istituiscono una consulta permanente sugli orari. Tale consulta è costituita dal sindaco o da un consigliere delegato, che la presiede, e dai rappresentanti:
a) del comitato per le pari opportunità;
b) degli enti e delle associazioni di categoria che concorrono a determinare gli orari della città;
c) delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
d) delle organizzazioni degli utenti e dei consumatori;
e) delle organizzazioni delle donne maggiormente rappresentative.

2. La consulta esprime pareri obbligatori sul piano regolatore degli orari, svolge un'azione di coordinamento permanente tra i soggetti coinvolti nella determinazione degli orari, propone sperimentazioni e modificazioni degli orari di pertinenza dei soggetti partecipanti alla consulta stessa.

Art. 7

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 3 i comuni singoli o associati devono presentare entro il 20 settembre di ogni anno:
a) il programma degli interventi ed i tempi di realizzazione;
b) lo studio di fattibilità per la definizione del piano regolatore di cui al punto a) del comma 1 dell'articolo 3;
c) il preventivo delle spese.

2. I comuni sono altresì tenuti a presentare, con cadenza annuale, una relazione finale di verifica.
3. I contributi concessi ai comuni singoli o associati, in base alla presente legge, sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono concessi.

Art. 8

1. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Regione è istituito l'ufficio gestione dei tempi con le attribuzioni di cui al successivo comma 3.
2. L'ufficio gestione dei tempi, istituito per effetto del comma 1, è inserito all'interno del servizio rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti dalla Regione.
3. L'ufficio gestione dei tempi:
a) accerta, seleziona, propone interventi e promuove il coordinamento e l'interdisciplinarietà dei metodi, strumenti, risorse, iniziative e progetti tra i settori dell'amministrazione regionale che si occupano delle politiche femminili o che comunque possono incidere sulle stesse;
b) valorizza i progetti degli enti locali aventi ad oggetto prioritariamente l'attuazione di orari flessibili, di realizzazione di ludoteche per bambini, di riorganizzazione degli orari dei trasporti scolastici in funzione delle esigenze degli utenti, nonchè altri interventi rivolti ad attuare le finalità della presente legge;
c) svolge attività di documentazione, di informazione e di orientamento, avvalendosi dei dati, degli studi e delle ricerche delle associazioni e delle istituzioni operanti nel settore;
d) mantiene stretti collegamenti con la commissione regionale per le pari opportunità;
e) favorisce l'attivazione di spazi, locali e supporti tecnico - organizzativi per consentire la partecipazione, la gestione ed il controllo degli interventi finanziati con la presente legge da parte di associazioni e gruppi di donne;
f) sorveglia e tutela gli impieghi dei finanziamenti concessi dalla Regione e i relativi interventi attuati.


Art. 9

1. Per la concessione ai comuni di contributi nelle spese per le attività previste dalle lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 3 è autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di lire 400 milioni.
2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede mediante riduzione della dotazione del fondo globale di cui al capitolo 5100101 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla partita 11 dell'elenco 1.
3. Le somme occorrenti per la erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo 4234112 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 con la denominazione "Contributi ai comuni nelle spese per attività di ricerca sulla organizzazione dei tempi, propedeutica alla definizione dei piani regolatori degli orari, nonchè per iniziative volte alla documentazione, alla diffusione di informazioni al pubblico, con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 400 milioni.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992 sono ridotti di lire 400 milioni.