Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 17 luglio 1992, n. 27
Titolo:Interventi per la viticoltura marchigiana.
Pubblicazione:(B.u.r. 27 luglio 1992, n. 65)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale
Note:Abrogata dall'art. 11, l.r. 4 dicembre 2004, n. 26.

Sommario





1. In attuazione del piano nazionale specifico di intervento nel settore vitivinicolo, approvato dal CIPE il 28 giugno 1990, e della decisione della commissione della Comunità economica europea del 12 settembre 1990, che autorizza la deroga alla norma prevista dal comma 1 dell'articolo 6 del regolamento CEE 16 marzo 1987, n. 822, la Regione concede aiuti per i nuovi impianti di vigneti per la produzione dei seguenti vini a denominazione di origine controllata (DOC):
a) Bianchello del Metauro;
b) Verdicchio dei castelli di Jesi;
c) Verdicchio di Matelica.

2. Sono inoltre concessi aiuti per il reimpianto di vigneti DOC, con preferenza per l'utilizzo di materiale di moltiplicazione della vite della categoria "certificato" delle varietà previste dai rispettivi disciplinari.


1. Gli aiuti sono concessi con decreto dei dirigenti dei servizi decentrati agricoltura e alimentazione in forma di contributo in conto capitale e il loro importo è fissato, per ettaro di vigneto piantato, al 30% del costo effettivo di impianto, come previsto dal regolamento CEE 11 settembre 1989, n. 2741, fino ad un ammontare massimo di lire 5 milioni e 500 mila per ettaro.
2. La giunta regionale, in conformità all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, determina gli ulteriori criteri e modalità per la concessione degli aiuti.


1. Per usufruire dell'aiuto, la superficie minima di ogni nuovo impianto specializzato deve essere pari ad un ettaro.
2. Nei casi di ampliamento della superficie vitata esistente, la superficie minima è ridotta a mezzo ettaro.


1. Sono beneficiari dell'aiuto tutti gli imprenditori agricoli che realizzano nuovi impianti di vini DOC o che siano in possesso di un diritto di reimpianto.


1. Per l'attuazione delle misure previste dall'articolo 1 è autorizzata una spesa complessiva triennale di lire 3.600 milioni così ripartita:
a) anno 1992 lire 1.200 milioni,
b) anno 1993 lire 1.200 milioni,
c) anno 1994 lire 1.200 milioni.

2. Alla copertura dell'onere di lire 1.200 milioni per l'anno 1992 si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 5100208 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 1 dell'elenco 7.
3. Alla copertura degli oneri di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 si provvede mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100208, all'uopo utilizzando i medesimi accantonamenti di cui alla partita 1 dell'elenco 7.
4. Le somme occorrenti per pagamento degli oneri di cui al comma 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1992 a carico del capitolo 3122239 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la seguente denominazione ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli per la realizzazione di reimpianti o nuovi impianti di vini DOC", lire 1.200 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

5. Lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5100208 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 è ridotto di lire 1.200 milioni.