Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1992, n. 48
Titolo:Interventi della Regione a favore del patrimonio vegetale della Riviera delle Palme.
Pubblicazione:(B.u.r. 26 ottobre 1992, n. 91)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Protezione della natura - Parchi e riserve naturali

Sommario




Art. 1

1. La Regione, al fine di tutelare il patrimonio vegetale rappresentato dalle palme da dattero delle Isole Canarie "Phoenix canariensis" situate nel territorio della Riviera delle Palme e di porre fine al grave depauperamento di origine patologica che lo ha colpito, concede contributi ai Comuni di S. Benedetto del Tronto e Grottammare.
2. Detti comuni coordinano la propria attività mediante apposito accordo di programma, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'attuazione dei seguenti interventi:
a) rimozione delle piante malate che non danno segni di ripresa vegetale, da attuare secondo le prescrizioni dell'osservatorio per le malattie delle piante operante a livello locale, e loro sostituzione con nuovi esemplari di palme ornamentali. Gli interventi di sostituzione possono consistere anche nell'introduzione, previo idoneo controllo sulla presenza di parassiti animali o vegetali capaci di determinare le malattie delle piante, di nuove specie di palme resistenti al freddo. I contributi possono riguardare anche la graduale e sistemativa introduzione di palme "Phoenix canariensis" destinate a sostituire per la fine del naturale ciclo vegetativo gli esemplari in via di estinzione;
b) creazione di un archivio dati relativo all'evoluzione delle malattie delle palme nel territorio comunale;
c) promozione e svolgimento di ricerche e sperimentazioni aventi ad oggetto l'infezione delle palme, le relative terapie e l'eventuale diversificazione genetica delle palme esistenti, in collaborazione con le università delle Marche.


Art. 2

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 1, è autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di lire 250 milioni. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita annualmente con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede:
a) per l'anno 1992, mediante riduzione di lire 250 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2143209 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario;
b) per gli anni successive mediante impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste dal comma 2 sono iscritte, per l'anno 1992 a carico del capitolo 2143210 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno avente la seguente denominazione ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa "Contributi ai Comuni di San Benedetto del Tronto e Grottammare per la salvaguardia del patrimonio vegetale", lire 250 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.