Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 50 |
Titolo: | Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1992. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 31 dicembre 1992, n. 109 - supplemento n. 185) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Sommario
Art. 1 (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1991)
Art. 2 (Ammontare del saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio 1991)
Art. 3 (Ammontare della presunta giacenza di cassa al termine dell'esercizio 1991)
Art. 4 (Fondi di previdenza dei consiglieri regionali)
Art. 5 (Opere di pronto intervento a seguito di calamità naturali)
Art. 6 (Programmi di opere pubbliche)
Art. 7 (Interventi per gli impianti di smaltimento dei rifiuti in casi di emergenza)
Art. 8 (Interventi finanziari per il commercio)
Art. 9 (Fondo per l'addestramento professionale)
Art. 10 (Attuazione del Programma Integrato Mediterraneo PIM - Marche)
Art. 11 (Modifica degli accantonamenti dei fondi globali)
Art. 12 (Differimento all'anno 1993 di talune autorizzazioni di spesa stabilite nell'anno 1992)
Art. 13 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
Art. 14 (Altre variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa)
Art. 15 (Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 1992)
Art. 16 (Fondo nazionale per l'artigianato)
Art. 17 (Modificazioni di carattere formale di taluni articoli della legge di bilancio 1992)
Art. 18 (Promozione dell' "Immagine Marche" e qualificazione dell'attività turistico-culturale)
Art. 19 (Quadri generali riassuntivi)
Allegati
Allegati
Allegati
Art. 2 (Ammontare del saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio 1991)
Art. 3 (Ammontare della presunta giacenza di cassa al termine dell'esercizio 1991)
Art. 4 (Fondi di previdenza dei consiglieri regionali)
Art. 5 (Opere di pronto intervento a seguito di calamità naturali)
Art. 6 (Programmi di opere pubbliche)
Art. 7 (Interventi per gli impianti di smaltimento dei rifiuti in casi di emergenza)
Art. 8 (Interventi finanziari per il commercio)
Art. 9 (Fondo per l'addestramento professionale)
Art. 10 (Attuazione del Programma Integrato Mediterraneo PIM - Marche)
Art. 11 (Modifica degli accantonamenti dei fondi globali)
Art. 12 (Differimento all'anno 1993 di talune autorizzazioni di spesa stabilite nell'anno 1992)
Art. 13 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
Art. 14 (Altre variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa)
Art. 15 (Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 1992)
Art. 16 (Fondo nazionale per l'artigianato)
Art. 17 (Modificazioni di carattere formale di taluni articoli della legge di bilancio 1992)
Art. 18 (Promozione dell' "Immagine Marche" e qualificazione dell'attività turistico-culturale)
Art. 19 (Quadri generali riassuntivi)
Allegati
Allegati
Allegati
1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1991, già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, punto 1, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1992 per l'importo presunto di lire 980.006.042.146, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 1.085.515.690.865.
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1991, già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, punto 1, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 per l'importo presunto di lire 583.073.748.056, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 560.574.345.604.
1. L'ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 1991, iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1992 nell'importo presunto di lire 1.057.415.961.452, è aumentato di lire 120.909.051.171 e resta quindi stabilito in lire 1.178.325.012.623.
1. L'ammontare della giacenza di cassa al termine dell'esercizio 1991, si è stabilito in lire 653.383.667.362 di cui lire 7.855.411.353 per giacenza presso la tesoreria della Regione e lire 645.528.256.009 per somme disponibili sui conti correnti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato ed è corrispondente all'ammontare inscritto, ai sensi dell'articolo 41, sesto comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1992.
1. L'entità della contribuzione per assicurare il pareggio della gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali, già stabilita, per l'anno 1992, in lire 1.900 milioni, per effetto dell'articolo 14, comma 1, della L.R. 30 luglio 1992, n. 33, è aumentata di lire 279.954.909 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 2.179.954.909.
2. La somma di cui al comma 1 è compresa nello stanziamento del capitolo 1110101 dello stato di previsione della spesa.
1. L'autorizzazione di spesa per il finanziamento delle opere di pronto intervento da eseguirsi in conseguenza di calamità naturali, previste dal D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, già stabilita per l'anno 1992, in lire 9.000 milioni per effetto dell'articolo 1 della L.R. 30 luglio 1992, n. 33, è aumentata di lire 1.000 milioni e si stabilisce nel nuovo importo di lire 10.000 milioni.
2. La somma di lire 10.000 milioni, di cui a comma 1 è destinata:
a) quanto a lire 2.750 milioni, al pagamento delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 5, comma 3, della L.R. 28 dicembre 1991, n. 39;
b) quanto a lire 7.250 milioni al pagamento delle spese per le nuove opere.
3. E' autorizzata altresì, per le finalità di cui al medesimo D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, l'assunzione di ulteriori obbligazioni fino all'importo massimo di lire 3.000 milioni, a condizione che non vengano a scadenza entro l'anno 1992.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2113201 sono aumentati di lire 1.000 milioni.
1. Le spese per la realizzazione di opere pubbliche indicate nell'elenco 2 allegato alla presente legge, comprese nei programmi esecutivi approvati, ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17, con le leggi di bilancio, si intendono autorizzate per i nuovi interventi e per gli importi controindicati come specificato nello stesso elenco 2.
1. Per le finalità di cui agli articoli 12 e 29 della L.R. 26 aprile 1990, n. 31, è autorizzata per l'anno 1992 la spesa di lire 1.000 milioni per la concessione di contributi ai comuni singoli o associati che si trovano in situazione di emergenza a causa dell'esaurimento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, per l'ampliamento degli impianti esistenti.
2. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per effetto del comma 1, è iscritta a carico del capitolo 2132216.
1. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), della L.R. 23 gennaio 1992, n. 10 per la concessione di contributi nelle spese per l'assistenza tecnica alle imprese commerciali, già stabilita in lire 600 milioni per il triennio 1991/1993, è ridotta di lire 329 milioni e si stabilisce nel nuovo importo di lire 271 milioni, di cui lire 71 milioni per l'anno 1992 e lire 200 milioni per l'anno 1993.
2. L'autorizzazione di spesa di cui allo stesso articolo, comma 1, lettera b), per la concessione di contributi in capitale o in conto interessi "una tantum" alle piccole, e medie imprese commerciali nelle spese per gli investimenti indicati nell'articolo 1 della L.R. 10/1992, già stabilita in lire 4.200 milioni per il triennio 1991/1993, è aumentata di lire 329 milioni e si stabilisce nel nuovo importo di lire 4.529 milioni, di cui lire 3.129 milioni per l'anno 1992 e lire 1.400 milioni per l'anno 1993.
3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3246105 e del capitolo 3246201 dello stato di previsione della spesa sono, rispettivamente, ridotti e aumentati di lire 329 milioni.
1. L'ammontare del fondo per l'addestramento professionale di cui all'articolo 32 della L.R. 26 marzo 1990, n. 16 è stabilito, per l'anno 1992, e con riferimento alle attività relative al primo trimestre dell'anno formativo 1992/1993, in lire 3.600 milioni ed è iscritto a carico dei capitoli 3311111, 3321111, 3321112 e 3321113 per i rispettivi importi di lire 100 milioni, di lire 3.309.342.080, di lire 69.079.000 e di lire 121.578.920.
1. L'autorizzazione recata dall'articolo 1, comma 1, della L.R. 3 settembre 1991, n. 39 relative alle spese occorrenti per l'attuazione del secondo triennio del Programma Integrato Mediterraneo (PIM), già stabilita, per l'anno 1992, in lire 68.660.793.835, come indicato nella tabella A allegata alla stessa legge regionale, è aumentata di lire 1.081.285.000 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 69.742.078.835.
2. La maggiore spesa di cui al comma 1 è riferita al sottoprogramma 2, agricoltura, misura 2.1, forestazione, compresa nella medesima tabella A, la cui dotazione finanziaria, già stabilita, per l'anno 1992, in lire 12.108.880.000, si stabilisce nel nuovo importo di lire 13.190.165.000 ed è finanziata come segue:
a) per quota di lire 865.028.000 a carico del fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987;
b) per la restante quota di lire 216.257.000 con fondi propri della Regione Marche.
3. Gli stanziamenti dei capitoli 3421203 e 3421204 sono aumentati, rispettivamente, di lire 865.028.000 e di lire 216.257.000.
1. Agli accantonamenti sui fondi globali per le finalità indicate negli elenchi 1 e 2 approvati con l'articolo 7 della L.R. 30 luglio 1992, n. 33, sono introdotte le modificazioni così come indicato nella tabella allegata alla presente legge.
2. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 sono rispettivamente ridotti di lire 1.101 milioni e 1.711 milioni; lo stanziamento di competenza del capitolo 5100201 è aumentato di lire 200 milioni.
1. Le spese già autorizzate per l'anno 1992 con le leggi regionali indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge, per gli importi controindicati, si intendono autorizzate per le stesse finalità e per gli stessi importi, per l'anno 1993.
2. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 compresi nel medesimo elenco 1 sono ridotti degli importi controindicati.
1. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie già stabilito, per effetto dell'articolo 8 della L.R. 30 luglio 1992, n. 33, in lire 18.319.630.162 è aumentato di lire 17.006.878.608.
2. Lo stanziamento di competenza del capitolo 5200101 è aumentato di lire 17.006.878.608.
1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 sono introdotte le ulteriori variazioni di cui alle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 67, secondo comma, della L.R. 25/1980, l'autorizzazione alla contrazione di mutui e prestiti per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 1992, già stabilita nell'importo di lire 248.476.653.062 per effetto dell'articolo 38 della L.R. 30 luglio 1992, n. 33, è aumentata di lire 1.603.162.812 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 250.079.815.874.
2. L'importo complessivo dei mutui da contrarsi per la copertura dei disavanzi dei bilanci degli anni 1992 e precedenti, già stabilito in lire 638.970.984.665 dall'articolo 41, comma 1, della L.R. 33/1992, si stabilisce, per effetto della variazione di cui al comma 1, nel nuovo importo di lire 640.574.147.477.
3. La somma ascritta al capitolo 5002005 dello stato di previsione delle entrate è aumentata di lire 1.603.162.812.
1. L'articolo 15 della L.R. 30 luglio 1992, n. 33, concernente la utilizzazione della quota spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo nazionale per l'artigianato, è abrogato per effetto del mancato rifinanziamento del predetto fondo per l'anno 1992, come stabilito con l'articolo 4 comma 4, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359.
1. Nell'articolo 14, comma 1, della L.R. 30 luglio 1992, n. 33 le parole "ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della L.R. 3 novembre 1987, n. 44" sono sostituite con le parole "ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della L.R. 3 novembre 1987, n. 44".
2. Nell'articolo 17, comma 1, le parole "e negli elenchi H, I allegati alla L.R. 30 maggio 1991, n. 33" sono sostituite con le parole "e negli elenchi H, I allegati alla L.R. 30 maggio 1991, n. 13".
1. Con le leggi di approvazione dei bilanci degli anni 1995 e successivi l'autorizzazione di spesa di lire 11.825 milioni recata dalla L.R. 4 settembre 1992 n. 43 per le attività e gli interventi diretti alla promozione dell'"Immagine Marche" e la qualificazione dell'attività turistico-culturale, può essere aumentata di un importo non superiore, complessivamente, a lire 1.000 milioni, al fine di ripristinare la riduzione, di pari importo, apportata agli appositi accantonamenti già destinati alle predette finalità, ed utilizzati per il finanziamento della L.R. 16 giugno 1992, n. 25 recante disposizioni urgenti in favore delle imprese colpite dalle avversità atmosferiche dell'aprile 1992.
1. Sono approvati i quadri generali riassuntivi degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio per l'anno 1992 nelle risultanze di cui alle tabelle 3 e 4 allegate alla presente legge.
Tabella
Accantonamenti modificati nei fondi globali, capitali 5100101 e 5100201, per le finalità indicate negli elenchi 1 e 2 allegati alla L.R. 30 luglio 1992, n. 33.
(Omissis).
Elenco 1
Elenco delle autorizzazioni di spesa, già stabilite per l'anno 1992, che si trasferiscono all'anno 1993.
(Omissis).
Elenco 2
Modifiche programmi di opere pubbliche approvate, ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. 17/1979, con le leggi di bilancio.
(Omissis).