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Atto:LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1993, n. 1
Titolo:Istituzione di un Osservatorio Epidemiologico Regionale Marche.
Pubblicazione:(B.u.r. 14 gennaio 1993, n. 3)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:Abrogata dall'art. 38, l.r. 17 luglio 1996, n. 26.

Sommario





1. E' istituito l'Osservatorio Epidemiologico Regionale Marche (OERM) con il compito di eseguire, incoraggiare e coordinare attività di ricerca epidemiologica finalizzate alla conoscenza ed alla promozione dello stato di salute della popolazione nell'ambito della regione Marche, in attuazione dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e degli articoli 9 e 11 della legge 23 ottobre 1985, n. 595.


1. L'OERM svolge le seguenti funzioni:
a) costituisce l'organismo tecnico-scientifico per la ricerca epidemiologica dell'assessorato alla sanità e servizi sociali e degli altri assessorati interessati della Regione;
b) stimola, indirizza e sostiene a livello regionale e locale l'attività di ricerca epidemiologica finalizzata alla realizzazione degli obiettivi del servizio sanitario regionale, nonchè l'individuazione di nuovi problemi sanitari che richiedono un immediato studio epidemiologico o di problemi per i quali i dati epidemiologici o di problemi per i quali i dati epidemiologici siano oggettivamente carenti in relazione all'importanza degli stessi; a tale scopo fornisce formazione, consulenza e contributo ai singoli problemi e riferimenti programmatici;
c) attività indagini epidemiologiche a carattere locale e regionale tendenti ad identificare i fattori eziologici responsabili della patogenesi delle malattie e di quelle condizioni che predispongono all'insorgenza delle stesse; descrive la distribuzione e la consistenza di malattie e di stati di invalidità e di altri problemi sanitari nella comunità; fornisce dati per la pianificazione, lo sviluppo e la valutazione delle risposte di tipo preventivo e curativo e per la definizione della priorità di intervento; studia la distribuzione e l'andamento dei fenomeni socio-sanitari di particolare importanza come cause di morte, malattia e invalidità valutandone il significato ai fini della comprensione dell'esistenza di rischi specifici in ambienti di vita e di lavoro;
d) raccoglie, elabora ed interpreta dati di natura epidemiologica prodotti a livello locale; valuta l'efficacia ed efficienza degli interventi sanitari locali in relazione alle risorse utilizzate e trasmette le relative valutazioni di carattere preventivo e programmatorio agli uffici regionali ed alle strutture locali interessate;
e) collabora alla stesura della relazione sanitaria annuale per la parte di competenza ed in collegamento con il Sistema Informativo Sanitario (SIS);
f) allestisce, gestisce e rende disponibile a livello regionale per la consultazione un centro di documentazione ed informazione di iniziative e attività nazionali ed internazionali su argomenti di epidemiologia, organizzazione dei servizi, qualità delle prestazioni del servizio sanitario nazionale;
g) attiva, promuove, coordina attività di prevenzione a livello comunitario per malattie socialmente rilevanti.



1. Le attività dell'osservatorio epidemiologico regionale si integrano con quelle dei vari livelli funzionali del servizio sistema informativo regionale.
2. Gli adempimenti amministrativi e tecnico-strumentali necessari per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2, sono curati da apposito "ufficio" che la giunta regionale è autorizzata ad istituire ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della L.R. 26 aprile 1990, n. 30 all'interno del servizio sanità.
3. Per tale ufficio la giunta regionale può avvalersi, oltre che di dipendenti inquadrati nei ruoli della Regione, di personale appositamente comandato ovvero acquisito con rapporto di lavoro a tempo determinato o con incarico di consulenza professionale, da conferire, nei limiti di due unità, con le procedure di cui all'articolo 23 della L.R. 26 aprile 1990, n. 30, dotato di specifiche professionalità tecnico-scientifiche, in una delle materie di cui all'articolo 4 non disponibile all'interno della Regione.
4. Il comando o l'assunzione a contratto è disposto dalla giunta regionale contestualmente all'approvazione del programma di lavoro previsto.
5. La giunta regionale nomina il responsabile dell'ufficio tra il personale di cui al comma 3, in possesso di specifica documentata esperienza epidemiologica, inquadrato nella I qualifica dirigenziale della Regione o in altre qualifiche dirigenziali equivalenti dello Stato, delle USL e degli enti locali o che sia stato assunto ai sensi dell'articolo 38, comma 6, della L.R. 4 novembre 1988, n. 42. Al responsabile dell'ufficio spetta in particolare:
a) coordinare l'attività dell'ufficio, curando la razionale organizzazione della struttura e l'adeguata utilizzazione del personale;
b) la responsabilità dell'attuazione dei programmi;
c) far parte del comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 4.

6. Il predetto ufficio svolge i propri compiti con la collaborazione di:
a) un nucleo universitario di consulenza metodologica, individuato mediante apposita convenzione di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indicato dalle università marchigiane;
b) i presidi ed i servizi delle USL;
c) le strutture pubbliche e private convenzionate;
d) altri organismi con finalità di studio e ricerca nel settore della sicurezza sociale con apposite convenzioni;
e) servizio sistema informativo statistico della Regione.

7. La giunta regionale, sentito il parere del comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 4, predispone il programma di lavoro per l'anno e per il triennio successivi da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale, il programma deve prevedere obiettivi precisi misurabili e temporalmente delimitati. Deve indicare le risorse e le modalità periodiche di revisione e di controllo della compatibilità fra obiettivi e risorse. La suddetta struttura entro il 31 marzo di ogni anno deve inoltre predisporre la relazione consuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente.


1. La struttura di cui all'articolo 3 si avvale di un comitato tecnico scientifico, organo di consulenza dell'assessorato alla sanità e servizi sociali.
2. Il comitato tecnico scientifico presieduto dall'assessore alla sanità e servizi sociali è composto, oltre che dal responsabile tecnico di cui all'articolo 3, da 20 esperti universitari ospedalieri ed extraospedalieri delle seguenti fondamentali discipline:
a) epidemiologia (nelle diverse specialità mediche);
b) igiene;
c) ecologia;
d) infettivologia;
e) economia sanitaria;
f) statistica sanitaria;
g) programmazione socio-sanitaria;
h) patologia generale;
i) anatomia patologia;
l) farmacologia;
m) medicina del lavoro;
n) profilassi e patologia veterinaria;
o) biologica;
p) sociologia;
q) microbiologia;
r) virologia;
s) sistema informativo statistico della Regione.

3. Il comitato tecnico scientifico potrà essere integrato di volta in volta, secondo necessità, da esperti in materia di salute materno infantile, salute mentale, medicina, chirurgia, odontoiatria, informatica, organizzazione servizi sanitari ed ospedalieri e territoriali.
4. Il comitato tecnico scientifico è nominato dalla giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, e dura in carica per l'intera legislatura.
5. Ai componenti del comitato tecnico scientifico spettano le indennità previste dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.


1. La Regione cura la pubblicazione di un notiziario dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale Marche (NOERM), nel quale vengono periodicamente riassunti e divulgati i risultati delle attività svolte.


1. L'osservatorio epidemiologico regionale curerà i collegamenti con gli osservatori epidemiologici delle altre regioni e con quello nazionale dell'Istituto superiore della sanità.


1. Nelle fasi iniziali della sua attività l'OERM dovrà prioritariamente occuparsi di alcuni problemi che la realtà sanitaria pone attualmente all'ordine del giorno. Tali priorità riguardano in modo particolare:
a) il sistema informativo delle malattie infettive di recente rinnovato, con particolare riferimento alla sorveglianza della infezione dal HIV;
b) l'adozione del nuovo modello di scheda nosologica ospedaliera, che va finalizzata alla contestuale attivazione di un sistema di classificazione dei ricoveri ospedalieri (DR6 o ROD, raggruppamenti omogenei per diagnosi) utili ai fini della valutazione delle attività dei presidi ospedalieri;
c) la predisposizione di linee guida per la gestione da parte delle USL dei programmi di verifica e revisione della qualità dell'assistenza (VRQ);
d) l'elaborazione di un progetto di prevenzione delle malattie cronico-degenerative, la cui attuazione sia affidata alle strutture delle unità sanitarie locali.



1. Gli oneri derivanti dall'istituzione e funzionamento dell'osservatorio epidemiologico gravano sul fondo sanitario e saranno individuati annualmente in sede di riparto del fondo sanitario regionale.