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Atto:LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1993, n. 2
Titolo:

Determinazione delle aliquote, per l'anno 1992, dell'addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla Legge 952/1977 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti.

Pubblicazione:(B.u.r. 18 gennaio 1993, n. 3 - bis)
Stato:Abrogata
Tema: FINANZA
Settore:TRIBUTI
Materia:Disposizioni generali
Note:

Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.
Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.
La Corte costituzionale, con sentenza 497/1992, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario





1. Ai sensi del disposto dell'articolo 2 del D.L. 21 dicembre 1990, n. 398, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici della Regione Marche è determinata nella misura del 55% dell'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuta per le dette formalità.
2. La misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui al comma 1 si applica alle formalità conseguenti ad atti formati e successioni apertesi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.


1. Ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 21 dicembre 1990, n. 398, di attuazione della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile nel territorio della regione Marche è determinata nella misura di lire 30 al metro cubo di gas erogato.
2. E' parimenti determinata nella misura di lire 30 al metro cubo di gas erogato, l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale a carico delle utenze esenti.
3. Le misure dei tributi stabilite nei commi 1 e 2, si applicano sui consumi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.