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Atto:LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1993, n. 4
Titolo:Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio per l'anno 1993.
Pubblicazione:(B.u.r. 22 gennaio 1993, n. 4 - bis)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario




Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 70, quinto comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, č autorizzato, per un periodo di mesi uno, l'impegno ed il pagamento delle spese sulla base del bilancio assestato per l'anno 1992, limitatamente ad un dodicesimo, per ogni mese, dello stanziamento di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del detto bilancio. Il detto limite puň essere superato quando si tratti di spese obbligatorie, di spese tassativamente regolate dalla legge, di spese che non siano suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi o di spesa da pagarsi in conto dei residui lasciati dalla gestione 1992 o dalle precedenti gestioni.

Art. 2

1. La presente legge č dichiarata urgente ed entrerŕ in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.