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Atto:LEGGE REGIONALE 21 novembre 1974, n. 41
Titolo:Statuto della Comunità montana dell'Alto e Medio Metauro - Zona C.
Pubblicazione:(B.u.r. 23 novembre 1974, n. 47)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 31, l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, con effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto della comunità montana, e dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

E' approvato ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 6.6.1973, n. 12, lo Statuto della comunità montana dell'Alto e Medio Metauro - zona C, nel testo allegato alla presente legge.

Allegati

ARTICOLO 1

Costituzione sede

In base alla legge regionale 6.6.1973, n. 12, ed ai sensi dell' art. 4 della legge nazionale 3.12.1971, n. 1102, è costituita fra i comuni di Urbino, Fermignano, Urbania, Peglio, S. Angelo in Vado, Mercatello, Borgopace, la comunità dell' Alto e Medio Metauro, ente di diritto pubblico. La comunità ha sede in Urbania.


ARTICOLO 2

Finalità e funzioni


Ai fini di concorrere nel quadro delle indicazioni del programma nazionale economico e dei programmi regionali, alla eliminazione di squilibri di natura economico - sociale, alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali, alla difesa del suolo e alla protezione della natura, la comunità montana:

a) predispone il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona e i relativi programmi annuali;

b) redige il piano urbanistico per l'assetto del comprensorio ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 6.6.1973, n. 12 e dell'art. 7 della legge 3.12.1971 n. 1102;

c) favorisce la preparazione culturale e professionale delle popolazioni in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;

d) attua i programmi annuali di sviluppo socio - economico e promuove la realizzazione del piano urbanistico mediante una serie di interventi tesi a:

- dotare il proprio territorio, con esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità e a costruire la base di un adeguato sviluppo economico;

- sostenere attraverso opportuni incentivi, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

- fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio, che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;

e) esercita le funzioni proprie degli enti che la costituiscono quando sia delegata dagli stessi a svolgerle;

f) esercita le funzioni che le siano delegate dalla Regione;

g) redige a norma dell'art. 23 della legge regionale 6.6.1973, n. 12, il piano per l'assetto territoriale del comprensorio allo scopo di coordinare, orientare ed adeguare l'attività urbanistica dei comuni e degli enti interessati; chiede alla Regione, sulla base di tale piano, l'incarico di redazione del piano regolatore intercomunale, previa delega dei comuni interessati.


ARTICOLO 3

Attuazione dei fini istituzionali


Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la comunità montana:

a) può assumere funzioni proprie dei comuni che la costituiscono quando sia dagli stessi delegata a svolgerle, e può altresì assumere le funzioni di consorzio di bonifica montana;

b) può affidare ad altri enti operanti nel territorio della comunità , di volta in volta, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale;

c) sostituisce, nell'esecuzione di opere, gli enti, persone fisiche e giuridiche inadempienti ai sensi dell'art. 8 della legge 3.12.1971, n. 1102;

d) può acquistare, espropriare o prendere in affitto e gestire terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali ai sensi dell'art. 9 della citata legge 1102;

e) verifica che le opere previste dall'art. 2, lettera a) della legge 1102 di spettanza di enti operanti nel territorio della comunità , anche se non previste nei piani degli stessi enti, non siano in contrasto con il piano quinquennale di sviluppo;

f) può essere destinataria di deleghe dalla Regione e dai comuni ai sensi dell'art. 7, lettera d), della legge regionale;

g) assicura la coerenza con le indicazioni dei programmi regionali e organizza apposite consultazioni con le forze sindacali, politiche, economiche, professionali, cooperative, culturali, con le comunanze università agrarie, presenti nel territorio della comunità al fine di favorire la loro partecipazione al processo di formazione e attuazione della programmazione;

h) può costituire apposito consorzio, azienda o ufficio, d'intesa con gli enti interessati e con le altre comunità , per la gestione dei beni pascolivi e boschivi appartenenti alle comunità , ai comuni e a altri enti montani;

i) può assumere le funzioni proprie degli enti che la costituiscono nonchè degli altri enti che operano nel territorio quando sia delegata dagli stessi a svolgerle.


ARTICOLO 4

Servizi e fini particolari


Per l'attuazione di specifici servizi e per fini particolari, la comunità montana può collegarsi con altre comunità previa deliberazione assunta dal consiglio comunitario con la maggioranza assoluta dei suoi membri.


ARTICOLO 5

Organi della comunità


Sono organi della comunità montana:

– il consiglio;

– la giunta esecutiva;

– il presidente;

– il collegio dei revisori dei conti.


ARTICOLO 6

Consiglio – composizione – ineleggibilità – incompatibilità


Il consiglio della comunità è costituito dai rappresentanti dei comuni associati.

Ciascun comune fino a 5.000 abitanti è rappresentato da 2 consiglieri di maggioranza e da 1 di minoranza eletti dai rispettivi consigli comunali.

I comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti sono rappresentati da 5 consiglieri di cui 2 di minoranza.

Sono ineleggibili a consiglieri della comunità i dipendenti della comunità e dei comuni partecipanti.

E' incompatibile con la carica di consigliere della comunità la partecipazione a ogni titolo alla attività o la dipendenza da enti e aziende che abbiano appalti o svolgano lavori per conto della comunità .

La constatazione della ineleggibilità e della incompatibilità spetta al consiglio che decide nella seduta immediatamente successiva al verificarsi dei fatti che la determinano.

I consiglieri dichiarati decaduti per incompatibilità e per le cause generali di decadenza dai pubblici uffici sono sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina.


ARTICOLO 7

Compiti del consiglio


Il consiglio è l'organo deliberativo della comunità;

1) approva lo statuto;

2) delibera le modifiche allo statuto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità ;

3) elegge la giunta esecutiva, il presidente, il vicepresidente, il collegio dei revisori dei conti;

4) approva i piani pluriennali per lo sviluppo economico della zona e le eventuali modifiche, gli stralci annuali e i piani di sviluppo urbanistico;

5) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, lo storno dei fondi da capitolo a capitolo e autorizza l'esercizio provvisorio;

6) stabilisce l'eventuale contributo finanziario che i comuni devono versare alla comunità;

7) approva il regolamento degli uffici della comunità e del relativo personale;

8) nomina il tesoriere dell'ente;

9) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

10) delibera l'alienazione, l'acquisto e altri atti di disposizione degli immobili, nonchè l'affitto e la locazione dei medesimi per durata superiore ai nove anni;

11) delibera la contrazione di mutui;

12) delibera l'indennità di carica spettante al presidente, nonchè il gettone di presenza per i componenti la giunta e il rimborso spese ai membri del consiglio comunitario, ove non vi provvedano i rispettivi comuni;

13) delibera sull'esproprio dei terreni suindicati e di quelli di cui al primo comma dell'art. 29 della legge 27.10.1966, n. 910, con le modalità di cui agli artt. 112, 113, 114, 115 del R.D. 30.12.1923, n. 3267, quando ciò sia necessario per la difesa del suolo e la protezione dell'ambiente;

14) delibera la partecipazione a consorzi, associazioni o altri organismi di cui alla lettera f) dell'art. 7 della legge regionale;

15) delibera l'istituzione del consorzio, azienda o ufficio di cui alla lettera c) dell'art. 9 della legge regionale;

16) delibera, nei limiti di valore di sua competenza, con riferimento all'art. 13, comma ottavo, l'affidamento delle principali opere di competenza della comunità agli enti operanti nel territorio;

17) delibera i piani economici per la utilizzazione dei boschi e pascoli montani sentiti i comuni, comunanze e altri enti interessati;

18) delibera la costituzione di commissioni consigliari ed eventuali commissioni consultive per lo studio di particolar