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Atto:LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1993, n. 6
Titolo:Lotta alle neoplasie nella Regione Marche.
Pubblicazione:(B.u.r. 28 gennaio 1993, n. 6)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:Abrogata dall'art. 14, l.r. 2 settembre 1997, n. 61.

Sommario





1. La presente legge indica le linee guida per le USL nel triennio 1992-1994, e comunque fino all'approvazione del secondo piano sanitario, riguardo le azioni da mettere in atto nella lotta alle neoplasie e costituisce un'anticipazione della legge di piano sanitario regionale in materia.


1. Le USL svolgono attività di prevenzione primaria al fine di individuare e ridurre i fattori che determinano e favoriscono l'insorgenza di tumori.
2. In particolare le USL pongono in essere le seguenti azioni specifiche:
a) controllo dell'inquinamento ambientale, anche attraverso l'attivazione di osservatori di nocività ambientale, con il coinvolgimento degli assessorati regionali competenti e degli enti locali interessati;
b) controllo delle situazioni di rischio presenti negli ambienti confinati attraverso la predisposizione di mappe di rischio territoriali con riguardo al ciclo produttivo delle diverse aziende pubbliche e private, di elenchi di lavoratori esposti a rischio oncogeno, verso i quali effettuare esami mirati e periodici, nonchè di indagini epidemiologiche sulle popolazioni a rischio e valutazioni preventive di nuovi insediamenti produttivi, a partire dalla progettazione, mirate alla prevenzione anche del rischio oncogeno;
c) controllo sui centri di produzione, lavorazione e commercio degli alimenti e delle bevande per la ricerca di residui potenzialmente oncogeni;
d) educazione alla salute, attraverso la promozione di una corretta alimentazione e della modifica delle abitudini di vita che possono essere concausa di forme neoplastiche, il coinvolgimento nelle attività di educazione sanitaria di tutti gli operatori del servizio sanitario, degli enti di ricerca, delle strutture universitarie e delle autorità scolastiche, anche mediante la diffusione di materiale informativo-didattico, nonchè il potenziamento della campagna contro il tabagismo;
e) attivazione di flussi informativi specifici, secondo criteri stabiliti dalla giunta regionale, anche mediante supporti elettronici e sulla base degli archivi dei pazienti e delle diagnosi istologiche, anche al fine di consentire elaborazioni statistico-epidemiologiche da parte dei competenti servizi e uffici regionali.

3. Le azioni di cui al comma 2 sono svolte dai competenti servizi delle USL, servizio di igiene e sanità pubblica, servizio multizonale di sanità pubblica e servizio veterinario, per gli interventi di cui alle lettere a) e b), c); con il coinvolgimento dei medici di base per gli interventi di cui alla lettera d); dai servizi di oncologia medica e di anatomia e istologia patologica delle USL e dal servizio di citopatologia dell'USL 12 per gli interventi di cui alla lettera e).


1. Le USL svolgono attività di prevenzione secondaria al fine di consentire una diagnosi tempestiva di situazioni precancerose o cancerose, individuando gli interventi realizzabili in via sistematica a livello di massa, anche sulla base di una valutazione del rapporto costi-benefici e nell'ambito dei protocolli minimi uniformi stabiliti dalla giunta regionale.
2. In particolare le USL pongono in essere le seguenti azioni specifiche:
a) esame clinico strumentale e citologico della popolazione femminile a rischio per la diagnosi precoce delle neoplasie della cervice uterina;
b) esame clinico e citologico per la diagnosi precoce delle neoplasie della mammella;
c) applicazione di metodiche di ricerca precoce delle neoplasie ed in specie dei tumori gastrici, del grosso intestino e dell'apparato respiratorio sulla base di protocolli approvati dal comitato oncologico regionale di cui all'articolo 13.

3. Per quanto riguarda le attività diagnostiche di anatomia e istologia patologica con il piano sanitario regionale saranno individuati i presidi ove istituire tali servizi.


1. Le USL debbono svolgere interventi di spedalizzazione domiciliare volti a consentire l'assistenza a domicilio di soggetti necessitanti di cure assicurate, sinora, solo con il ricovero ospedaliero o in regime di day hospital, ovvero la dimissione protetta di pazienti già ricoverati con il proseguimento delle cure a domicilio.
2. Tali interventi devono rispondere ai seguenti requisiti minimi:
a) la reperibilità, almeno telefonica, coordinata dal servizio, per tutto l'arco della giornata di un medico e di un infermiere;
b) la istituzione di una segreteria per le funzioni di organizzazione delle attività;
c) la capacità di garantire consulenze specialistiche specifiche.

3. Gli interventi di spedalizzazione domiciliare sono effettuati dai servizi di oncologia medica di cui agli articoli 7 e 8, con proprio personale, in collaborazione con i servizi territoriali. I servizi di oncologia medica possono altresì avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato eventualmente presenti ai sensi delle LL.RR. 5 novembre 1988, n. 43 e 2 giugno 1992, n. 22.
4. Gli interventi devono essere realizzati secondo una progressione annuale nel triennio 1992/1994, sino a consentire la spedalizzazione domiciliare di almeno il dieci per cento dei casi spedalizzabili.
5. I servizi di oncologia medica sono tenuti, mediante comunicazioni annuali da inviare al comitato oncologico regionale di cui all'articolo 13 e al servizio regionale sanità, a relazionare circa l'andamento degli interventi di spedalizzazione domiciliare, evidenziandone gli obiettivi raggiunti.


1. Presso la USL 12, quale polo di riferimento oncologico regionale, sono istituite due divisioni di oncologia medica, di cui una convenzionata con l'università di Ancona, ciascuna con venti posti letto comprensivi dei letti per day hospital ed esplicanti anche attività ambulatoriale.
2. Alla seconda divisione ospedaliera di oncologia medica che sarà superata ad esaurimento, sono prevalentemente assegnate le degenze di radioterapia e le funzioni di terapia loco-regionali.
3. Al fine di raggiungere, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e funzionale delle singole componenti, obiettivi concordati per il migliore risultato clinico, scientifico e gestionale, è istituito il dipartimento di oncologia medica regionale.


1. Le USL svolgono l'attività di riabilitazione oncologica, anche attraverso il convenzionamento con le associazioni di volontariato, enti e istituzioni private in grado di concorrere alle finalità riabilitative ed anche al fine di sperimentare forme di ricovero in strutture residenziali rispondenti agli specifici aspetti psico-fisici dei pazienti neoplastici.


1. Nelle USL di seguito elencate sono istituiti i servizi multizonali di oncologia medica (SMOM):
a) USL n. 3 di Pesaro;
b) USL n. 12 di Ancona;
c) USL n. 15 di Macerata;
d) USL n. 24 di Ascoli Piceno.

2. Nel secondo piano sanitario potranno essere previste ulteriori sedi di SMOM.


1. Nelle USL di seguito elencate sono istituiti i servizi zonali di oncologia medica come servizi speciali di diagnosi e cura quali moduli funzionali specialistici alle dirette dipendenze della direzione sanitaria:
a) USL n. 4 di Fano;
b) USL n. 5 di Urbino;
c) USL n. 8 di Senigallia;
d) USL n. 10 di Jesi;
e) USL n. 11 di Fabriano;
f) USL n. 16 di Civitanova;
g) USL n. 20 di Camerino;
h) USL n. 21 di Fermo;
i) USL n. 22 di S. Benedetto del Tronto.



1. I servizi di oncologia medica svolgono attività ambulatoriale, di ospedale diurno, di spedalizzazione domiciliare e di ricovero con letti di degenza ordinaria, nella logica delle aree funzionali omogenee come previsto dall'articolo 4 della legge 412/1991, nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione nel settore oncologico.
2. In particolare:
a) concorrono alle attività di prevenzione di cui agli articoli 2 e 3;
b) applicano i protocolli diagnostici per soggetti affetti da neoplasie;
c) esplicano attività di consulenza per i protocolli terapeutici applicandoli ai pazienti affetti da neoplasie in collaborazione con tutte le divisioni e i servizi delle USL interessate, in particolare con la medicina generale per i casi necessitanti di ricovero ordinario;
d) collaborano alla predisposizione e al coordinamento delle attività di qualificazione e di aggiornamento in campo oncologico;
e) provvedono, in regime ambulatoriale o di ospedale diurno o anche in regime di degenza ordinaria, all'approfondimento diagnostico e all'attività terapeutica dei pazienti con problematiche oncologiche complesse;
f) intervengono, in collaborazione con il medico di base, con gli altri servizi, reparti e strutture socio-assistenziali del territorio e con il volontariato, nella cura e riabilitazione, anche domiciliare, dei pazienti affetti da neoplasie, secondo le norme di cui agli articoli precedenti;
g) svolgono interventi di spedalizzazione domiciliare di cui all'articolo 4;
h) curano la raccolta dei dati epidemiologici in collaborazione con i servizi di anatomia patologica di riferimento.

3. Nella USL 12 le funzioni multizonali costituiscono il centro di riferimento oncologico regionale, per l'approfondimento tecnico-scientifico delle specifiche tematiche e sono svolte dalle divisioni ospedaliere di oncologia medica, di cui una convenzionata con l'università di Ancona, ciascuna con venti posti letto comprensivi dei letti per day hospital ed esplicanti anche attività ambulatoriale.


1. Nella USL 12 il servizio di radioterapia ha una dotazione di cinque letti radioprotetti per lo svolgimento anche di attività ambulatoriali.
2. Il servizio di cui al comma 1 deve, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, essere adeguato agli standards previsti dalla deliberazione CIPE del 20 dicembre 1984 sull'attività di telecobaltoterapia ed altre prestazioni radioterapiche.
3. La USL 12 provvede alla istituzione del servizio e alla gestione, anche mediante convenzioni, di una struttura alberghiera protetta con venti posti letto riservata a pazienti non residenti nella sede della USL da sottoporre a cicli brevi ripetuti di terapia radiante, non necessitanti di ricovero ordinario. Tale struttura è reperita prioritariamente fra quelle soggette a riconversione ai sensi della legge 412/1991.


1. Il personale dei servizi di cui agli articoli 7, 8 e 10 viene indicato nella tabella allegata, che constituisce parte integrante della presente legge; si intendono conseguentemente modificati i piani annuali e triennali delle USL, nonchè le relative piante organiche.


1. In ogni capoluogo di provincia viene istituito un comitato per il coordinamento tecnico tra le divisioni e i servizi coinvolti nella problematica oncologica e in particolare tra oncologia medica, radioterapia, fisica sanitaria, medicina nucleare, anatomia ed istologia patologica, chirurgia generale, medicina generale, endoscopia, ematologia, terapia del dolore, ove esistenti nel territorio provinciale, ed altre specialità eventualmente interessate.
2. Il comitato per il coordinamento tecnico provinciale oncologico è composto dai responsabili dei rispettivi servizi o divisioni o loro delegati, ha sede presso il presidio ospedaliero del capoluogo di provincia, in locali messi a disposizione dalla USL e svolge i seguenti compiti:
a) indica le modalità di integrazione operativa tra i servizi interessati con particolare attenzione alle problematiche soprazonali;
b) formula proposte in merito all'attivazione di interventi operativi;
c) propone protocolli per le procedure relative ai vari tipi di intervento;
d) esprime parere per la determinazione degli accessi ambulatoriali delle equipes itineranti.

3. E' istituito il referente del coordinamento tecnico provinciale individuato a rotazione fra i responsabili dei servizi.
4. Il referente di cui al comma 3 convoca il comitato almeno due volte l'anno in seduta plenaria; può altresì convocare a fini istruttori distinte riunioni di gruppi di lavoro.
5. Il referente riferisce annualmente sulle attività del comitato da lui presieduto al comitato oncologico regionale, di cui all'articolo 13, del quale fa parte di diritto.


1. Al fine di coordinare a livello regionale le attività di prevenzione, cura e riabilitazione nel campo oncologico, è istituto il comitato oncologico regionale.
2. Il comitato è nominato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta medesima ed è presieduto dall'assessore regionale alla sanità, che può indicare il proprio sostituto tra i componenti del comitato stesso.
3. Il comitato è formato da un esperto in ciascuna delle seguenti discipline: igiene e medicina preventiva, medicina del lavoro, oncologia sperimentale, oncologia medica, oncologia pediatrica, radioterapia, radiologia diagnostica, anatomia ed istologia patologica, citopatologia, metodologia epidemiologica, chirurgia generale, medicina nucleare, ematologia, ostetricia e ginecologia. Fanno inoltre parte in qualità di membri di diritto del comitato, il dirigente del servizio sanità della giunta regionale o un suo delegato, i referenti provinciali di cui all'articolo 12 e il direttore della scuola di specializzazione in oncologia medica dell'università di Ancona.
4. Il comitato può essere integrato, con la partecipazione a singole sedute, senza diritto di voto, previa convocazione da parte del presidente del comitato stesso, anche da esperti di altre discipline e da rappresentanti delle associazioni di volontariato, dei pazienti oncologi e delle loro famiglie.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del servizio regionale sanità.
6. Il comitato dura in carica cinque anni.


1. Il comitato esprime pareri alla giunta regionale e in particolare ha il compito di:
a) formulare proposte organiche per le attività di prevenzione, diagnosi precoce, terapia e riabilitazione;
b) formulare proposte in ordine alla formazione, qualificazione e aggiornamento del personale sociale e sanitario;
c) formulare proposte per la realizzazione di quanto previsto nella presente legge e valutare periodicamente il suo stato di attuazione;
d) approntare studi e proposte per la definizione di protocolli diagnostici e terapeutici;
e) formulare proposte per la definizione organizzativa delle attività epidemiologiche e per assicurare una gestione integrata dei dati a livello regionale;
f) proporre e sperimentare metodiche di verifica e controllo di qualità nelle attività di competenza;
g) promuovere azioni volte al miglioramento delle condizioni psico-sociali dei pazienti e delle loro famiglie;
h) esercitare le altre funzioni previste dalla presente legge.



1. La Regione, nell'ambito dell'osservatorio epidemiologico regionale, promuove la progressiva istituzione di uno o più registri di popolazione secondo criteri stabiliti dal comitato oncologico regionale, tenendo conto delle iniziative sperimentali già prodotte a livello regionale, in aderenza ai requisiti internazionali in materia.
2. Il comitato oncologico regionale costituisce al proprio interno un gruppo di lavoro formato da esperti in igiene e medicina preventiva, epidemiologia, oncologia medica, anatomia ed istologia patologica, con il compito di predisporre entro sei mesi dalla data di istituzione del comitato stesso una proposta programmatico-operativa per l'istituzione nel triennio 1992/1994 dei registri tumori di cui al comma 1.


1. Le USL interessate dall'applicazione della presente legge compilano e trasmettono al servizio sanità della giunta regionale il programma attuativo annuale e triennale, ivi compresa la modifica della pianta organica del personale come da tabella, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.


1. Le USL, qualora nel termine previsto dall'articolo 16 non predispongano o non trasmettano il programma di attuazione, vengono temporaneamente escluse dal riparto dei fondi a destinazione vincolata e dei fondi in conto capitale, relativi agli interventi di cui alla presente legge.
2. Qualora, anche a seguito di diffida, le USL omettano di adottare il programma ovvero i provvedimenti amministrativi concernenti l'attuazione del programma approvato e per i quali siano previsti termini tassativi entro il termine loro assegnato, il presidente della giunta regionale nomina un commissario "ad acta" per l'adozione degli atti relativi.


1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono stimati in:
a) lire 4.359 milioni a regime per spese relative al potenziamento degli organici di personale dei servizi;
b) lire 3.615 milioni per l'acquisto delle attrezzature.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, lettera a), si provvede mediante impiego di quota parte della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo sanitario nazionale per il finanziamento di spese di parte corrente.
3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, lettera b), mediante impiego di quota parte della somma che sarà assegnata alla Regione a titolo di ripartizione della disponibilità finanziaria prevista per il triennio di cui alla deliberazione 242/1990, progetto "oncologia"; in attuazione del piano decennale straordinario di investimenti sanitari ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.


1. La L.R. 22 ottobre 1984, n. 30 è abrogata. E' inoltre, modificata la deliberazione del 21 marzo 1990, n. 242 "Progetto oncologia" relativamente agli interventi da realizzare nel secondo triennio.

Allegati

TABELLA


Dotazione organica dei servizi di oncologia medica nella Regione Marche






































































































































































































































































































posti
PERSONALE MEDICO
Capo
Inf.
Ausil.
Coad.
Tecn.
Totale
USL
PRESIDIO
letto
Prim.
Aiuti
Assist.
Sala
Prof.
S.san
Amm.
Rx
Pers.

3 Pesaro
0
1
1
3
8
2
1
16
4 Fano
0
1
1
5
2
9
5 Urbino
0
1
1
5
2
9
8 Senigallia
0
1
1
5
2
9
10 Jesi
0
1
1
5
2
9
11 Fabriano
0
1
1
5
2
9
12 Divisioni I e II (*)
  Oncologia medica
20
1
2
3
1
12
3
1
23
  Onc. medica e

deg radiot.
20
1
2
3
1
12
3
1
23
  Clin. Univ.
20
**
2
3
1
12
3
1
22
  Radioterapia
5***
1
2
2
2
1
11
19
15 Macerata
0
1
1
2
8
2
1
15
16 Civitanova
0
1
1
5
2
9
20 Camerino
0
1
1
5
2
9
21 Fermo
0
1
2
8
2
13
22 S. Benedetto
0
1
1
5
2
9
24 Ascoli Piceno
0
1
1
2
8
2
1
15

  TOTALI
65
6
20
28
3
108
35
7
11
218

















* Ad esaurimento (seconda divisione)
** Docente universtario
*** Radioprotetti


Per quanto riguarda le competenze di assistenza a carattere psicosociale, ci si avvale delle figure professionali operanti nei servizi della USL e dei comuni.