Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1993, n. 7
Titolo:Norme per il riconoscimento e l'erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale.
Pubblicazione:( B.U. 04 febbraio 1993, n. 7 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 26, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4.
Ai sensi dell'art. 25, l.r. 4/2010, fino alla data di esecutività del piano di cui all'art. 7 della medesima l.r. 4/2010, continuano ad applicarsi la presente legge e i relativi provvedimenti attuativi.

Sommario





1. La Regione, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto e dell'articolo 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, promuove, sostiene e valorizza l'attività di ricerca, documentazione e informazione, il patrimonio culturale e le strutture operative degli enti, istituti, fondazioni e associazioni che svolgono, con continuità e con elevato livello scientifico, attività culturali, educative ed artistiche di interesse regionale.


1. E' istituito il registro degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni culturali di rilievo regionale.
2. Possono ottenere l'iscrizione al registro gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni marchigiane a condizione che:
a) non perseguano scopi di lucro;
b) prestino, sulla base di una programmazione pluriennale, servizi di rilevante valore scientifico-culturale;
c) svolgano attività da almeno tre anni nella regione e dispongano di strutture, attrezzature e organizzazione adeguate;
d) i relativi programmi ed iniziative interessino specificatamente la comunità regionale, garantiscano una larga utenza e siano aperti alla pluralità dei cittadini.

3. Le domande di iscrizione vanno presentate entro il 31 maggio di ogni anno. Alla domanda debbono essere allegati: copia dell'atto costitutivo e dello statuto, la documentazione sulle risorse economiche e sull'attività svolta e, infine, il programma poliennale delle attività future.
4. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera, entro il trenta giugno successivo, l'iscrizione al registro.
5. Il registro è pubblicato annualmente nel bollettino ufficiale.
6. La giunta regionale, con periodicità almeno triennale, anche avvalendosi delle amministrazioni provinciali, provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti in capo alle istituzioni già iscritte.


1. Agli enti, istituzioni ed associazioni che abbiano ottenuto l'iscrizione al registro sono concessi contributi per il sostegno:
a) dell'attività ordinaria nel limite massimo del 30% delle spese relative;
b) delle iniziative e dei progetti concernenti l'attività di studio del 75% del loro costo.

2. Le domande di contributo sono presentate alla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno.
3. Esse debbono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) prospetto dettagliato, sulla base di un programma pluriennale, delle iniziative previste e dal relativo preventivo di spesa;
b) resoconto delle attività svolte nell'anno precedente accompagnato dall'indicazione dettagliata dei contributi, pubblici o privati, eventualmente ottenuti;
c) elenco delle strutture organizzative.

4. La giunta approva il programma degli interventi entro il 30 novembre, dandone comunicazione alla commissione consiliare competente.


1. I contributi sono erogati nella misura del:
a) 65% all'approvazione dei progetti;
b) 35% alla presentazione del consuntivo di cui al comma 2.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti beneficiati sono tenuti a presentare alla giunta regionale il resoconto delle attività svolte nell'anno precedente e il consuntivo delle spese relative.
3. In caso di inattività dell'ente beneficiario la giunta regionale procede alla revoca del contributo ed al suo recupero totale o parziale in relazione a quanto effettivamente realizzato.


1. La Regione, in casi eccezionali, per la realizzazione dei propri programmi di attività culturale può avvalersi dei servizi e della collaborazione dei soggetti di cui alla presente legge.


1. La Regione per iniziative culturali promosse dai soggetti di cui alla presente legge, in alternativa ai contributi erogati ai sensi dell'art. 3 può assumere, in via straordinaria a proprio carico oneri derivanti da:
a) spazi attrezzati per lo svolgimento di convegni, seminari, mostre ed altre iniziative culturali;
c) attività editoriali e di pubblicizzazione;
d) supporti per la catalogazione, l'inventariazione e la conservazione del materiale bibliografico, archivistico, storico e artistico;
e) supporti, servizi e collaborazione tecnica per la realizzazione di particolari programmi.



1. Le biblioteche e i centri documentazione dei soggetti di cui alla presente legge possono richiedere di essere inserite nell'organizzazione bibliotecaria regionale di cui alla L.R. 10 dicembre 1987, n. 39.
2. Copia di ogni pubblicazione degli enti in questione è depositata presso la biblioteca del consiglio regionale.


1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la competente commissione consiliare provvede alla verifica dei riconoscimenti di enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale avvenuti con leggi precedenti e predispone i provvedimenti necessari ai fini della armonizzazione con la presente legge.
2. In occasione del bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini la giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1993, un contributo straordinario di lire trecento milioni alla Fondazione Gioacchino Rossini di Pesaro per l'edizione critica delle opere del musicista, per mostre e convegni e per l'istituzione della biblioteca della Fondazione.


1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 è autorizzato, per il biennio 1993/1994, la spesa di lire 800 milioni, in ragione di lire 400 milioni per ciascun anno; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 400 milioni, relativo all'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa, all'uopo utilizzando l'apposito stanziamento di cui alla partita 11 dell'elenco 1;
b) per l'onere di lire 400 milioni, relativo all'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando l'analogo accantonamento di cui alla partita 11 dell'elenco 1;
c) agli oneri relativi agli anni successivi, mediante impiego di una quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per l'applicazione della presente legge saranno iscritte a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio dei detti anni con la denominazione "Contributi ad enti, istituti, fondazioni ed associazioni culturali dell'attività ordinaria e delle iniziative e progetti concernenti attività d'istituto".
4. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 8, comma 2, si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del capitolo 5100201 del bilancio per l'anno 1992 all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 1 bis, elenco 2.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 8, comma 2, sono iscritte, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 59, terzo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 a carico di apposito capitolo che con la presente legge la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1993 con la seguente denominazione "Contributo straordinario alla Fondazione Gioacchino Rossini per le celebrazioni del bicentenario della nascita dell'artista" e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 300 milioni.
6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 sono ridotti di lire 300 milioni.