Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1993, n. 8 |
Titolo: | Finanziamento dell'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla Finanziaria regionale Marche S.p.A. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 18 febbraio 1993, n. 9) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali |
Note: | Abrogata dall'art. 12, l.r. 1 giugno 1999, n. 17. |
Sommario
1. Al fine di incrementare l'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla Finanziaria regionale Marche SpA ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera a), della L.R. 21 novembre 1974, n. 42, è concesso alla Finanziaria regionale Marche, per l'anno 1992, un finanziamento di lire 3.700 milioni.
1. La Finanziaria regionale Marche deve presentare alla giunta regionale e al consiglio regionale un rapporto, entro il 15 gennaio 1993, circa l'utilizzo del finanziamento di cui all'articolo 1.
1. Per la copertura delle spese di gestione ed attuazione della presente legge è riservata alla Finanziaria regionale Marche una quota del 3% del finanziamento di cui all'articolo 1.
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 3.700 milioni, si provvede, mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 25/1980, della somma di pari importo rimasta inutilizzata al 31 dicembre 1992 sul capitolo 5100101 partita n. 4 dell'elenco n. 1.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate ai sensi della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa per l'anno 1993 a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992.