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Atto:LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1993, n. 8
Titolo:Finanziamento dell'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla Finanziaria regionale Marche S.p.A.
Pubblicazione:(B.u.r. 18 febbraio 1993, n. 9)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali
Note:Abrogata dall'art. 12, l.r. 1 giugno 1999, n. 17.

Sommario




Art. 1

1. Al fine di incrementare l'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla Finanziaria regionale Marche SpA ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera a), della L.R. 21 novembre 1974, n. 42, è concesso alla Finanziaria regionale Marche, per l'anno 1992, un finanziamento di lire 3.700 milioni.

Art. 2

1. La Finanziaria regionale Marche deve presentare alla giunta regionale e al consiglio regionale un rapporto, entro il 15 gennaio 1993, circa l'utilizzo del finanziamento di cui all'articolo 1.

Art. 3

1. Per la copertura delle spese di gestione ed attuazione della presente legge è riservata alla Finanziaria regionale Marche una quota del 3% del finanziamento di cui all'articolo 1.

Art. 4

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 3.700 milioni, si provvede, mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 25/1980, della somma di pari importo rimasta inutilizzata al 31 dicembre 1992 sul capitolo 5100101 partita n. 4 dell'elenco n. 1.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate ai sensi della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa per l'anno 1993 a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992.