Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1993, n. 10 |
Titolo: | Promozione del turismo regionale. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 22 febbraio 1993, n. 11) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | TURISMO |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Abrogata dall'art. 26, l.r. 6 agosto 1997, n. 53. |
Sommario
Art. 1 (Programma biennale)
Art. 2 (Programmi esecutivi annuali)
Art. 3 (Attuazione programmi esecutivi)
Art. 4 (Disposizioni finanziarie)
Art. 5 (Abrogazione)
Art. 2 (Programmi esecutivi annuali)
Art. 3 (Attuazione programmi esecutivi)
Art. 4 (Disposizioni finanziarie)
Art. 5 (Abrogazione)
1. La Regione adotta ogni biennio il programma di promozione del turismo regionale nel quadro delle azioni programmatiche previste dal programma regionale di sviluppo.
2. Il programma individua gli obiettivi e gli indirizzi generali dell'attività promozionale della Regione in materia, indica le aree geografiche verso cui l'attività deve essere rivolta e le previsioni globali di spesa in coerenza con le previsioni del bilancio pluriennale regionale per il medesimo periodo.
3. Il programma è predisposto dalla giunta regionale, sentiti collegialmente i presidenti delle aziende di promozione turistica, entro il 31 maggio dell'anno precedente al biennio di riferimento ed è approvato definitivamente dal consiglio entro il 30 settembre dello stesso anno.
1. In conformità al programma biennale la giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento approva un programma esecutivo annuale.
2. Il programma esecutivo prevede i seguenti interventi:
a) iniziative promozionali e pubblicitarie;
b) ospitalità e pubbliche relazioni intese all'illustrazione e alla commercializzazione del prodotto turistico regionale;
c) partecipazione a manifestazioni turistiche, incontri operativi, iniziative speciali anche all'estero, avvalendosi per l'estero normalmente delle strutture dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT);
d) incentivi ad organismi rappresentativi dell'associazione e della cooperazione a dimensione almeno provinciale, nonchè ad imprese di viaggio singole o associate specializzate nella pianificazione, realizzazione, promozione e vendita di viaggi-vacanze, destinati a località turistiche delle Marche, per la commercializzazione del prodotto turistico regionale;
e) ogni altra attività utile all'incremento del movimento turistico verso la regione.
1. Il programma esecutivo annuale è attuato dalla giunta regionale con il concorso degli organismi tecnico-operativi strumentali della Regione che realizzano le iniziative utili a proporre un prodotto differenziato e peculiare della offerta nelle singole aree di competenza.
2. La fase di commercializzazione conseguente all'attuazione del programma promozionale è riservata, previa verifica del prodotto offerto, ai soggetti individuati alla lettera d) dell'articolo 2.
1. Il programma biennale dell'attività di promozione turistica è commisurato alle risorse indicate nel bilancio pluriennale per il triennio in atto.
1. E' abrogata la L.R. 21 novembre 1984, n. 36.