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Atto:LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1993, n. 11
Titolo:Modifica alla L.R. 30 dicembre 1989, n. 33 relativa alla organizzazione e disciplina delle strutture nefrodialitiche nella Regione Marche.
Pubblicazione:(B.u.r. 22 febbraio 1993, n. 11)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri

Sommario




Art. 1

1. All'articolo 1, comma 2, della L.R. 30 dicembre 1989, n. 33 è aggiunto dopo il punto "centro dialisi autonomo" il seguente punto: "sezione di nefrologia aggregata al centro autonomo di dialisi".

Art. 2

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della L.R. 30 dicembre 1989 n. 33 è sostituito dal seguente:
"3. Nei presidi ospedalieri delle USL 4, 8, 10, 19, 21 e 22 sono istituiti i centri autonomi di dialisi ospedaliera, la cui dotazione di letti dialisi è di 12 posti ciascuno compresi due posti contumaciali per AU positivi. Al centro di dialisi autonomo della USL 12 è aggregata una sezione di nefrologia con una dotazione di 8 posti letto, già appartenenti alle divisioni di medicina generale. Ai centri dialisi autonomi delle restanti USL, sono messi a disposizione, secondo le istruzioni disposte dalle competenti direzioni sanitarie, otto posti letto già appartenenti alle divisioni di medicina generale per le necessità legate all'ammissione di nuovi pazienti in dialisi, a complicanze dei pazienti in trattamento, a creazioni di accesso vascolare e ad emergenze dialitiche occasionali, la cui assistenza sanitaria viene svolta con il personale dipendente dal centro".

2. Il comma 4 dell'articolo 2 della L.R. 30 dicembre 1989, n. 33 è sostituito dal seguente:
"4. Nei presidi ospedalieri delle USL 5, 11, 14 e 16 sono istituiti centri autonomi di dialisi ospedaliera la cui dotazione di letti dialisi è di 8 posti ciascuno, fino all'adozione del secondo piano sanitario regionale. Per le necessità legate all'ammissione di nuovi pazienti in dialisi, a complicanze dei pazienti in trattamento, a creazione di accessi vascolari e ad emergenze dialitiche occasionali si utilizzeranno 4 posti letto da individuarsi nelle divisioni di medicina generale".

3. Il comma 6 dell'articolo 2 della L.R. 30 dicembre 1989 n. 33 è sostituito dal seguente:
"6. Nei presidi ospedalieri delle USL 1, 2, 6, 7, 13, 17, 23 sono istituiti i centri di dialisi ospedaliera ad assistenza limitata, ai quali non è assegnato un proprio personale medico, poichè i dializzati sono assistiti dai sanitari della divisione di nefrologia o del centro di dialisi autonomo di riferimento territoriale".

4. Il comma 7 dell'articolo 2 della L.R. 30 dicembre 1989, n. 33 è sostituito dal seguente:
"7. La dotazione dei letti dialisi nei centri dei presidi ospedalieri delle USL, di cui al comma 2, è la seguente:
a) 4 posti nel centro delle USL 2, 6, 7 e 17;
b) 3 posti nel centro delle USL 1, 13 e 23".


Art. 3

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 30 dicembre 1989 n. 33 è sostituito dal seguente:
"1. L'organico del personale delle divisioni di nefrologia, dei servizi di dialisi ospedaliera aggregati, dei centri di dialisi ospedaliera autonomi, della sezione di nefrologia aggregata al centro dialisi autonomo e dei centri di dialisi ospedaliera ad assistenza limitata, nonchè di quello destinato alle attività di ricovero diurno, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, è fissato nella tabella allegata alla presente legge che ne forma parte integrante e sostanziale".


Art. 4

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le quote del fondo sanitario nazionale annualmente attribuite alla Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente.