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Atto:LEGGE REGIONALE 8 luglio 1993, n. 20
Titolo:Integrazione alla Azienda di Trasporto Pubblico Locale sui contributi d'esercizio 1992.
Pubblicazione:(B.u.r. 15 luglio 1993, n. 46)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Servizi di trasporto
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario





1. Alle aziende concessionarie per il trasporto di persone è erogata una integrazione sui contributi di esercizio per l'anno 1992.
2. L'entità dell'integrazione di cui al comma 1 è determinata con i criteri stabiliti dalla L.R. 5 dicembre 1983, n. 39 e successive modifiche.


1. Per la concessione delle integrazioni previste all'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni.
2. Alla erogazione delle integrazioni di cui al comma 1 si provvede con lo stanziamento del capitolo 2222125 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993 la cui denominazione è così modificata "Integrazione alle aziende concessionarie di autolinee per il trasporto di persone, sull'integrazione dei contributi di esercizio dell'anno 1992".


1. La L.R. 28 dicembre 1992, n. 51 è abrogata.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.