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Atto:LEGGE REGIONALE 9 settembre 1993, n. 22
Titolo:Interventi per favorire nuove iniziative imprenditoriali in particolare giovanili e femminili.
Pubblicazione:(B.u.r. 16 settembre 1993, n. 63)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 14, l.r. 12 aprile 1995, n. 34.

Sommario





1. Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, la Regione promuove, attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie, nuove attività imprenditoriali nelle materie di propria competenza poste in essere da società di persone, cooperative o imprese individuali.
2. Per nuove attività imprenditoriali si intendono quelle promosse dai soggetti previsti al comma 1 la cui iscrizione al registro delle ditte della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sia antecedente al 1° gennaio dell'anno nel quale vengono presentate le domande di cui all'articolo 3.


1. I soggetti di cui all'articolo 1, per accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 4, devono avere un'età compresa fra i diciotto e i trentadue anni. Nel caso di società o cooperative il suddetto requisito deve essere posseduto da almeno il cinquantuno per cento dei soci, fermo restando che almeno il cinquantuno per cento dei soci occupati deve rientrare nel predetto limite di età.
2. Il limite superiore di età è elevato a quaranta anni per:
a) i lavoratori licenziati o in mobilità;
b) i laureati;
c) i portatori di handicap con invalidità superiore al quaranta per cento;
c1) emigrati che siano rientrati in Italia da non oltre due anni e residenti nelle Marche;
c2) immigrati extracomunitari regolarizzati a norma di legge e residenti nelle Marche;
d) le donne, escluse le madri per le quali il suddetto limite è elevato a cinquantacinque anni;
e) gli ex detenuti.

3. Nelle cooperative e nelle società le quote di partecipazione, per un quinquennio e pena la revoca dei benefici, non possono essere alienate se non a soggetti aventi i requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. I medesimi soggetti devono altresì avere sede legale ed effettiva nel territorio regionale.
5. Nel caso di società o cooperative, qualsiasi variazione che investe oltre il cinquanta per cento dei soci, rilevabile dalla domanda, comporta il riesame della domanda medesima da parte del nucleo di valutazione di cui all'articolo 3. Qualsiasi variazione che investa una percentuale pari o superiore ai due terzi dei soci, rilevabile dalla domanda, comporta la revoca dei benefici.
6. I requisiti previsti dai commi 4 e 5 devono permanere per la durata di cinque anni dalla data di presentazione della domanda, a pena di revoca dei benefici.
7. Le cooperative devono essere iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e i loro statuti devono prevedere espressamente e inderogabilmente le clausole di cui all'articolo 26 dello stesso decreto.


1. Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie, i soggetti interessati debbono presentare domanda alla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno, corredata da un progetto inerente alla produzione di beni o alla prestazione di servizi nelle materie di competenza regionale.
2. Il progetto deve contenere:
a) l'illustrazione dettagliata dell'attività da svolgere:
b) i curricula dei soggetti che realizzano il progetto, siano essi soci o titolari di imprese individuali;
c) l'analisi della domanda e dell'offerta nel settore interessato;
d) l'analisi tecnico-economica che indichi, tra l'altro, l'ubicazione dell'azienda, le tecnologie che s'intendono utilizzare nella realizzazione del progetto, la descrizione dei processi produttivi, nonchè il numero e le qualifiche di eventuali dipendenti;
e) il bilancio di previsione valido per un triennio;
f) gli elenchi dettagliati delle spese per impianti e attrezzature e delle spese di gestione per un triennio;
g) l'eventuale godimento di altri benefici concessi sulla base di altre leggi statali o regionali.

3. Alla valutazione tecnico-finanziaria dei progetti provvede, entro i successivi novanta giorni, un apposito nucleo di valutazione, da costituirsi presso il servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione. Esso è composto dal dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro che lo presiede, dal dirigente del servizio programmazione e da tre esperti nominati dal consiglio regionale, scelti in base a documentati requisiti di esperienza e professionalità in materia di mercato del lavoro, formazione professionale, economia aziendale.
4. Il nucleo esprime parere motivato sui progetti ammessi a valutazione in base alla validità tecnico-economica dell'iniziativa e quantifica, per ogni singolo progetto, la spesa da ammettere a finanziamento.
5. Ai componenti il nucleo di valutazione si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni, fissando in lire centottantamila l'indennità di presenza per ogni giornata seduta.
6. Nella valutazione dei progetti, a parità di qualificazione tecnica, è riconosciuta priorità:
a) alle iniziative costituite da donne o a prevalente componente femminile;
b) alle società cooperative;
c) alle imprese che utilizzano nuove tecnologie e nuove tecniche di gestione con particolare riferimento a quelle artigiane;
d) alle imprese localizzate in aree svantaggiate principalmente nelle aree montane;
e) alle iniziative che favoriscono l'inserimento nell'attività lavorativa dei portatori di handicap e degli ex detenuti.

7. La giunta regionale, acquisito il parere del nucleo di valutazione, approva la graduatoria e quantifica per ogni singolo progetto la spesa da ammettere al finanziamento.


1. Per le finalità di cui all'articolo 1 sono concesse le seguenti agevolazioni finanziarie:
a) prestito senza interessi, da restituirsi in cinque rate annuali con scadenza al 30 giugno di ogni anno a partire dal secondo anno successivo a quello in cui il prestito è stato erogato, per le spese di impianto e attrezzature fino al limite massimo del settanta per cento delle spese riconosciute ammissibili e, comunque, fino al limite massimo di lire cento milioni. I predetti limiti sono elevati rispettivamente al sessanta per cento e a lire centoquaranta milioni per le cooperative. L'erogazione del prestito è subordinata alla produzione della documentazione giustificativa delle spese sostenute, alla sottoscrizione di apposita convenzione fra la Regione e i beneficiari, nonchè alla concessione di cauzione assicurativa o garanzia fideiussoria stipulata a favore della Regione. Ai soggetti ammessi che ne facciano richiesta il prestito di cui sopra può essere anticipato, con decreto del dirigente del servizio, per una quota pari al sessanta per cento dello stesso e dietro presentazione della garanzia fideiussoria sopra richiamata;
b) contributi da erogarsi su presentazione della documentazione attestante le spese sostenute, per la durata di un triennio per le spese di gestione riconosciute ammissibili, fino al limite massimo del sessanta per cento delle spese per il primo anno, del trenta per cento per il secondo e del venti per cento per il terzo e comunque fino al limite massimo di lire ottanta milioni nel triennio. Il limite del sessanta per cento è elevato al settanta per cento per le cooperative;
c) contributi a fondo perduto fino al cinquanta per cento delle spese sostenute e documentate per le prestazioni di assistenza tecnica nella fase di avviamento dell'attività progettuale relativamente al primo anno, per un importo non superiore a 10 milioni.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 non possono essere cumulate con altre agevolazioni regionali, nazionali o comunitarie concesse per le stesse finalità.
3. I beneficiari, in sede di stipula della convenzione sulla restituzione delle somme di cui al comma 1, lettera a), si obbligano a non distogliere nè alienare dall'uso previsto, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di acquisto, i macchinari e le attrezzature ammessi alle agevolazioni e a non destinare nè ad alienare le opere edilizie ammesse alle agevolazioni, ad usi diversi da quelli previsti per il medesimo periodo di tempo.


1. Per la concessione del prestito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4, è istituito un fondo denominato: "Fondo di rotazione per il prestito sulle spese di impianto e attrezzature sostenute dalle imprese ammesse alle provvidenze concesse per favorire nuove iniziative imprenditoriali, in particolare giovanili e femminili".
2. Il prestito è restituito in cinque rate uguali con scadenza al 30 giugno di ciascun anno, con inizio dal secondo anno successivo a quello in cui il prestito è stato erogato.
3. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è stabilita in lire 3.392.016.400. Il fondo è alimentato, inoltre, dalle somme che vengono rimborsate dai beneficiari del prestito, nonchè dai beneficiari dei prestiti di cui al comma 3 dell'articolo 6 bis della L.R. 7 ottobre 1987, n. 35, come integrato dall'articolo 7 della L.R. 31 ottobre 1988, n. 39.
4. La giunta regionale è autorizzata a iscrivere in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3211202 dello stato di previsione della spesa dei rispettivi bilanci, importi pari alle somme recuperate per effetto del comma 3, mediante deliberazioni da presentare al consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicare nel bollettino ufficiale della regione entro sessanta giorni.


1. I beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 4 debbono presentare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione delle agevolazioni medesime la rendicontazione delle spese sostenute.
2. La giunta regionale può effettuare ispezioni dirette ad accertare lo stato delle iniziative intraprese disponendo, previo parere del nucleo di valutazione, la revoca, dei benefici in caso di gravi inadempienze o quando risulti impossibile l'attuazione dei progetti finanziati.
3. La giunta regionale:
a) attua un programma di informazione sugli obiettivi della presente legge e sostiene, in particolare con il concorso delle comunità montane per i rispettivi ambiti territoriali e con le amministrazioni provinciali per il restante territorio, iniziative di sostegno ai soggetti interessati nella fase progettuale;
b) promuove l'analisi e la diffusione dei risultati dell'intervento.



1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate per l'anno 1993 le seguenti spese:
a) per le attività di pubblicazione e documentazione dell'articolo 6, comma 3, lire 100 milioni;
b) per la concessione dei prestiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), lire 3.392.016.400;
c) per la concessione dei contributi di durata triennale previsti dalla lettera b) nonchè dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), lire 3.000.000.000.

2. Le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge fanno carico agli stanziamenti riportati nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993:
a) capitolo 3211105, la cui denominazione è così modificata: "Iniziative per l'illustrazione, l'analisi e la diffusione dei risultati dell'intervento in favore dei soggetti attuatori dei progetti diretti a promuovere nuove iniziative imprenditoriali, in particolare giovanili e femminili";
b) capitolo 3211202 "Fondo di rotazione per il prefinanziamento delle spese di impianto e di investimento per attrezzature delle imprese ammesse alle provvidenze di cui alla L.R. 7 ottobre 1987, n. 35, articolo 6 bis, comma 1 come integrato dall'articolo 7 della L.R. 31 ottobre 1988, n. 39" il cui stanziamento di lire 4.283.155.400 è ridotto di lire 891.139.000 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 3.392.016.400;
c) capitolo 3211106 "Contributi triennali ai soggetti attuatori dei progetti diretti a promuovere nuove iniziative imprenditoriali giovanili e femminili, nelle spese di gestione, escluse le spese per il personale dipendente L.R. 7 ottobre 1987, n. 35, articolo 6, comma 1, come modificato dalla L.R. 31 ottobre 1988, n. 39", il cui stanziamento di lire 2.108.861.000 è incrementato di lire 891.139.000 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 3.000.000.000.



1. La giunta regionale determina annualmente, con atti di carattere generale, le modalità di presentazione delle domande e di liquidazione dei benefici, stabilendo altresì la documentazione che ad esse deve essere allegata, unitamente al progetto, a pena di esclusione dai benefici medesimi.


1. Le LL.RR. 7 ottobre 1987, n. 35 e 31 ottobre 1988, n. 39 sono abrogate.


1. Per il primo anno di applicazione della legge, il termine di cui all'articolo 3, comma 1, è protratto di centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge nel bollettino ufficiale della Regione ed, in deroga all'articolo 1, comma 2, si intendono nuove attività imprenditoriali quelle promosse dai soggetti previsti al comma 1 dello stesso articolo la cui iscrizione al registro ditte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sia antecedente al 1° gennaio 1992.


1. I benefici già concessi con le LL.RR. nn. 35/1987 e 39/1988 sono liquidati con le modalità e nei termini previsti dalle leggi medesime.