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Atto:LEGGE REGIONALE 09 settembre 1993, n. 25
Titolo:Finanziamento del programma d'iniziativa comunitaria STRIDE concernente il potenziale regionale in materia di ricerca, tecnologia ed innovazione.
Pubblicazione:( B.U. 20 settembre 1993, n. 64 bis)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 36, l.r. 28 aprile 2017, n. 15.

Sommario




Art. 1

1. Per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria denominato STRIDE da attuarsi nell'area obiettivo 2 della provincia di Pesaro-Urbino, approvata dalla commissione delle Comunità Europee in data 6 luglio 1992, con decisione n. C(92) 1463, sono autorizzate le spese di cui alla tabella A.
2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1, si provvede con le risorse indicate nell'allegata tabella B.
3. Nel bilancio di previsione per l'anno 1993 sono introdotte le variazioni indicate nell'allegata tabella C.
4. L'attuazione delle iniziative di formazione professionale è subordinata all'adozione, da parte del CIPE, del provvedimento di concessione del finanziamento di lire 340 milioni della quota facente carico al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 183/1987.

Art. 2

1. Per ottemperare alle disposizioni relative all'attuazione finanziaria contenute nella lettera b), paragrafo 3, punto f) dell'allegato alla decisione n. C(92) 1463, la giunta regionale, in deroga al disposto di cui all'articolo 65, quarto comma, della L.R. 30 aprile 1980 n. 25, è autorizzata ad apportare agli stanziamenti dei capitoli di cui alla tabella C le variazioni conseguenti alla modificazione dei costi totali o del contributo comunitario relativo a un sottoprogramma trasferendole ad altro sottoprogramma, mediante deliberazione da trasmettere al consiglio entro dieci giorni e la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione entro sessanta giorni.

Art. 3

1. La Regione, al fine di garantire la massima diffusione degli interventi previsti dalla presente legge, attiva tutte le azioni dirette al coinvolgimento dei soggetti interessati ivi compreso un convegno promozionale e divulgativo da tenersi entro il mese di settembre 1993, da finanziarsi mediante la parte del finanziamento "attività promozionale e campagne di informazione".

Art. 4

1. Ferma restando la titolarità CEPRAS per la gestione e il coordinamento del programma di cui alla presente legge, il CEPRAS stesso è impegnato ad attivare un lavoro a rete che veda coinvolte quelle competenze funzionali (tecnologie) che si possono riscontrare nei consorzi promossi dalla Società Finanziaria regionale Marche (Meccano, COSMOB, Consorzio Navale Marchigiano, CEDIM) d'intesa con le Università di Ancona e Urbino.

Allegati

TABELLA "A"


Spese autorizzate per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria STRIDE


(Omissis)



Allegati

TABELLA "B"


Mezzi finanziari di copertura del programma ad iniziativa comunitaria STRIDE


(Omissis)



Allegati

TABELLA "C"


Modificazioni da introdursi nel bilancio 1993 per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria STRIDE


(Omissis)