Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 9 novembre 1993, n. 27
Titolo:Disciplina dell'attività ispettiva sulla gestione sanitaria e finanziaria delle Unità Sanitarie Locali.
Pubblicazione:(B.u.r. 18 novembre 1993, n. 79)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario





1. La presente legge disciplina, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181 e dall'articolo 34, comma 5, lettere a) e b), e comma 6 della L.R. 26 aprile 1990, n. 30, l'esercizio delle funzioni di verifica e controllo, sotto l'aspetto sanitario e finanziario, delle attività assistenziali delle unità sanitarie locali e della gestione dei fondi alle stesse assegnati.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte in forma ispettiva dal servizio di cui all'allegato B, punto 18-bis, della L.R. 30/1990 e successive modificazioni ed integrazioni attraverso rilevazioni, accertamenti ed eventualmente indagini ed inchieste dirette ad accertare fatti specifici.


1. L'attività ispettiva è volta ad accertare, in particolare:
a) la conformità dalle norme di legge e di regolamento vigenti e la coerenza con le indicazioni contenute nel piano socio-sanitario regionale dell'attività delle unità sanitarie locali;
b) la corretta erogazione delle prestazioni, nonchè il regolare funzionamento, l'efficienza e la produttività dei servizi e presidi sanitari:
c) la rispondenza alla normativa vigente dell'attività economico-finanziaria delle unità sanitarie locali, nonchè la regolare e uniforme tenuta delle scritture contabili.



1. Le verifiche e i controlli sulla gestione delle unità sanitarie locali sono effettuati periodicamente secondo un programma relativo ai vari settori, salvo i casi di urgenza o per esigenze specifiche, e possono riguardare l'intera attività delle unità sanitarie locali ovvero singoli atti e procedimenti.
2. Le unità sanitarie locali, tramite i propri servizi e uffici, collaborano con il servizio ispettivo nello svolgimento delle verifiche e dei controlli e forniscono, su richiesta del servizio stesso, gli atti e i documenti necessari e ogni notizia che possa essere utile all'espletamento della funzione di verifica e di controllo.


1. Al termine della verifica viene redatto un verbale che evidenzia l'esito dei riscontri effettuati e le eventuali istruzioni provvisorie impartite dal dirigente del servizio ispettivo.
2. Il verbale viene firmato dal dirigente del servizio ispettivo e dall'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale, il quale può chiedere l'inserimento in calce di osservazioni, annotazioni o integrazioni.
3. Su ciascuna verifica viene redatta una relazione scritta che illustri le operazioni compiute, le eventuali carenze riscontrate nella gestione, nonchè i fatti che possono dar luogo a rilievi sotto il profilo della legittimità.
4. Ove non si tratti di verifiche su un singolo atto o procedimento, la relazione dovrà anche contenere una valutazione complessiva sull'attività.
5. La relazione deve essere inoltrata alla giunta regionale entro trenta giorni dal termine delle operazioni di verifica.
6. Qualora, nel corso della verifica, vengano accertati fatti ritenuti di particolare gravità ovvero venga riscontrato un disavanzo nella gestione, deve esserne data imediata comunicazione alla giunta regionale. Tale comunicazione non esonera dall'obbligo della relazione.


1. Al servizio ispettivo può essere assegnato personale comandato dalle unità sanitarie locali.
2. Nell'espletamento dell'attività ispettiva, il personale può essere affiancato, di volta in volta, da personale delle unità sanitarie locali, a condizione che esso rivesta la qualifica apicale nel proprio settore e che le verifiche non riguardino l'unità sanitaria locale di appartenenza.
3. Le ore impiegate dal personale delle unità sanitarie locali, utilizzato ai sensi del comma 2, vengono considerate, a tutti gli effetti, rese in costanza di servizio e vengono rimborsate dalla Regione alle unità sanitarie locali unitamente alle missioni effettuate, all'uopo utilizzando quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo sanitario nazionale per le spese di parte corrente.
4. L'individuazione del personale utilizzato per la singola ispezione viene effettuata dalla giunta regionale, sentita l'unità sanitaria locale interessata e il personale medesimo.
5. Il presidente della giunta regionale può disporre che il servizio ispettivo si avvalga, quale supporto operativo per l'esercizio delle proprie funzioni, di personale appartenente ad altri servizi della giunta regionale.