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Atto:LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1993, n. 31
Titolo:Provvedimenti per l'edilizia agevolata convenzionata.
Pubblicazione:(B.u.r. 23 dicembre 1993, n. 91)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia abitativa
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario





1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle deliberazioni della giunta regionale di localizzazione degli interventi edilizi ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni adottate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, la Regione concede agli Istituti di Credito e agli Enti finanziari abilitati al credito fondiario propri contributi sugli interessi di mutuo ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L.R. 15 novembre 1989, n. 27 e/o ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 della stessa legge 457/78, secondo le modalità di cui alla presente legge.


1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'art. 1 sono individuati nel modo seguente:
a) soggetti che hanno iniziato i lavori entro dieci mesi dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della giunta regionale di localizzazione dell'intervento edilizio, per i quali è necessario adottare il decreto di concessione del contributo;
b) soggetti che, in data anteriore al 15 marzo 1992, hanno presentato alla Regione la richiesta di conferma o variazione della deliberazione di localizzazione, o a favore dei quali sono state presentate le richieste di variazione, sempre che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano iniziato i lavori ovvero siano in possesso di un'area o immobile per i quali siano state già stipulate le convenzioni con il Comune o siano stati assunti gli atti unilaterali d'obbligo. Per tali soggetti la giunta regionale deve adottare altresì la deliberazione di conferma o variazione della localizzazione.



1. Per gli interventi edilizi realizzati dai soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 2, la Regione concede un contributo nella misura e secondo le modalità previste dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per gli interventi edilizi realizzati dai soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 2, la Regione concede, sino al 50% del finanziamento precedentemente deliberato, un contributo nella misura e secondo le modalità previste dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 457/78 e successive modificazioni e integrazioni, e, per la parte rimanente dello stesso finanziamento, un contributo decennale costante nella misura stabilita dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L.R. 15 novembre 1989, n. 27.


1. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 che intendono usufruire dei contributi previsti rispettivamente nei commi 1 e 2 dell'art. 3 presentano alla Regione apposita domanda, corredata dalla documentazione atta a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti, secondo gli schemi tipo "A" e "B" allegati alla presente legge.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
3. Alla individuazione dei soggetti aventi i requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 provvede la giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza di cui al comma 2, sentita la competente commissione consiliare.
4. La giunta regionale provvede, altresì, a graduare la concessione dei contributi, in funzione delle risorse disponibili, con priorità per gli interventi pervenuti all'inizio dei lavori, ed avuto riguardo allo stato di avanzamento dei lavori per ogni intervento.


1. Per la concessione con le modalità di cui agli articoli 18, 19 e 20 della legge 457/78 di contributi pluriennali previsti dall'art. 3 sono autorizzati i seguenti limiti di impegno di durata diciottennale:
a) lire 1.000 milioni con decorrenza dall'anno 1993 termine nell'anno 2010;
b) lire 1.000 milioni con decorrenza dall'anno 1994 termine nell'anno 2011;
c) lire 1.000 milioni con decorrenza dall'anno 1995 termine nell'anno 2012;
comportanti la spesa complessiva di lire 54.000 milioni.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si provvede come segue:
a) per l'anno 1993 mediante l'utilizzo dell'importo di lire 1.000 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa di detto anno riducendo nel contempo l'accantonamento n. 2 dell'elenco 4 per lire 1.000 milioni;
b) per gli anni 1994-1995 mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1993-1995 a carico del capitolo 5100201 all'uopo utilizzando la proiezione per i detti anni dell'accantonamento di cui alla partita n. 2 dell'elenco 4;
c) per gli anni 1996.2012 mediante impiego delle assegnazioni che saranno disposte a favore della Regione a titolo di ripartizione della disponibilità dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste dal comma 1 saranno iscritte per l'anno 1993 in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa con denominazione: "Integrazione contributi statali per interventi di edilizia agevolata convenzionata" con uno stanziamento di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni.
4. Per la concessione, con le modalità di cui all'art. 1, comma 1, della L.R. 27/89, dei contributi pluriennali previsti dall'art. 3 sono autorizzati i segiuenti limiti di impegno di durata decennale:
a) lire 1.000 milioni con decorrenza dall'anno 1994 termine nell'anno 2003;
b) lire 1.000 milioni con decorrenza dall'anno 1995 termine nell'anno 2004.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 4 si provvede come segue: per l'onere di lire 1.000 milioni relativo all'anno 1994 e per l'onere di lire 1.000 milioni riguardante l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale 1993-1995 a carico del capitolo 5100201, partita 3, elenco 4.
6. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste dal comma 5 saranno iscritte per l'anno 1994 in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa con denominazione: "Interventi regionali per l'edilizia economica e popolare" con uno stanziamento di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni.
7. La giunta regionale per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata ad utilizzare le eventuali somme residue risultanti dalla gestione del capitolo "Integrazione contributi statali per interventi di edilizia agevolata convenzionata" di cui al precedente comma 3.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

Domanda di concessione del contributo di cui all’art.3, comma 1, della l.r. ………

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Allegati

Domanda di concessione del contributo di cui all’art.3, comma 2, della l.r. ………

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Allegati

Schema per lo stato di avanzamento dei lavori

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