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Atto:LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1993, n. 32
Titolo:Attuazione e finanziamento dei progetti "Agriturismo nelle zone rurali" e "Debrex" relativi al programma "Ouverture".
Pubblicazione:(B.u.r. 23 dicembre 1993, n. 91)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Agriturismo – Turismo rurale

Sommario




Art. 1

1. Per l'attuazione del progetto "Agriturismo nelle zone rurali" relativo al programma comunitario "Ouverture", sono autorizzate le spese per l'anno 1993, per complessive lire 72.000.000, ripartite secondo l'allegata tabella A.
2. Per l'attuazione del progetto "Debrex" relativo al programma comunitario "Ouverture", sono autorizzate le spese per l'anno 1993, per complessive lire 126.000.000, ripartite secondo l'allegata tabella B.

Art. 2

1. Alla copertura delle spese autorizzate dall'articolo 1, comma 1, si provvede:
a) per la quota a carico della Regione pari a lire 36.000.000 mediante lo stanziamento già iscritto in bilancio al capitolo 3564101, la cui denominazione è così modificata: "Contributi per l'attuazione del programma di iniziativa comunitaria 'OuverturE' per la realizzazione del progetto agriturismo nelle zone rurali, quota finanziata con fondi propri della Regione";
b) per la quota finanziata dalla CEE, fondi FESR, si istituisce il capitolo di entrata 2005038 con la denominazione: "Finanziamenti della Comunità Economica Europea a valere sul FESR nelle spese per l'attuazione del programma di iniziativa comunitaria 'OverturE' , agriturismo nelle zone rurali", con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 36.000.000 (tabella A);
c) per il pagamento delle spese di cui all'articolo 1 comma 1 si istituisce, nello stato di previsione di spesa per l'anno 1993, il capitolo 3564103 denominato: "Contributi per l'attuazione del programma di iniziativa comunitaria 'OverturE' per la realizzazione del progetto agriturismo nelle zone rurali, quota finanziata con i contributi CEE provvenienti dal FESR", con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 36.000.000, mediante riduzione di pari importo iscritto al capitolo 3564101.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dall'articolo 1, comma 2, si provvede:
a) per la quota a carico della Regione, con l'istituzione del capitolo 3564102 con la denominazione: "Contribuiti per l'attuazione del programma di iniziativa comunitaria 'OuverturE' per la realizzazione del progetto Debrex, quota finanziata con fondi propri della Regione", con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 36.000.000;
b) per la quota finanziata dalla CEE, fondi FESR, si istituisce il capitolo di entrata 2005039 con la denominazione: "Finanziamenti della Comunità Economica Europea a valere sul FESR nelle spese per l'attuazione del programma di iniziativa comunitaria 'OuverturE' , progetto Debrex", con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 90.000.000 (tabella B);
c) per il pagamento delle spese di cui all'articolo 1 comma 2 si istituisce, nello stato di previsione della spesa per l'anno 1993, il capitolo 3564104 denominato: "Contributi per l'attuazione del programma di iniziativa comunitaria 'OuverturE' per la realizzazione del progetto Debrex, quota finanziata con i contributi CEE provenienti dal FERS", con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 90.000.000.

3. Lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5200101 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" è aumentato di lire 8.000.000 mediante riduzione di pari importo iscritto al capitolo 3564101.
4. La giunta regionale è autorizzata ad assumere nel 1993 obbligazioni per importi pari alle complessive autorizzazioni di spesa, a condizione che le medesime non vengano a scadenza nell'anno 1993 per importi superiori agli stanziamenti iscritti, per il detto anno, nei rispettivi capitoli.

Allegati

Tabella A



Spese autorizzate per l'attuazione del programma comunitario "Ouverture": Agriturismo nelle zone rurali


(Omissis).



Allegati

Tabella B



Spese autorizzate per l'attuazione del programma comunitario "Ouverture": Debrex


(Omissis).