Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1993, n. 33
Titolo:Rifinanziamento e modifica all'articolo 7 della L.R. 2 giugno 1992, n. 20 "Interventi per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani regolatori degli orari in applicazione del comma 3 dell'articolo 36 della Legge 8 giugno 1990, n. 142".
Pubblicazione:(B.u.r. 23 dicembre 1993, n. 91)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

1. Per le finalità previste dalla L.R. 2 giugno 1992, n. 20 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante riduzione del capitolo 5100101, elenco 1, rubrica 4, settore 4.2.4, partita 8 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993.
3. Per effetto dei commi 1 e 2 gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 4234112 "Contributi ai comuni nelle spese per attività di ricerca sulla organizzazione dei tempi, propedeutica alla definizione dei piani regolatori degli orari, nonchè per iniziative volte alla documentazione, alla diffusione di informazione al pubblico" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993 sono aumentati di lire 300 milioni.

Art. 2

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 2 giugno 1992, n. 20 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 3 i comuni singoli o associati devono presentare entro il 31 dicembre di ogni anno:
a) il programma degli interventi ed i tempi di realizzazione;
b) lo studio di fattibilità per la definizione del piano regolatore di cui al punto a) del comma 1 dell'articolo 3;
c) il preventivo delle spese".