Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 34
Titolo:Disciplina delle funzioni Amministrative Regionali di cui alla Legge 28 marzo 1991, n. 112.
Pubblicazione:(B.u.r. 31 dicembre 1993, n. 94)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 4 ottobre 1999, n. 26.

Sommario





1. La Regione delega i comuni a svolgere le funzioni amministrative alla stessa attribuite dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 e concernenti la conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 19 marzo 1976, n. 398 in quelle previste dalla legge 112/1991, il rilascio delle autorizzazioni indicate nell'articolo 2, commi 3 e 4, della stessa legge, la relativa revoca nei casi previsti, il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda.
2. I comuni svolgono le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto della richiamata legge 112/1991, del D.M. 4 giugno 1993, n. 248 che ne costituisce il regolamento di esecuzione e delle norme della presente legge.


1. La competenza alla conversione delle autorizzazioni di cui all'articolo 1, in atto alla data di entrata in vigore della legge 112/1991, spetta al comune di residenza del titolare dell'autorizzazione.
2. Il comune provvede al relativo esercizio nei rispetto delle modalità stabilite dall'articolo 19 del D.M. n. 248/1993. Copia della nuova autorizzazione è trasmessa, nel termine di trenta giorni dalla data della conversione, alla Regione ed ai comuni interessati in quanto sedi di posteggi.


1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 112/1991 è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente. Il comune nel termine di venti giorni dal ricevimento della domanda, richiede alla Regione il parere circa la verifica della disponibilità dei posteggi, ed il rispetto dei criteri programmatori fissati dalla Regione a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 112/1991 al cui esito il comune è tenuto a conformarsi.
2. Copia di detta autorizzazione, con l'indicazione del posteggio assegnato, è trasmessa alla Regione ai fini dell'aggiornamento dei posteggi disponibili per successive richieste e al Comune sede di posteggio.
3. Si richiamano le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 248/1993.
4. La procedura indicata ai commi 1 e 2 si applica, per la parte compatibile, anche al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, comma 4, della citata legge 112/1991, fermo restando l'obbligo del parere della commissione di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 112/1991, che deve essere espresso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda da parte della Regione.
5. Nel caso di domande aventi la stessa data di presentazione la selezione fra le stesse si opera sulla base dell'anzianità di iscrizione al R.E.C., fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 9, del D.M. 248/1993.


1. Il comune di residenza del subentrante effettua, nel rispetto delle norme della legge 112/1991 e del D.M. 248/1993, la volturazione dell'autorizzazione medesima in seguita al trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte.


1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 3 il soggetto interessato rivolge apposita istanza, a mezzo raccomandata, al relativo comune di residenza. Copia di detta istanza può essere inviata alla Regione.
2. Le domande di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 112/1991 sono raggruppate dalla Regione per mese di presentazione e dalla stessa esaminate con riferimento alla disponibilità dei posteggi in atto nello stesso mese. L'esito delle domande viene comunicato ai comuni interessati entro il mese successivo.
3. Le domande di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 112/1991 sono sottoposte al parere della commissione regionale prevista dall'articolo 4, comma 3, della legge stessa. Tale parere è comunicato al comune interessato entro quindici giorni dalla data della relativa espressione.
4. Il sindaco rilascia l'autorizzazione entro sessanta giorni dalla comunicazione della Regione circa la disponibilità dei posteggi richiesti.


1. Il comune che ha rilasciato l'autorizzazione è competente a disporre la revoca nei casi previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 112/1991, dandone tempestiva comunicazione alla Regione ed ai comuni interessati.
2. Il comune comunica altresì agli enti di cui al comma 1 le cessazioni di attivitià.


1. La giunta regionale ai fini della individuazione dei criteri programmatori, anche numerici e gli indirizzi di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 12, della legge 112/1991, richiede ai comuni la comunicazione prevista dall'articolo 3, comma 5, della stessa legge, che dovrà essere fornita entro sessanta giorni. Il consiglio regionale approva comunque i criteri di cui sopra entro i successivi novanta giorni.
2. Nelle more della definizione dei criteri di cui sopra la giunta regionale provvede alla indicazione di criteri provvisori entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.


1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 59 dello Statuto, su proposta della giunta regionale, approvata dalla competente commissione consiliare, il presidente della Regione emana entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le direttive generali cui devono attenersi gli enti nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate a norma della presente legge.
2. La funzione di vigilanza spetta alla giunta regionale.


1. Nei casi di accertata inerzia degli enti delegati, per ciò che attiene agli atti obbligatori sottoposti a termini fissati dalle leggi o provvisti di scadenze essenziali derivanti dalla natura degli interventi oggetto di delega, il consiglio regionale adotta i necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi e ne dà immediata comunicazione agli enti interessati.


1. Alla copertura delle spese sostenute in relazione alla delega delle funzioni di cui alla presente legge i comuni provvedono con le entrate derivanti dalla riscossione delle tasse stabilite dalla vigente normativa per il rilascio delle autorizzazioni.


1. Le domande di cui all'articolo 5, prodotte alla data di entrata in vigore della legge 112/1991 e prima dell'entrata in vigore del D.M. 248/1993 saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dal protocollo di arrivo. Le domande successive saranno invece esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione rilevabile dalla data della relativa spedizione a mezzo raccomandata.
2. Autorizzazioni del tipo previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 112/1991 possono essere rilasciate, anche prima della conversione delle autorizzazioni di cui all'articolo 2 della presente legge, per tutte le domande prodotte entro la data del 31 ottobre 1993.
3. Fino all'approvazione degli indirizzi regionali previsti dall'articolo 3, comma 12, della legge 112/1991 è fatto divieto ai Comuni di procedere alla istituzione di mercati o fiere locali.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.