Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 35
Titolo:Finanziamento dell'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla Finanziaria Regionale Marche SPA.
Pubblicazione:(B.u.r. 31 dicembre 1993, n. 94)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali
Note:Abrogata dall'art. 12, l.r. 1 giugno 1999, n. 17.

Sommario




Art. 1

1. Al fine di sostenere l'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla Finanziaria regionale Marche SpA con sede ad Ancona, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera a), della L.R. 21 novembre 1974, n. 42, è concesso alla Finanziaria regionale Marche un finanziamento di lire 10.000 milioni per il triennio 1993-1995 con quote rispettivamente di lire 3.400 milioni per l'anno 1993 e lire 3.300 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. I fondi di cui alla presente legge dovranno essere assegnati sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione della giunta regionale del 22 novembre 1993, n. 5085 "Riordino centri servizi assistenza tecnica alle imprese".

Art. 2

1. La Finanziaria regionale Marche deve presentare alla giunta regionale ed al consiglio regionale:
a) entro il 15 gennaio di ogni anno, un rapporto previsionale circa l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1;
b) entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno una relazione semestrale illustrativa sullo stato di attuazione delle attività programmate ed il relativo rendiconto.

2. Il rapporto previsionale di cui al comma 1, lettera a), per il 1993, deve essere presentato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. Per la copertura delle spese di gestione ed attuazione della presente legge è fissato un contributo a fondo perduto alla Finanziaria regionale Marche Spa nella misura del 4 per cento, per ciascuno anno, delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 4

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 pari complessivamente a lire 10.000 milioni si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 3.400 milioni, relativo all'anno 1993, quanto a lire 3.100 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 1, elenco 1 e quanto a lire 300 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del medesimo capitolo 5100101, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla partita 2 dell'elenco 1;
b) per ciascuno degli anni successivi, mediante riduzione per l'importo di lire 3.300 milioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, a carico del capitolo 5100101 all'uopo utilizzando le proiezioni, per i detti anni, del medesimo accantonamento di cui alla partita 1 dell'elenco 1.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1993, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, per l'importo di lire 3.400 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993 sono ridotti di lire 3.400 milioni.

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.