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Atto:LEGGE REGIONALE 18 maggio 1994, n. 19
Titolo:Copertura di posti vacanti del ruolo organico regionale mediante concorsi riservati, per soli titoli, al personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7 della Legge 554/1988 per progetto finalizzato ad indagini sul rischio sismico.
Pubblicazione:(B.u.r. 20 maggio 1994, n. 49)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario





1. E' riconosciuto il diritto, a domanda, di partecipare a concorsi riservati, per soli titoli, al personale che, nel limite massimo di 31 unità, sia stato assunto a tempo determinato, previa selezione pubblica per titoli ed esami ed a norma dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 per la redazione di progetto pilota finalizzato ad indagini sul rischio sismico, non ancora esaurito ed attivato dall'1 luglio 1990 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 4 novembre 1988, n. 42.
2. I concorsi di cui al precedente comma sono indetti dalla giunta regionale entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono essere conclusi non oltre il 20 luglio 1994.
3. I bandi di concorso, non appena deliberati, sono trasmessi al ministero del tesoro ed al dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 4, della legge 19 luglio 1993, n. 236.


1. Ai fini della indizione dei concorsi per l'accesso al ruolo organico del personale regionale sono individuati n. 31 posti vacanti in organico distribuiti come segue:
a) n. 4 unità, nell'ambito della settimana qualifica funzionale, figura professionale 7.6 "Istruttore direttivo in materie ecologiche";
b) n. 4 unità, nell'ambito della sesta qualifica funzionale, figura professionale 6.1 "Istruttore amministrativo";
c) n. 23 unità, nell'ambito della sesta qualifica funzionale, figura professionale 6.4 "Istruttore geometra".



1. Per la partecipazione ai concorsi per posti, qualifiche e figure professionali di cui all'articolo 2, oltre ai requisiti di cui all'articolo 1, è richiesto:
a) che il personale sia stato utilizzato per attività progettuale relativa ad indagini sul rischio sismico alla data di entrata in vigore del D.L. 20 maggio 1993, n. 148;
b) in alternativa a quanto previsto al precedente punto a) che il personale addetto e facente parte dello stesso progetto, sia stato in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 1992;
c) per l'accesso alla settima qualifica funzionale, figura professionale 7.6 "Istruttore direttivo in materie ecologiche", il possesso del diploma di laurea in scienze geologiche;
d) per l'accesso alla sesta qualifica funzionale, figura professionale 6.1 "Istruttore amministrativo", il possesso del diploma di scuola media superiore;
e) per l'accesso alla sesta qualifica funzionale, figura professionale 6.4 "Istruttore geometra", il possesso del diploma di geometra e/o di perito edile;
f) il possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego, prescindendo dal limite massimo di età.



1. Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento decorrono dalla data di assunzione in ruolo a seguito dell'espletamento del concorso.
2. Al personale inquadrato ai sensi delle disposizioni che precedono compete il trattamento economico iniziale della qualifica di inquadramento.


1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate nello stato di previsione del bilancio per l'anno 1994 e seguenti al capitolo 1210101 relativo al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.